IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
  Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modificazioni;
  Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Visto  il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge
28 febbraio 1992, n. 217;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  1994,
n. 130;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni  nei
pubblici impieghi;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 e 8 maggio 1996, concernenti le determinazioni dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  art.  3,  concernente  la
preferenza, a parita' di punteggio, a candidati piu' giovani di eta';
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999,
concernente la  programmazione  trimestrale  delle  assunzioni  nelle
amministrazioni pubbliche;
  Tenuta   presente   la   situazione  logistica  degli  Istituti  di
istruzione dell'Arma dei carabinieri;
  Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico  dei
sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri  sono  disponibili  circa
milletrecento posti vacanti, da ricoprire mediante concorso interno e
successivo corso  di  aggiornamento  e  formazione  professionale  di
durata non inferiore a tre mesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, per
l'ammissione   al   5  corso  trimestrale  di  milletrecento  allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui trenta riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo  previsto  dall'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
  2. I posti sono cosi' ripartiti:
  a) novecentodieci per gli appuntati scelti;
  b) trecentonovanta per gli appuntati, i  carabinieri  scelti  ed  i
carabinieri in servizio permanente.
  Per  i posti di cui alla precedente lettera a) concorrono anche gli
appuntati che alla data di scadenza del termine per la  presentazione
delle  domande  hanno  maturato  titolo  alla  promozione al grado di
appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla data di
scadenza del termine suindicato, purche' conseguano detta  promozione
prima dell'approvazione della graduatoria finale di merito.
  Gli  eventuali  posti  rimasti  scoperti  in  una categoria saranno
devoluti  ai  concorrenti  dell'altra,  idonei  ma   esuberanti,   in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.