IL COMANDANTE GENERALE
   Visto  l'art.  5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.  1961,  recante  «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
   Viste  le  leggi  21  dicembre  1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico
spettante agli allievi delle accademie militari;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  recante  «Leva  e  reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
   Visti  gli  articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
   Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, recante
«Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di
istruzione»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento delle Forze di polizia»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo
   A)»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto   il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
   Vista  la  convenzione  tra  l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi  di  Milano Bicocca e l'Universita' degli
studi  di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003 e successive
modificazioni,  recante  «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'inidoneita'»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94, recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito in
legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133;
   Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso

   1.   E'  indetto  per  l'anno  accademico  2009/2010  un  pubblico
concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di 10 allievi ufficiali del
«ruolo   aeronavale»   al   primo   anno   dell'8°  corso  aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
   2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
    a) specializzazione «pilota militare» n. 6 posti;
    b) specializzazione «comandante di unita' navale» n. 4 posti.
   3.  Uno  dei sei posti disponibili per la specializzazione «pilota
militare»  e'  riservato,  subordinatamente  al  possesso degli altri
requisiti   prescritti   dall'art.   2,   ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
   4.  I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
   5. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura generale;
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d) una prova di efficienza fisica;
    e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    f) tre prove orali;
    g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    h) una prova facoltativa di informatica;
    i) visita medica di incorporamento.
   6.  Il  corso  di  Accademia  ha  inizio  nella data stabilita dal
Comando  Generale  della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
   7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione,  di  durata  biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).