D.R. n. 1253
                             IL RETTORE

   Vista  la  legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di  studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  291  del  14 dicembre 1989 recante norme in materia di
borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  lo  Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato
con  decreto  rettorale  n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
   Visto  l'art.  3,  comma  7,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, cosi'
come  modificato  dall'art. 1, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n.
191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998;
   Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6  luglio  1998,  che  demanda  la
disciplina  del  dottorato  di  ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
   Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato di ricerca e che
determina  i  criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.  394,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato  nel  Suppl. ord. n. 17, alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 2005;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001,   contenente   le   disposizioni   legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001,  relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
   Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  per  gli  studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  23  ottobre 2003, n. 198 recante
«Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti»  ed  in  particolare l'art. 3, come modificato dai dd.mm. 9
agosto 2004 e 3 novembre 2005;
   Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  266, del 26 novembre 2004, contenente
modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
   Vista l'accordo stipulato in data 14 marzo 2006 tra la Universita'
degli  studi  di  Genova  e  l'istituzione  di  livello universitario
denominata Philipps-Universität Marburg;
   Visto il decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007, recante il
Regolamento  delle  Scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
   Vista     la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con
la  quale  sono  state  assegnate  31 borse di studio di dottorato di
ricerca;
   Vista la proposta di attivazione del corso di dottorato di ricerca
internazionale  in  Nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
relativo  al  XXIV  ciclo presentata dal Centro Interuniversitario di
Ricerca  e  di  Servizi  Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze
Organiche e Biologiche;
   Vista  la  delibera  del Centro Interuniversitario di Ricerca e di
Servizi  Didattici  sulle  Nanotecnologie  e  Nanoscienze Organiche e
Biologiche del 7 maggio 2008;
   Vista  la  delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio
2008;
   Visto  il  decreto  Ministeriale  18  giugno  2008  con  il  quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  e'  stato  fissato  in  Euro  13.638,47 al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente;
   Vista la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2008;
   Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo
per  l'efficienza  e l'efficacia nelle sedute del 18 giugno 2008 e 16
luglio 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Attivazione


   1  .  E'  indetto  pubblico  concorso per l'ammissione al corso di
dottorato   di   ricerca   internazionale   di  durata  triennale  in
Nanobiotecnologie   (XXIV  ciclo)  istituito  in  collaborazione  tra
l'Universita'   degli  Studi  di  Genova  e  la  Philipps-Universität
Marburg.
   2.  ll numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e' pari
a  quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla base
di  appositi  accordi  con  soggetti  pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
   3.  Su  richiesta  del  Collegio dei Docenti, l'aumento del numero
delle  borse  puo' determinare l'incremento del numero dei Dottorandi
iscrivibili,  fermo  restando che il numero massimo di posti non puo'
essere  superiore  al  doppio  del  numero delle borse a vario titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca.