IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare», e successive modificazioni ed integrazioni in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modificazioni ed integrazioni in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e delle bande musicali, Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state apportate modifiche alla «direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate; Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visti i fogli n. 2367 e n. 5529 Cod. id. RESTA2 Ind.CI. 05.02.11/9.3 del 30 maggio 2011 e del 24 ottobre 2011 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento di 2 orchestrali della banda musicale dell'Esercito per il 2012; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative l'Amministrazione militare, il cui ordinamento e' retto da normativa speciale, il reclutamento del personale militare esige l'accertamento attuale dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica ed attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di eta', non compatibili con l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi; Visto il foglio n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Esercito cosi' suddivisi: a) 1 posto di maresciallo capo per il seguente strumento: 1° piatti (con l'obbligo degli strumenti a percussione) - 2ª parte «B»; b) 1 posto di maresciallo ordinario per il seguente strumento: corno Fa-Sib - 3ª parte «B». 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.