IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di  borse
di studio e dottorato  di  ricerca  nelle  universita'  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del  14  dicembre  1989  recante  norme  in
materia di borse di studio universitarie e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,  emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 3 comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997,  cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 9  della  legge  16  giugno  1998,
n.191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998; 
    Visto l'art. 4 della legge 03 luglio  1998,  n.  210,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06 luglio 1998,  che  demanda  la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli  atenei,  i  quali  vi
provvedono con appositi regolamenti; 
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante  il  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e'  stato
emanato il regolamento in materia  di  dottorato  di  ricerca  e  che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'  delle  sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  3  novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero come successivamente modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18  ottobre  2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 17, alla Gazzetta  Ufficiale,
n. 33 del 10 febbraio 2005; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  42  del  20  febbraio
2001,  contenente  le  disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli  studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390; 
    Visto il regolamento di  ateneo  per  gli  studenti  emanato  con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 23 ottobre  2003,  n.  198  recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'  degli
studenti» ed in particolare l'art. 3,  come  modificato  dai  decreti
ministeriali 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266  del  26  novembre  2004,  contenente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
    Vista  l'accordo  stipulato  in  data  14  marzo  2006   tra   la
Universita'  degli  studi  di  Genova  e  l'istituzione  di   livello
universitario denominata Philipps-Universität Marburg; 
    Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
regolamento delle scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
degli studi di Genova; 
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con
la quale sono state assegnate 31 borse  di  studio  di  dottorato  di
ricerca; 
    Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  2008  con  il  quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e' stato fissato in  euro  13.638,47  al  lordo  degli  oneri
previdenziali a carico del percipiente; 
    Vista la proposta  di  attivazione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca   internazionale   in    nanobiotecnologie    istituito    in
collaborazione  tra  l'Universita'  degli  studi  di  Genova   e   la
Philipps-Universität Marburg relativo al  XXV  ciclo  presentata  dal
Centro interuniversitario di ricerca e  di  servizi  didattici  sulle
nanotecnologie e nanoscienze organiche e biologiche (CIRSDNNOB); 
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'Universita' e della ricerca prot. n. 715 del 2 aprile 2009,  con
la quale sono state assegnate 19 borse  di  studio  di  dottorato  di
ricerca per il XXV ciclo; 
    Vista la delibera del Centro interuniversitario di ricerca  e  di
servizi didattici sulle  nanotecnologie  e  nanoscienze  organiche  e
biologiche (CIRSDNNOB) del 6 maggio 2009; 
    Viste la delibere del  Senato  accademico  nelle  sedute  del  22
aprile 2009 e del 22 luglio 2009; 
    Viste le delibere del Consiglio di amministrazione  nelle  sedute
del 28 aprile 2009 e 22 luglio 2009; 
    Acquisito il parere  favorevole  del  Nucleo  di  Valutazione  di
Ateneo per l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6 luglio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    1. E' indetto  concorso pubblico per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato  di  ricerca  internazionale   di   durata   triennale   in
nanobiotecnologie  (XXV  ciclo)  istituito  in   collaborazione   tra
l'Universita'  degli  studi  di  Genova  e  la   Philipps-Universität
Marburg. 
    2 Il numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e'  pari
a quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla  base
di appositi accordi con soggetti  pubblici  e  privati  da  definirsi
entro il termine di scadenza del bando. 
    3. Su richiesta del collegio dei docenti,  l'aumento  del  numero
delle borse puo' determinare l'incremento del numero  dei  dottorandi
iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti  non  puo'
essere superiore al doppio del numero  delle  borse  a  vario  titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca.