IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente il riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, con il quale e' stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 come modificato e corretto dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Visti i decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, con i quali la Direzione generale della sanita' militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' causa di inidoneita' al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»; Visto il foglio n. 116/5/863146.51 in data 20 maggio 2008 dello Stato maggiore della difesa concernente le entita' massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di Stato maggiore della difesa per l'anno 2009; Visto il foglio n. SMAl23/P.13.2 in data 2 settembre 2008 con cui lo Stato maggiore dell'Aeronautica - I Reparto - chiede l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di tre orchestrali e un archivista per la banda musicale dell'Aeronautica; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento del personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali e di un archivista presso la banda musicale dell'Aeronautica militare cosi' ripartiti: a) un posto di primo maresciallo per lo strumento: 1° flicorno sopranino in Mib 1ª parte «A; b) due posti di maresciallo di 2 ª classe, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 5° corno in Fa-Sib 3 ª parte «B» e 2° saxofono basso in Sib - 3 ª parte «B»; c) un posto di maresciallo di 2 ª classe, archivista - 3 ª parte «B». 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che verra' pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Avverso il presente bando e' ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: a) entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza e' del TAR del Lazio con sede in Roma (art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034); b) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.