IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti; Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243 «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 318/2001 dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere. 2. Per l'anno accademico 2007/2008 sono da assegnare: - cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere. 3. Per l'anno scolastico 2007/2008 sono da assegnare: - quattrocento borse di studio, dell'importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore; - trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa graduatoria.