IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  Generale
della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive  modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  Generale
della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive  modificazioni
e integrazioni, per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare»,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni in particolare, i titoli II,  III  e  X  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato  Generale
della Difesa, e degli Stati Maggiori di Forza Armata  e  del  Comando
Generale dell'Arma  dei  Carabinieri,  emanati  in  attuazione  della
precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla  loro
sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di  ordinamento  militare»,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni in particolare, i titoli II,  III  e  X  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare e delle bande musicali, 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
Polizia»; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  Generale
della Sanita' Militare il 9 agosto  2010  con  il  quale  sono  state
apportate   modifiche    alla    «direttiva    tecnica    riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate; 
    Vista  la   direttiva   applicativa   del   sopracitato   decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione Generale  della
Sanita'  Militare  il  10  agosto  2010,  e  il  relativo  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visti i  fogli  n.  2367  e  n.  5529  Cod.  id.  RESTA2  Ind.CI.
05.02.11/9.3 del 30 maggio 2011 e del 24  ottobre  2011  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per
il reclutamento di 2 orchestrali della banda  musicale  dell'Esercito
per il 2012; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative l'Amministrazione militare, il cui ordinamento e' retto
da normativa speciale, il reclutamento del personale  militare  esige
l'accertamento attuale dei requisiti di  efficienza  e  di  idoneita'
psicofisica ed attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di  eta',
non compatibili con l'assunzione di candidati  idonei  in  precedenti
analoghi concorsi; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  a  2
posti di orchestrale presso la  banda  musicale  dell'Esercito  cosi'
suddivisi: 
      a) 1 posto di maresciallo capo per il  seguente  strumento:  1°
piatti (con l'obbligo degli strumenti a percussione) - 2ª parte «B»; 
      b) 1 posto di maresciallo ordinario per il seguente  strumento:
corno Fa-Sib - 3ª parte «B». 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione  delle  leggi  di  bilancio  dello
Stato o  finanziarie  o  disposizioni  di  contenimento  della  spesa
pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  provvedera'  a
dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella  gazzetta
ufficiale, 4ª serie speciale.