IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549”; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, modalita' di accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007; Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1, comma 519, che consente la stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato - purche' assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale - che abbia maturato o maturi, a determinate condizioni, specifici requisiti di servizio; Vista la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, riguardante, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 519, della citata legge finanziaria 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, concernente autorizzazione, per l'anno 2007, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato, tra le altre, la stabilizzazione di 70 unita' di personale dell'Arma dei carabinieri a decorrere da data non antecedente al 31 dicembre 2007; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in particolare l'articolo 3, comma 91, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale, ed il successivo comma 93, secondo cui il personale dell'Arma dei carabinieri stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli di immissione; Vista la Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, recante linee di indirizzo in merito, tra l'altro, all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 96, della succitata legge finanziaria 2008, secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura di stabilizzazione, avviene nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, con necessita' dello svolgimento del periodo di prova e determina soluzione di continuita' con il precedente rapporto a tempo determinato, sicche' il periodo di servizio prestato durante tale rapporto non e' utile neppure ai fini dell'anzianita' di servizio; Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2008, con il quale sono state indette procedure per la stabilizzazione di complessivi 70 ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico, connesse al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, concernente autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, con il quale e' stata autorizzata la stabilizzazione per l'anno 2008 di ulteriori 88 unita' di personale dell'Arma medesima a decorrere da data non antecedente al 1° luglio 2008; Visto il decreto dirigenziale 6 novembre 2008, con il quale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e' stata disposta la revoca delle procedure indette con il sopracitato decreto dirigenziale 18 settembre 2008 e prevista la successiva indizione di contestuali procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione delle unita' di personale dell'Arma dei carabinieri autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2007 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008; Tenuto conto che la stabilizzazione delle suddette unita' di ufficiali soddisfa la prioritaria esigenza dell'Arma dei carabinieri di continuare ad avvalersi di specifiche professionalita'; Ritenuto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non possa prescindere, attesa la specialita' dell'ordinamento dell'Arma stessa, dalla conferma in capo ai partecipanti alle procedure speciali di stabilizzazione indette con il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale, gia' accertati ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata; Ritenuto che non possano essere considerati utili al raggiungimento del triennio di servizio richiesto per accedere alle procedure di stabilizzazione eventuali servizi prestati senza il previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale; Ravvisata l'esigenza di dare ampia rilevanza alla valutazione del servizio prestato dai partecipanti alle procedure, in particolare in qualita' di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma, prevedendo che la commissione valutatrice possa attribuire decrementi di punteggio per giudizi inferiori a quello di “nella media” o corrispondente, ovvero per sanzioni disciplinari risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica; Tenuto conto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene nel grado indicato, rispettivamente, negli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed e' subordinata al superamento di apposito corso formativo di durata non inferiore a sei mesi, per cui gli ufficiali vincitori delle procedure indette con il presente decreto sono tenuti a frequentare detto corso; Ritenuto pertanto necessario prevedere che l'eventuale giudizio di non idoneita' formulato al termine del predetto corso determini la revoca della nomina ad ufficiale in servizio permanente; Ritenuto quindi indispensabile, al fine di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con le aspettative dei destinatari, garantendo comunque una coerente allocazione delle risorse finanziarie nel settore della gestione del personale, procedere all'indizione di contestuali procedure speciali per la stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per gli anni 2007 e 2008; Decreta: Art. 1. Avvio delle procedure e ripartizione delle unita' da stabilizzare 1. Sono avviate le seguenti distinte procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri relative ai seguenti anni: a) anno 2007 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007): 1) procedura per la nomina di 45 (quarantacinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 2) procedura per la nomina di complessivi 25 (venticinque) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dei quali: - 9 (nove) nella specialita' amministrazione; - 2 (due) nella specialita' commissariato; - 3 (tre) nella specialita' sanita' - medicina; - 1 (uno) nella specialita' veterinaria; - 2 (due) nella specialita' genio; - 4 (quattro) nella specialita' telematica; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; - 2 (due) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; b) anno 2008 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008): 1) procedura per la nomina di 50 (cinquanta) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 2) procedura per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dei quali: - 19 (diciannove) nella specialita' amministrazione; - 3 (tre) nella specialita' commissariato; - 1 (uno) nella specialita' genio; - 3 (tre) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; - 2 (due) nella specialita' medicina; - 2 (due) nella specialita' psicologia; - 6 (sei) nella specialita' telematica; - 1 (uno) nella specialita' veterinaria. 2. Nelle procedure di cui ai precedenti numeri 2) delle lettere a) e b), del comma 1, le nomine per qualsiasi motivo non conferite in una o piu' delle specialita' potranno essere conferite ad ufficiali risultati idonei in altra/altre specialita', secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.