IL PRO-RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni; Visto la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25; Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 63; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto dell'Universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 7 giugno 1996, ed in particolare, l'art. 19 che prevede la possibilita' per le Universita' di procedere alle assunzioni a tempo determinato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regolamento in materia di assunzioni a tempo determinato approvato dal senato accademico nella seduta del 24 novembre 1999; Considerato che questa Universita' ha urgente necessita' di far ricorso alle procedure di cui all'art. 19 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro; Decreta: Art. 1. Selezione pubblica E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo pieno o parziale, da adibire a mansioni proprie del profilo di operatore amministrativo - area funzionale amministrativo-contabile - presso l'Universita' degli studi di Foggia. Tali rapporti di lavoro potranno essere costituiti per sopperire alle seguenti esigenze: a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi e comunque per tutta la durata dell'assenza; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nella ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977, n. 903; c) per particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. In tutte le suddette ipotesi i contratti di lavoro individuali a tempo determinato non potranno avere una durata superiore a sei mesi.