IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  275/08 del 1° dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9
dicembre  2008, con il quale e' stato indetto il concorso «pubblico»,
per  esami,  per  l'ammissione  di 118 allievi al primo anno del 191°
corso  dell'Accademia  militare  dell'Esercito  per l'anno accademico
2009-2010;
   Vista  la  lettera n. 8/55578 del 30 dicembre 2008 con la quale il
Ministero  della  difesa - Gabinetto del Ministro, nel trasmettere la
risoluzione  n.  8-00008  approvata dalla IV Commissione difesa della
Camera  dei deputati il 17 settembre 2008, concernente l'accesso alle
Accademie  militari  dei  diplomati  presso  le  Scuole  militari, ha
prospettato  la  necessita'  di  ottemperare all'impegno conferito al
Governo;
   Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le conseguenti varianti al
citato decreto dirigenziale n. 275/08 del  1° dicembre 2008;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  26  settembre  2008, concernente
attribuzione  di  competenza  al Generale di Divisione Aerea Giovanni
Luigi   DOMINI,  quale  Vice  Direttore  generale  per  il  personale
militare,   all'adozione,   tra   gli  altri,  di  atti  di  gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   L'art.  2 del decreto dirigenziale n. 275/08 del 1° dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9
dicembre  2008, con il quale e' stato indetto il concorso «pubblico»,
per  esami,  per  l'ammissione  di 118 allievi al primo anno del 191°
corso  dell'Accademia  militare  dell'Esercito  per l'anno accademico
2009-2010, e' integralmente sostituito dal seguente:
   «1. Nel concorso di cui al precedente art. 1, gli allievi di tutte
le  Scuole  militari  -  sempreche'  conseguano  al termine dell'anno
scolastico  2008-2009  il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado,  riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso
dette   Scuole   e   risultino  idonei  al  termine  del  concorso  -
usufruiranno  di  una  riserva  di  posti  complessiva pari al 30% di
quelli  previsti  per  ciascun  corso,  di  cui  il 20% in favore dei
diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito ed il 10% in favore
dei   diplomati   presso   le   Scuole   militari   della   Marina  e
dell'Aeronautica. I suddetti posti riservati sono cosi' ripartiti:
    a)  22  (ventidue)  nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni di cui 15 (quindici) per gli allievi
provenienti  dalle  Scuole militari dell'Esercito e 7 (sette) per gli
allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
    b)  3  (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali di
cui  2  (due)  per  gli  allievi  provenienti  dalle  Scuole militari
dell'Esercito  e  1  (uno)  per  gli  allievi provenienti dalle altre
Scuole militari;
    c) 3 (tre) nel corso del Corpo degli ingegneri di cui 2 (due) per
gli allievi provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno)
per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
    d)   3  (tre)  nel  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato di cui 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole
militari  dell'Esercito  e  1 (uno) per gli allievi provenienti dalle
altre Scuole militari;
    e)  4  (quattro)  per il corso del Corpo sanitario di cui 3 (tre)
per  gli  allievi provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1
(uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari.
   2.  Qualora  il  numero  dei posti in uno o piu' dei corsi dovesse
essere modificato come previsto nel precedente art. 1, commi 12 e 13,
del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra'
ricalcolato  applicando  la  percentuale  sopra  indicata. Inoltre, i
posti   eventualmente   non  ricoperti  in  una  delle  due  predette
percentuali (del 20 o del 10%), di cui al precedente comma 1, saranno
devoluti all'altra.
   3.  I posti riservati agli allievi di tutte le Scuole militari che
non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno
devoluti,  ai  sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
secondo  l'ordine  della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso,  fossero  alle  armi  nell'Esercito  in
qualita'  di  ufficiali  inferiori, di sottufficiali o di militari di
truppa  in  ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a seguito di
detta   devoluzione,   risultassero  ancora  non  ricoperti,  saranno
devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma
6,   secondo  l'ordine  della  graduatoria,  agli  altri  concorrenti
idonei.».