IL RETTORE Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Palermo; Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, che demanda alle Universita' la potesta' regolamentare in materia di dottorato di ricerca; Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998 in materia di interventi finanziari per l'universita' e la ricerca; Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1998, n. 570 e 14 dicembre 1998, n. 826, relativi alla determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e il decreto ministeriale 18 giugno 2008 che dispone l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca; Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, contenente disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica; Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 con cui e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca» dell'Universita' degli studi di Palermo, come modificato con ultimo decreto rettorale n. 6291 del 14 dicembre 2006; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni; Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57, che sancisce la conservazione del trattamento economico e previdenziale per i pubblici dipendenti; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di dottorato emanato con decreto rettorale n. 3592 del 17 luglio 2007; Vista la deliberazione del senato accademico n. 4 del 20 ottobre 2008 con la quale, acquisito il parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo reso con verbali del 17 e 18 settembre e 2 ottobre 2008, si approvano le richieste di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2008/2009, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Palermo; Accertata la disponibilita' finanziaria e il relativo impegno sul capitolo 3.1.0002.0001.0000 - borse di dottorato di ricerca per il triennio 2008/2010; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2008; Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando; Decreta: Art. 1. Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca Sono istituiti per l'a.a. 2008/2009 i Corsi di dottorato di ricerca di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Palermo e sono banditi i relativi concorsi, per titoli e colloquio. I corsi di dottorato di ricerca ed i relativi posti messi a concorso sono elencati alla fine del presente bando e per ciascun dottorato viene indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il numero dei posti e il numero di borse di studio da conferire con l'indicazione dei soggetti finanziatori. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati da definirsi entro la data di scadenza del bando. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Pertanto: nel caso in cui pervengano meno di tre domande di partecipazione al concorso, le procedure concorsuali non verranno attivate; se, al momento del colloquio, saranno presenti meno di tre candidati la commissione giudicatrice prendera' atto della preclusione all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale e ne dara' comunicazione ai candidati presenti; verranno considerati nulli gli esiti concorsuali che non vedano almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.