IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, approvato con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, dell'8 agosto 2008, n, 1856 e, in particolare, gli articoli 42 e 43; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il ”Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007 del personale del comparto universitario”, stipulato il 16 ottobre 2008; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo; Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2004; Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato”, emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008); Visto l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) il quale stabilisce, in particolare, che: fatte, comunque, salve “…le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente Legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”; Visto l'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, a sua volta, dispone che “…fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data …” ; Vista la circolare del 18 aprile 2008, n. 5, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, servizio programmazione, assunzioni e reclutamento, ha definito le “Linee di indirizzo in merito alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”, sottolineando, in particolare che “…la disposizione che si trova nell'articolo 3, comma 106, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospetta alle amministrazioni, nel rispetto del principio costituzionale della “concorsualita”, bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato che danno rilevanza alla esperienza lavorativa maturata presso le amministrazioni pubbliche, differenziandola in ragione della tipologia del rapporto posto in essere …”; a) prevedendo “… per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso…”; b) introducendo “…una valutazione per titoli per riconoscere, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data…”; Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008, n. 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizione legislative e disposizione finanziarie urgenti”, che prevede che “…le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009…”; Visto il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009”, predisposto in conformita' alle linee generali di indirizzo della “Programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009”, definite con decreto ministeriale del 3 luglio 2007, n. 362, in attuazione dell'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto dei parametri e dei criteri (denominati “Indicatori”) per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della attuazione della predetta programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2007, n. 506; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del Comparto delle Universita”, stipulato il 9 agosto 2000, come modificato ed integrato dall'articolo 13 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del Comparto delle Universita”, stipulato il 27 gennaio 2005, il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009” e' stato oggetto di consultazione con i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del 12 maggio 2008; Considerato che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella seduta del 13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008; Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855, questo Ateneo ha provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile 2008, ad adottare, entro il 30 giugno 2008, il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-2009” utilizzando “per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali” la apposita procedura informatizzata “PROPER”; Visto il decreto rettorale del 3 novembre 2008, n. 1206, con il quale e' stato rideterminato il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007- 2009”; Considerato che il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-2009”, tra l'altro, prevede, per l'anno 2009, anche l'assunzione di due unita' di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli Uffici della Divisione dei servizi tecnici; Considerato che tale previsione risponde all'esigenza di dotare gli Uffici programmazione e sviluppo opere edilizie e gestione tecnico-manutentiva del patrimonio edilizio e impiantistico “…di figure professionali attualmente carenti al fine di migliorare i servizi offerti, con particolare riferimento alla redazione dei progetti e allo svolgimento delle attivita' presupposte e consequenziali, anche in considerazione dei particolari carichi di lavori che in questa fase aggravano i gia' onerosi compiti istituzionali delle predette unita' organizzative …”; Accertato peraltro, che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 1 del decreto-legge del 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, “…e' possibile procedere al reclutamento di una sola delle due unita' di personale prevista dalla predetta Programmazione…”; Attesa pertanto, la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi specificate, all'assunzione di almeno una unita' di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed eaborazione dati, con funzione di geometra, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze degli uffici della Divisione dei servizi tecnici; Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario; Verificata la disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009). E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.