IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
"Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca"; 
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle modifiche del regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con D.M. 509/1999; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  24
giugno 2008, relativa al contributo di ammissione  per  studenti  non
comunitari soggiornanti all'estero; 
    Visto  il  Regolamento  dei  Corsi  di   Dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 025436 del  4  maggio  2009  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Milano  -
Bicocca, emanato con decreto rettorale n.  0012034/12  del  4  maggio
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2012; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n.  240  "Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario"; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo di attuazione della legge 7  agosto
1990, n. 241 e successive  modifiche  disciplinante  il  procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
emanato con decreto rettorale n. 30001 del 30 luglio 2010; 
    Visto il decreto rettorale 868/2012 prot. 0007608/12 del 27 marzo
2012 con il quale sono state attribuite  ai  Corsi  di  Dottorato  di
ricerca le borse del Fondo Giovani esercizio finanziario 2011; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  23
aprile 2012, relativa a tasse e contributi per i Corsi  di  Dottorato
di ricerca per l'a.a. 2012/2013 e successiva modifica del  29  maggio
2012; 
    Viste le delibere del Senato  Accademico  dell'Universita'  degli
Studi di Milano - Bicocca nelle sedute del 2 aprile e 7  maggio  2012
relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca  -  XXVIII
ciclo - aventi sede amministrativa presso l'Universita'  degli  Studi
di Milano - Bicocca; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  29
maggio 2012, relativa al finanziamento  delle  borse  di  studio  dei
Corsi di Dottorato di ricerca - XXVIII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n. 1616/2012 prot.  0016094/12  dell'8
giugno 2012 con il quale sono stati istituiti i Corsi di Dottorato di
ricerca   (XXVIII   ciclo)   aventi   sede   amministrativa    presso
l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indetti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca
pubblici concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato  di  ricerca
(XXVIII ciclo) di cui all'allegato prospetto,  parte  integrante  del
presente bando, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli
Studi di Milano-Bicocca e il cui inizio delle attivita' didattiche e'
previsto a gennaio 2013. 
    Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, la  Scuola
di  Dottorato  di  afferenza,  il  numero   complessivo   dei   posti
disponibili, il  numero  delle  borse  di  studio,  le  modalita'  di
svolgimento  delle  prove   di   ammissione,   eventuali   posti   in
soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita'  per
i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua  italiana  o
in un'altra lingua. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche'  le
comunicazioni relative pervengano entro la  data  della  prima  prova
d'esame.  L'aumento  delle   borse   di   studio   puo'   determinare
l'incremento dei posti  globalmente  messi  a  concorso.  Il  mancato
perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei  tempi
stabiliti, determina  la  mancata  attribuzione  delle  borse  e,  di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. 
    Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2  del
Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo,  per  ciascun
Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa,  non  piu'
di due titolari di assegno di ricerca.