IL RETTORE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,  n.
116;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 14;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 5;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, e
successive modificazioni, concernente la determinazione  dei  settori
scientifico-disciplinari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, con il quale il
M.U.R.S.T. ha istituito con altri, per sdoppiamento, anche il secondo
corso di laurea della facolta' di giurisprudenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Visto l'art. 13 lettera n) dello statuto dell'Ateneo;
  Vista  la  delibera espressa dal senato accademico in data 25 marzo
1998, con la quale sono stati definiti i  criteri  di  determinazione
delle  risorse  finanziarie da assegnare alle singole facolta' che le
stesse possono finalizzare alla istituzione di posti di professori di
ruolo e di ricercatori universitari;
  Vista la delibera dell'8 aprile 1998, con la quale il consiglio  di
amministrazione prende atto della definizione dei suddetti criteri;
  Visto,  il  decreto  rettorale  n.  2311 del 15 giugno 1998, con il
quale sono stati approvati i criteri di cui innanzi;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto
a trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e  per  la  nomina  in  ruolo  dei
professori e dei ricercatori universitari;
  Visto  il  regolamento  ministeriale  emanato  con  il  decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;
  Viste le delibere del 14 maggio 1999 e del 28 maggio  1999  con  le
quali  il  senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno
ripartito    i    finanziamenti     ministeriali     destinati     al
decongestionamento dell'Ateneo destinando apposite risorse al secondo
corso   di   laurea  in  giurisprudenza,  nonche'  alla  facolta'  di
ingegneria per il raddoppio dei corsi di laurea in ingegneria civile,
ingegneria meccanica ed ingegneria delle telecomunicazioni;
  Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta' di agraria
(adun. 31 marzo 1999), architettura (adun. 26 aprile 1999),  farmacia
(adun.  28  giugno  1999),  giurisprudenza  (adun. 1 marzo 1999 e 28
giugno 1999), ingegneria (adun. 21 luglio 1999), lettere e  filosofia
(adun. 29 giugno 1999), medicina e chirurgia (adun. 8 marzo 1999 e 28
giugno  1999)  e  sociologia (2 marzo 1999 e 18 maggio 1999) chiedono
che vengano indette  procedure  di  valutazione  comparativa  per  la
copertura    di    complessivi   trentatre   posti   di   ricercatore
universitario, per i settori scientifico-disciplinari come di seguito
specificati;
  Considerato  che  la  facolta'  di  giurisprudenza  con  la  citata
delibera  del  28  giugno  1999 ha disposto la riserva di destinare i
ricercatori vincitori di concorso al nuovo corso di laurea  istituito
con  decreto  ministeriale  del  16  ottobre  1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998;
  Verificato  che  le  risorse  finanziarie,  assegnate alle facolta'
sopracitate con rettorali del 20 gennaio 1999 e del 31  maggio  1999,
presentano  la necessaria disponibilita', cedendo, per la facolta' di
giurisprudenza  interamente,  e  per  la   facolta'   di   ingegneria
parzialmente, a carico dei fondi assegnati al decongestionamento;
  Accertato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1999  e'  prevista  la  copertura  finanziaria  per i posti di cui al
presente bando e che  sono  rispettati  i  limiti  di  spesa  di  cui
all'art. 51, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la nota ministeriale n. 882 del 23 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Procedure di valutazione comparativa
  Sono  indette  le  procedure  di  valutazione  comparativa  per  la
copertura di trentatre' posti di  ricercatore  universitario  per  le
esigenze delle facolta' e per i settori scientifico-disciplinari come
di seguito specificati:
                       a) Facolta' di Agraria
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  C05X Chimica
Organica
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Due posti per il settore scientifico-disciplinare G01X Economia  ed
Estimo Rurale
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per il settore scientifico-disciplinare G02A Agronomia e
Coltivazioni Erbacee.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per  il  settore  scientifico-disciplinare  G04X  Genetica
Agraria.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore scientifico-disciplinare G05A Idraulica
Agraria e Forestale.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare  G06A  Entomologia
Agraria.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  F22A  Igiene
Generale ed Applicata.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
                     b) Facolta' di Architettura
  Un posto per il settore  scientifico-disciplinare  H09A  Tecnologia
dell'architettura
  Numero massimo di pubblicazioni: 5 (cinque).
                       c) Facolta' di Farmacia
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  C05X Chimica
organica
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
                    d) Facolta' di Giurisprudenza
  Un posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  N04X  Diritto
commerciale
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Due  posti  per  il  settore  scientifico-disciplinare N18X Diritto
romano e diritti dell'antichita'
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Due  posti  per  il  settore scientifico-disciplinare P01A Economia
politica
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  N12X  Diritto
canonico e diritto ecclesiastico
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
(riserva di destinare i ricercatori vincitori di concorso al nuovo
Corso di laurea istituito con decreto ministeriale del 16 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998)
                      e) Facolta' di Ingegneria
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare H07A Scienza delle
costruzioni.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare H07B Tecnica delle
costruzioni.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore scientifico-disciplinare I14A Scienza e
tecnologia dei materiali.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  K02X   Campi
elettromagnetici.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare K04X Automatica.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il settore scientifico-disciplinare K05A Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
                 f) Facolta' di lettere e filosofia
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare L02A Storia Greca
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  L02B  Storia
Romana.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  M01X  Storia
medioevale
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il  settore  scientifico-disciplinare  M09A  Pedagogia
generale.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un  posto  per  il settore scientifico-disciplinare M11D Psicologia
dinamica.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
                 g) Facolta' di medicina e chirurgia
  Un posto per il  settore  scientifico-disciplinare  F04A  Patologia
generale
  Numero   massimo   di   pubblicazioni:  20  (venti),  pubblicazioni
originali in extenso.
  Un posto per  il  settore  scientifico-disciplinare  F06A  Anatomia
Patologica
  Numero   massimo   di   pubblicazioni:  20  (venti),  pubblicazioni
originali in extenso.
  Un   posto   per   il   settore    scientifico-disciplinare    F21X
Anestesiologia
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
                      h) Facolta' di sociologia
  Un  posto  per  il  settore  scientifico-disciplinare  Q02X Scienza
politica
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il settore  scientifico-disciplinare  M05X  Discipline
demoetnoantropologiche.
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.
  Un posto per il settore scientifico-disciplinare S01A Statistica
  Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.