IL DIRETTORE GENERALE
              degli affari civili e libere professioni
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
  Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
  Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
  Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
  Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
  Visto  il  regio  decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
  Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  26
aprile 1947, n. 498;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950,
n. 231;
  Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
  Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
  Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1977,
n. 714;
  Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988,  n.  574,  in  relazione  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752, modificato
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre
1987, n. 521;
  Visto  l'art.  2,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
  Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Visti gli artt. 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
  Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
                        Disposizioni generali