IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
approvato  con  decreto  rettorale  del  25  luglio  2008,  n. 856, e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale, dell'8 agosto 2008, n, 1856 e, in particolare, gli articoli
42 e 43;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il ”Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007
del  personale  del  comparto  universitario”,  stipulato il 16
ottobre 2008;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
   Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
   Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
   Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il   consiglio  di
amministrazione,  nella  seduta  del  23  ottobre  2001, ha approvato
l'organizzazione   dell'amministrazione  centrale,  con  il  relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
   Vista  l'ipotesi  di  riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata  dal  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  9
dicembre 2004;
   Visto  il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo  del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi  del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato”,
emanato  con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
   Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008);
   Visto l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge   Finanziaria   per  l'anno  2008)  il  quale  stabilisce,  in
particolare, che:
    fatte,  comunque,  salve  “…le  intese stipulate, ai
sensi  dei  commi  558  e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  prima della data di entrata in vigore della presente
Legge,  entro  il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   e   successive   modificazioni,   predispongono,   sentite  le
organizzazioni  sindacali, nell'ambito della programmazione triennale
dei  fabbisogni  per  gli  anni  2008,  2009  e  2010,  piani  per la
progressiva  stabilizzazione  del  personale non dirigenziale, tenuto
conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
     a)  in  servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi   dei  commi  90  e  92,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  1,  commi  519  e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
     b)  gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
Legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”;
   Visto  l'articolo  3,  comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il quale, a sua volta, dispone che “…fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una  riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data …” ;
   Vista  la  circolare  del  18  aprile  2008, n. 5, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica,  ufficio  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
servizio  programmazione,  assunzioni  e reclutamento, ha definito le
“Linee  di  indirizzo  in  merito  alla interpretazione ed alla
applicazione  dell'articolo  3,  commi da 90 a 95, e comma 106, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Legge Finanziaria 2008)”,
sottolineando,  in particolare che “…la disposizione che
si trova nell'articolo 3, comma 106, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244,  prospetta  alle  amministrazioni,  nel  rispetto  del principio
costituzionale  della  “concorsualita”, bandi speciali di
concorso  pubblico  per  assunzioni  a  tempo indeterminato che danno
rilevanza    alla    esperienza   lavorativa   maturata   presso   le
amministrazioni   pubbliche,   differenziandola   in   ragione  della
tipologia del rapporto posto in essere …”;
    a)  prevedendo  “…  per  i  titolari di contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  con  qualifica  non dirigenziale, che
raggiungono  il  triennio secondo i criteri indicati dall'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di
cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
predetti  bandi  possono prevedere una riserva di posti non superiore
al 20% dei posti messi a concorso…”;
    b)  introducendo  “…una  valutazione  per titoli per
riconoscere,  in termini di punteggio, il servizio prestato presso le
pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi
nel  quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  in virtu' di
contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  stipulati
anteriormente a tale data…”;
   Visto  l'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008,
n.  207  recante  “Proroga  di termini previsti da disposizione
legislative  e  disposizione  finanziarie urgenti”, che prevede
che  “…le  facolta'  di  cui  all'articolo 3, comma 106,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle
procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009…”;
   Visto  il  “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed
amministrativo  per  il  triennio  2007-2009”,  predisposto  in
conformita'     alle    linee    generali    di    indirizzo    della
“Programmazione    delle    Universita'    per    il   triennio
2007-2009”,  definite  con  decreto  ministeriale  del 3 luglio
2007,  n.  362,  in  attuazione  dell'articolo  1-ter,  comma  2, del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto dei parametri e dei
criteri  (denominati  “Indicatori”) per il monitoraggio e
la   valutazione   dei  risultati  della  attuazione  della  predetta
programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2007,
n. 506;
   Considerato  che,  in  attuazione di quanto previsto dall'articolo
57,  comma  6,  del  “Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo  al  quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999   del   personale  del  Comparto  delle  Universita”,
stipulato   il   9   agosto   2000,   come  modificato  ed  integrato
dall'articolo  13 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003   del   personale  del  Comparto  delle  Universita”,
stipulato  il  27 gennaio 2005, il “Programma di fabbisogno del
personale  tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009”
e'   stato   oggetto   di   consultazione   con  i  componenti  della
Rappresentanza   Sindacale   Unitaria   ed   i  Rappresentanti  delle
Organizzazioni  Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del
12 maggio 2008;
   Considerato  che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella
seduta  del  13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
   Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Ministero
dell'universita'    e   della   ricerca,   Direzione   generale   per
l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo  Ateneo  ha  provveduto,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile
2008,  ad  adottare,  entro il 30 giugno 2008, il “Programma di
fabbisogno  del  personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009”  utilizzando  “per la valutazione ex ante e il
relativo  monitoraggio  della  compatibilita'  finanziaria  dei piani
triennali”     la     apposita     procedura     informatizzata
“PROPER”;
   Visto  il  decreto  rettorale del 3 novembre 2008, n. 1206, con il
quale  e'  stato  rideterminato il “Programma di fabbisogno del
personale   tecnico   ed   amministrativo,   per  il  triennio  2007-
2009”;
   Considerato  che  il  “Programma di fabbisogno del personale
tecnico  ed  amministrativo,  per  il  triennio 2007-2009”, tra
l'altro,  prevede,  per l'anno 2009, anche l'assunzione di due unita'
di    categoria    C,   posizione   economica   C1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, con funzioni di geometra,
per le esigenze degli Uffici della Divisione dei servizi tecnici;
   Considerato  che  tale  previsione risponde all'esigenza di dotare
gli  Uffici  programmazione  e  sviluppo  opere  edilizie  e gestione
tecnico-manutentiva   del   patrimonio   edilizio   e   impiantistico
“…di figure professionali attualmente carenti al fine di
migliorare  i  servizi  offerti,  con  particolare  riferimento  alla
redazione dei progetti e allo svolgimento delle attivita' presupposte
e  consequenziali, anche in considerazione dei particolari carichi di
lavori   che   in  questa  fase  aggravano  i  gia'  onerosi  compiti
istituzionali delle predette unita' organizzative …”;
   Accertato   peraltro,   che,   ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'articolo  51,  comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo  1  del  decreto-legge  del  10  novembre 2008, n. 180,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  9  gennaio 2009, n. 1,
“…e'  possibile  procedere  al  reclutamento di una sola
delle    due    unita'   di   personale   prevista   dalla   predetta
Programmazione…”;
   Attesa  pertanto,  la  necessita' di procedere, per le motivazioni
innanzi specificate, all'assunzione di almeno una unita' di personale
di    categoria    C,   posizione   economica   C1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  eaborazione  dati, con funzione di geometra,
con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato e regime di impegno
orario  a  tempo  pieno, per le esigenze degli uffici della Divisione
dei servizi tecnici;
   Visto  il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
   Verificata la disponibilita' finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di  un  posto  di categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  con  funzioni di geometra, per le esigenze degli
uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009).
   E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.