IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
  Vista  la  legge  31  luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visti i decreti del Presidente  della  Repubblica  del  10  gennaio
1957,  n.  3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
  Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme  per  i
volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse  Forze
armate e successive modificazioni;
  Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle
norme  del  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista la legge 11 luglio 1978, n.  382,  concernente  le  norme  di
principio sulla disciplina militare;
  Vista  la  legge  10  maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,  gli  organici  e   l'avanzamento   dei   sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio  1987,  n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici";
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dell'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  91,  concernente  "nuove  norme
sulla cittadinanza";
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma  dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603, concernente
il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,   concernente   "regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 concernente
"attuazione dell'art.  3  della  legge  n.  216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale  non  direttivo  delle  Forze  armate   e
successive modificazioni";
  Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto   il  decreto  ministeriale  19  febbraio  1997,  concernente
l'approvazione  della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per   il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  2  settembre
1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione
dei  volontari  delle  Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della
Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili  del  fuoco  e  del  Corpo
militare della Croce rossa italiana";
  Vista  il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente
la modifica alla disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e
norme  sulle  scuole di specializzazione per le professioni legali, a
norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio  1997,  n.
127;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, concernente
armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo  anno
di  ferma  breve  con  quello  del  personale  militare  in  servizio
permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  31 marzo 1998, n. 80, recante
"nuove disposizioni in materia di organizzazione  e  di  rapporti  di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate  in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59";
  Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto  il  decreto   ministeriale   26   marzo   1999   concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e  direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
  Vista  la  circolare  n. 1200/162.200 del 29 marzo 1999 dello Stato
maggiore  dell'Esercito,  reparto  impiego  delle  forze  -   ufficio
dottrina   addestramento  e  regolamenti,  concernente  il  controllo
dell'efficienza  operativa  del  personale  in  servizio   permanente
dell'Esercito;
  Visto   il   foglio   n.  5105/3/2.1060/4  del  29  settembre  1999
dell'Ispettorato delle scuole dell'Esercito - ufficio  regolamenti  e
studi,   concernente  l'entita'  dei  posti  da  mettere  a  concorso
relativamente al presente bando, nonche' le modalita'  ed  i  criteri
che   in   esso   debbono   essere  contenuti  anche  in  riferimento
all'immissione in servizio permanente  nel  ruolo  dei  volontari  di
truppa  dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del
concorso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  E'   indetto,   per   l'anno  1999,  un  concorso,  per  titoli,  a
millecinquecentosettanta  posti  per  l'immissione  nel   ruolo   dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato:
  1)  ai  sergenti  di complemento dell'Esercito in ferma triennale e
quinquennale  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito  in   ferma
triennale e quinquennale in servizio da almeno ventiquattro mesi alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della domanda di
partecipazione al concorso;
  2) ai sergenti di complemento dell'Esercito in  ferma  triennale  e
quinquennale   ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito  in  ferma
triennale e quinquennale collocati in congedo per  aver  ultimato  la
ferma contratta in data successiva al 1 settembre 1995.
  Lo  svolgimento  del  concorso  prevede  la  valutazione dei titoli
posseduti dal candidato previsti al successivo art. 9.
  Ai vincitori sara' assegnata una  delle  specializzazioni  previste
per  il  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in servizio permanente in
relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.