L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed
il funzionamento del ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi  per
l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  ai  veicoli  a motore ed ai
natanti, soggetti alla disciplina della legge 24  dicembre  1969,  n.
990,  derivanti  dalla  circolazione, dal furto e dall'incendio degli
stessi;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  9  settembre  1992,  n.  562, recante modalita' per
l'iscrizione nel predetto ruolo nazionale dei periti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.  373,  recante  la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che  dispone,  tra  l'altro,  il
trasferimento  all'ISVAP delle competenze gia' attribuite dalla legge
17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo n. 1203 del 28 giugno
1999 che ha disciplinato, tra l'altro,  le  modalita'  d  svolgimento
della  prova  di idoneita' prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e),
della legge 17 febbraio 1992, n. 166;
  Ritenuto di dover indire una sessione di esame di idoneita' per  il
1999;
                              Dispone:
                               Art. 1.
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione
  1.  E'  indetta una sessione di esame di idoneita' per l'iscrizione
nel ruolo nazionale dei periti assicurativi,  prevista  dall'art.  5,
comma 1, lettera e), della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
  2.   Per  l'ammissione  all'esame  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti indicati all'art. 5, lettere a), b) e c),  della  legge  17
febbraio  1992,  n.  166,  ovvero,  in  mancanza del titolo di studio
idoneo, il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2,  della
stessa  legge  n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.