IL PRO-RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto la legge 2 aprile 1968, n. 482;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 20 maggio 1983 e successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 63;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell'Universita'  sottoscritto in data 21 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 132 del 7 giugno 1996, ed in particolare, l'art. 19 che prevede la
possibilita'  per le Universita' di procedere alle assunzioni a tempo
determinato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni
e modificazioni;
    Visto il regolamento in materia di assunzioni a tempo determinato
approvato dal senato accademico nella seduta del 24 novembre 1999;
    Considerato  che  questa Universita' ha urgente necessita' di far
ricorso  alle  procedure  di  cui  all'art. 19  del  citato contratto
collettivo nazionale del lavoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Selezione pubblica

    E'  indetta  una selezione pubblica, per esami, per la formazione
di  una  graduatoria  di  merito  di  aspiranti  alla costituzione di
rapporti  di lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo
pieno  o  parziale,  da  adibire  a  mansioni  proprie del profilo di
operatore amministrativo - area funzionale amministrativo-contabile -
presso l'Universita' degli studi di Foggia.
    Tali  rapporti di lavoro potranno essere costituiti per sopperire
alle seguenti esigenze:
      a) per  la  sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi e comunque per tutta la
durata dell'assenza;
      b) per  la  sostituzione  di personale assente per gravidanza e
puerperio,  nella  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalle  leggi  30 dicembre 1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977,
n. 903;
      c) per   particolari   punte   di   attivita'  o  per  esigenze
straordinarie  quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio.
    In  tutte le suddette ipotesi i contratti di lavoro individuali a
tempo determinato non potranno avere una durata superiore a sei mesi.