IL RETTORE 
 
    Vista la legge 7.8.1990  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il D.R. n.  939  del  2.5.2008,  il  cui  avviso  e'  stato
pubblicato in G.U. - IV serie speciale - n. 37 del 13.5.2008, con cui
e' stata indetta la procedura di valutazione  comparativa  per  n.  1
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea - presso la Facolta' di Scienze della
Formazione di questo Ateneo, ed in particolare l'art. 3; 
    Visto il D.R. n. 418 del 26.2.2010, pubblicato nella  G.U.  -  IV
serie speciale - n. 19 del 9.3.2010, con cui  e'  stata  nominata  la
Commissione giudicatrice della procedura di  valutazione  comparativa
citata; 
    Vista la nota rettorale prot. n. 0013587 del 22.3.2010 con cui e'
stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
il  procedimento  di  autotutela,  d'ufficio,  ai  fini  di  valutare
l'annullamento parziale o meno del D.R. n.  939  del  2  maggio  2008
sopracitato, nella parte in cui viene prevista  -  all'art.  3  -  la
produzione,  in  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,   della
fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena
di esclusione; 
    Preso atto che non sono pervenute memorie e documenti,  ai  sensi
dell'art. 10 della L. 241/1990,  entro  il  termine  fissato  del  1°
aprile 2010; 
    Considerato che l'art. 38, comma  3,  del  D.P.R.  445/2000,  nel
determinare le modalita' di presentazione ad  organi  della  Pubblica
Amministrazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto  di
notorieta', prevede, in alternativa alla sottoscrizione delle  stesse
da parte dell'interessato in  presenza  del  dipendente  addetto,  la
sottoscrizione e presentazione unitamente a  "copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore"; 
    Considerato  che  in  base  ad  una  giurisprudenza,  che  appare
consolidata, ove il documento di identita'  sia  comunque  idoneo  ad
individuare in  modo  incontrovertibile  la  paternita'  dell'istanza
presentata alla Pubblica Amministrazione, non  risulta  dirimente  la
validita' o meno del documento di identita' allegato, anche alla luce
di quanto dispone l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 
    Ritenuto che,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  l'ipotesi
sanzionatoria della esclusione dalla procedura, prevista dall'art.  3
del citato D.R. n. 939 del 2.5.2008 nel caso di mancata produzione di
un documento di identita' "in corso di validita'"  in  allegato  alla
domanda  di  partecipazione,  manifesta  profili  di   illegittimita'
rispetto alla  normativa  sopra  richiamata,  tali  da  inficiare  la
validita' di un provvedimento di esclusione adottato ai  sensi  della
suddetta previsione; 
    Considerato, peraltro, che nello  stesso  art.  3  sono  presenti
disposizioni contraddittorie con la previsione in esame, ove si legge
che "le dichiarazioni sostitutive di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'  di  cui  all'Allegato  "B"  devono  essere   sottoscritte
dall'interessato  in   presenza   del   dipendente   addetto   ovvero
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000",  in  cui  si  prescinde
dalla validita' del documento; 
    Ritenuto necessario, al fine  di  conformare  la  previsione  del
bando  alla  norma  generale,  eliminando  altresi'  la   difformita'
evidenziata, procedere  all'annullamento  parziale,  ai  sensi  degli
artt. 21-octies e 21-nonies, dell'art. 3, comma 3 e comma 11 lett. f)
del D.R. n. 939 del 2.5.2008 sopracitato, limitatamente alle parti in
cui si  prevede  che  il  documento  di  identita'  sia,  a  pena  di
esclusione, "in corso di validita'"; 
    Valutata la  preminenza  di  ragioni  di  pubblico  interesse  al
parziale annullamento del D.R. n. 939 del  2.5.2008  sopracitato,  in
quanto funzionale a garantire la piena legittimita'  della  procedura
di valutazione comparativa in oggetto, nel  contemperamento  con  gli
interessi dei partecipanti al procedimento stesso; 
    Valutata,   altresi',   la   ragionevolezza   del   termine    di
annullamento, stante il fatto che la procedura concorsuale e' tuttora
in fase solo iniziale di espletamento, essendo  stata  costituita  la
commissione giudicatrice con D.R. n. 418 del 26.2.2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Il D.R. n. 939 del 2.5.2008, il cui avviso e' stato pubblicato in
G.U. - IV serie speciale - n. 37 del  13.5.2008,  con  cui  e'  stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per  n.  1  posto  di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04
-  Storia  contemporanea  -  presso  la  Facolta'  di  Scienze  della
Formazione  di  questo  Ateneo,   e'   annullato   parzialmente,   in
autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n.
241, limitatamente alle parti in cui,  all'art.  3,  e'  prevista  la
produzione,  in  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,   della
fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena
di esclusione.