IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  ed  il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla  luce  dell'art. 45,  comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto   il   contratto   collettivo   di   lavoro  del  personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
    Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Visto    il    regolamento    sull'accesso   all'impiego   presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo  adottato  con  decreto  rettorale  n. 691 del
26 maggio  1998,  ai  sensi  dell'art. 17,  comma  109,  della  legge
n. 127/1997,  previa  delibera  del  consiglio di amministrazione del
5 maggio  1998,  pubblicato  nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 43
del 15 giugno 1998;
    Viste  le  delibere  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo  del  22  dicembre 1998 e del 13 luglio 1999 con le quali, fra
l'altro, e' stato assegnato al dipartimento di chimica "G. Ciamician"
un  posto  di ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria,  per  il  quale  e'  stato individuato il profilo di
funzionario  tecnico  e  si  e'  autorizzata l'emissione del relativo
bando di concorso;
    Considerato  che  la  procedura di mobilita' interna esperita col
bando  protocollo  n. 3598  del  23 settembre  1999  ha  avuto  esito
negativo;
    Ravvisata  conseguentemente  la necessita' di bandire un posto di
ottava    qualifica   -   area   funzionale   tecnico-scientifica   e
socio-sanitaria  -  profilo  di  funzionario  tecnico,  osservando le
specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
    Vista  la  nota del 4 novembre 1999, protocollo n. 806/99, con la
quale  il  responsabile della struttura interessata ha individuato le
caratteristiche  professionali  necessarie,  precisando  in relazione
alle   stesse  il  programma  d'esame  relativo  alla  selezione  dei
candidati;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997 con il
quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo;
    Accertata la vacanza del posto da coprire;
    Considerato  che  alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  un
concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  un posto di
funzionario    tecnico,    ottava    qualifica,    area    funzionale
tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria  presso  il  dipartimento  di
chimica "G. Ciamician".
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.