IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale n. 273/08 del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9 dicembre 2008, con il quale e' stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 100 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2009-2010; Vista la lettera n. 8/55578 del 30 dicembre 2008 con la quale il Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, nel trasmettere la risoluzione n. 8-00008 approvata dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati il 17 settembre 2008, concernente l'accesso alle Accademie militari dei diplomati presso le Scuole militari, ha prospettato la necessita' di ottemperare all'impegno conferito al Governo; Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le conseguenti varianti al citato decreto dirigenziale n. 273/08 del 28 novembre 2008; Visto il decreto dirigenziale 26 settembre 2008, concernente attribuzione di competenza al Generale di Divisione Aerea Giovanni Luigi DOMINI, quale Vice Direttore generale per il personale militare, all'adozione, tra gli altri, di atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare; Decreta: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale n. 273/08 del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9 dicembre 2008, con il quale e' stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 100 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2009-2010, e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Nel concorso di cui al precedente art. 1, gli allievi di tutte le Scuole militari - sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2008-2009 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultino idonei al termine del concorso - usufruiranno di una riserva di posti complessiva pari al 30% di quelli previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso la Scuola militare dell'Aeronautica ed il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole militari della Marina e dell'Esercito. I suddetti posti riservati sono cosi' ripartiti: 21 (ventuno) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), rispettivamente 17 (diciassette) per il ruolo naviganti normale, specialita' pilota - di cui 11 (undici) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 6 (sei) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari - e 4 (quattro) per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica - di cui 3 (tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari; 4 (quattro) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) di cui 3 (tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari; 3 (tre) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) di cui 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari; 2 (due) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) di cui 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari.».