IL RETTORE 
 
    Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare  l'art.
4, che demanda  alle  universita'  il  compito  di  disciplinare  con
proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di  ricerca,
le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo,  nel  rispetto
dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; 
    Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante
i  criteri  generali  cui   debbono   attenersi   le   singole   sedi
universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9
aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con  il  quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di  Trento  emanato
con decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l'art.
18; 
    Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di  dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16  dicembre  2003,  n.
997, e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile
2006, n. 359; 
    Vista la proposta del Dipartimento di scienze giuridiche; 
    Vista la relazione del  Nucleo  di  valutazione  interna  del  10
gennaio 2011 in ordine ai requisiti  di  idoneita'  delle  scuole  di
dottorato di ricerca proposte; 
    Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico  e
dalla Commissione della ricerca scientifica in data 18 gennaio 2012; 
    Tutto cio' premesso; 
 
                              Decreta: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico