IL RETTORE

   Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
   Vista  la  legge  n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di borse di
studio   e  dottorato  di  ricerca  nelle  Universita'  e  successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista  la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di
studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 recante norme
per  il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo,  che  demanda  alle  Universita'  la potesta' regolamentare in
materia di dottorato di ricerca;
   Vista  la  legge n. 315 del 3 agosto 1998 in materia di interventi
finanziari per l'universita' e la ricerca;
   Visti  i  decreti  ministeriali  11  settembre  1998,  n. 570 e 14
dicembre  1998,  n.  826, relativi alla determinazione dell'importo e
dei  criteri  per  l'incremento delle borse di studio concesse per la
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e il decreto ministeriale
18 giugno 2008 che dispone l'aumento dell'importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
   Vista  la  legge n. 4 del 14 gennaio 1999, contenente disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica;
   Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 con cui e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
   Visto   il  «Regolamento  in  materia  di  dottorato  di  ricerca»
dell'Universita'  degli  studi di Palermo, come modificato con ultimo
decreto rettorale n. 6291 del 14 dicembre 2006;
   Visto  il  decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
   Visto  il regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 1445
del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  n.  448  del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002)  ed  in  particolare  l'art.  52,  comma  57,  che  sancisce la
conservazione   del  trattamento  economico  e  previdenziale  per  i
pubblici dipendenti;
   Visto   il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
contenente   modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
   Visto  il  regolamento  per l'istituzione e il funzionamento delle
scuole  di  dottorato  emanato  con  decreto rettorale n. 3592 del 17
luglio 2007;
   Vista  la  deliberazione del senato accademico n. 4 del 20 ottobre
2008  con  la  quale,  acquisito  il parere del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo  reso con verbali del 17 e 18 settembre e 2 ottobre 2008,
si  approvano  le  richieste  di  rinnovo  dei  corsi di dottorato di
ricerca per l'a.a. 2008/2009, con sede amministrativa presso l'Ateneo
di Palermo;
   Accertata  la disponibilita' finanziaria e il relativo impegno sul
capitolo  3.1.0002.0001.0000  -  borse di dottorato di ricerca per il
triennio 2008/2010;
   Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 30 ottobre
2008;
   Fatta  riserva  di eventuali e successive integrazioni al presente
bando;
                              Decreta:

                               Art. 1.

            Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca


   Sono  istituiti  per  l'a.a.  2008/2009  i  Corsi  di dottorato di
ricerca   di   durata   triennale,  con  sede  amministrativa  presso
l'Universita'  degli  studi  di  Palermo  e  sono  banditi i relativi
concorsi, per titoli e colloquio.
   I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  ed  i relativi posti messi a
concorso  sono  elencati  alla  fine del presente bando e per ciascun
dottorato  viene  indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il
numero  dei  posti  e  il  numero di borse di studio da conferire con
l'indicazione dei soggetti finanziatori.
   Il  numero  delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base
di  apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro la data di scadenza del bando.
   Ai  sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in
materia  di  dottorato  di  ricerca,  il  numero  minimo di ammessi a
ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre.
   Pertanto:
    nel  caso in cui pervengano meno di tre domande di partecipazione
al concorso, le procedure concorsuali non verranno attivate;
    se,  al  momento  del  colloquio,  saranno  presenti  meno di tre
candidati   la   commissione   giudicatrice   prendera'   atto  della
preclusione  all'ulteriore  svolgimento della procedura concorsuale e
ne dara' comunicazione ai candidati presenti;
    verranno  considerati  nulli gli esiti concorsuali che non vedano
almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.