IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  273/08 del 28 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9
dicembre  2008, con il quale e' stato indetto il concorso, per esami,
per l'ammissione di 100 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi
regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2009-2010;
   Vista  la  lettera n. 8/55578 del 30 dicembre 2008 con la quale il
Ministero  della  difesa - Gabinetto del Ministro, nel trasmettere la
risoluzione  n.  8-00008  approvata dalla IV Commissione difesa della
Camera  dei deputati il 17 settembre 2008, concernente l'accesso alle
Accademie  militari  dei  diplomati  presso  le  Scuole  militari, ha
prospettato  la  necessita'  di  ottemperare all'impegno conferito al
Governo;
   Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le conseguenti varianti al
citato decreto dirigenziale n. 273/08 del 28 novembre 2008;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  26  settembre  2008, concernente
attribuzione  di  competenza  al Generale di Divisione Aerea Giovanni
Luigi   DOMINI,  quale  Vice  Direttore  generale  per  il  personale
militare,   all'adozione,   tra   gli  altri,  di  atti  di  gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   Il  comma  1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale n. 273/08 del 28
novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale  -  n. 96 del 9 dicembre 2008, con il quale e' stato indetto
il  concorso,  per  esami,  per l'ammissione di 100 allievi ufficiali
alla  prima  classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per
l'anno   accademico   2009-2010,   e'  integralmente  sostituito  dal
seguente:
   «1. Nel concorso di cui al precedente art. 1, gli allievi di tutte
le  Scuole  militari  -  sempreche'  conseguano  al termine dell'anno
scolastico  2008-2009  il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado,  riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso
dette   Scuole   e   risultino   idonei  al  termine  del  concorso -
usufruiranno  di  una  riserva  di  posti  complessiva pari al 30% di
quelli  previsti  per  ciascun  corso,  di  cui  il 20% in favore dei
diplomati  presso  la  Scuola  militare dell'Aeronautica ed il 10% in
favore  dei  diplomati  presso  le  Scuole  militari  della  Marina e
dell'Esercito. I suddetti posti riservati sono cosi' ripartiti:
    21  (ventuno) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
rispettivamente  17  (diciassette)  per  il  ruolo naviganti normale,
specialita'  pilota  - di cui 11 (undici) per gli allievi provenienti
dalla  Scuola  militare  dell'Aeronautica  e  6 (sei) per gli allievi
provenienti  dalle altre Scuole militari - e 4 (quattro) per il ruolo
normale  delle  armi  dell'Arma  aeronautica - di cui 3 (tre) per gli
allievi  provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica e 1 (uno)
per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
    4 (quattro) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) di
cui  3  (tre)  per  gli  allievi  provenienti  dalla  Scuola militare
dell'Aeronautica  e  1  (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari;
    3 (tre) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) di cui
2   (due)   per   gli   allievi  provenienti  dalla  Scuola  militare
dell'Aeronautica  e  1  (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari;
    2 (due) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) di cui
1   (uno)   per   gli   allievi  provenienti  dalla  Scuola  militare
dell'Aeronautica  e  1  (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari.».