IL COMANDANTE GENERALE

    Vista   la   legge   23   aprile   1959,  n.  189,  e  successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della   legge   18  febbraio  1999,  n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni,
recante  «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto
del  Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive
modificazioni,   concernente   «Approvazione   del   regolamento   di
disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382»;
   Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22  luglio  1987,  n.  411  ,  recante «Specifici limiti di
altezza  per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante «Attuazione dell'articolo 3
della  Legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
di finanza»;
   Viste  le  disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento  degli  allievi  finanzieri,  datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.  332,  recante  «Norme  per l'immissione dei volontari delle Forze
armate  nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia,
dei  Vigili  del  fuoco  e  del  Corpo  militare  della  Croce  rossa
italiana»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  Leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  -Ufficio  Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita'  gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009,
recante  «Autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale a tempo
indeterminato  per  le  Forze  di  polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco,  ai  sensi  dell'articolo  61,  comma 22, del decreto-legge n.
112/2008»;
   Ritenuto  di  dover riservare 7 dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive  a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti  idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E' indetto per l'anno 2009 un pubblico concorso, per titoli ed
esami,  per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell'articolo
25,  comma  5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle
Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
   2.  Sette  dei  147  posti  sono  riservati,  subordinatamente  al
possesso  degli  altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro
che  siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del D.P.R. 26
luglio  1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di
primo grado o superiore.
   3.  I  posti riservati di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di   concorrenti   riservatari  idonei,  sono  conferiti  agli  altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria finale di merito.
   4. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a)  prova  scritta,  consistente  in  un  questionario a risposta
multipla;
    b) prova di efficienza fisica;
    c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    e) valutazione dei titoli.
   5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.