IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 14; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, e successive modificazioni, concernente la determinazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, con il quale il M.U.R.S.T. ha istituito con altri, per sdoppiamento, anche il secondo corso di laurea della facolta' di giurisprudenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto l'art. 13 lettera n) dello statuto dell'Ateneo; Vista la delibera espressa dal senato accademico in data 25 marzo 1998, con la quale sono stati definiti i criteri di determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alle singole facolta' che le stesse possono finalizzare alla istituzione di posti di professori di ruolo e di ricercatori universitari; Vista la delibera dell'8 aprile 1998, con la quale il consiglio di amministrazione prende atto della definizione dei suddetti criteri; Visto, il decreto rettorale n. 2311 del 15 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri di cui innanzi; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari; Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390; Viste le delibere del 14 maggio 1999 e del 28 maggio 1999 con le quali il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno ripartito i finanziamenti ministeriali destinati al decongestionamento dell'Ateneo destinando apposite risorse al secondo corso di laurea in giurisprudenza, nonche' alla facolta' di ingegneria per il raddoppio dei corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria meccanica ed ingegneria delle telecomunicazioni; Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta' di agraria (adun. 31 marzo 1999), architettura (adun. 26 aprile 1999), farmacia (adun. 28 giugno 1999), giurisprudenza (adun. 1 marzo 1999 e 28 giugno 1999), ingegneria (adun. 21 luglio 1999), lettere e filosofia (adun. 29 giugno 1999), medicina e chirurgia (adun. 8 marzo 1999 e 28 giugno 1999) e sociologia (2 marzo 1999 e 18 maggio 1999) chiedono che vengano indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi trentatre posti di ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari come di seguito specificati; Considerato che la facolta' di giurisprudenza con la citata delibera del 28 giugno 1999 ha disposto la riserva di destinare i ricercatori vincitori di concorso al nuovo corso di laurea istituito con decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998; Verificato che le risorse finanziarie, assegnate alle facolta' sopracitate con rettorali del 20 gennaio 1999 e del 31 maggio 1999, presentano la necessaria disponibilita', cedendo, per la facolta' di giurisprudenza interamente, e per la facolta' di ingegneria parzialmente, a carico dei fondi assegnati al decongestionamento; Accertato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e' prevista la copertura finanziaria per i posti di cui al presente bando e che sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota ministeriale n. 882 del 23 aprile 1999; Decreta: Art. 1. Procedure di valutazione comparativa Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di trentatre' posti di ricercatore universitario per le esigenze delle facolta' e per i settori scientifico-disciplinari come di seguito specificati: a) Facolta' di Agraria Un posto per il settore scientifico-disciplinare C05X Chimica Organica Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Due posti per il settore scientifico-disciplinare G01X Economia ed Estimo Rurale Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare G02A Agronomia e Coltivazioni Erbacee. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare G04X Genetica Agraria. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare G05A Idraulica Agraria e Forestale. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare G06A Entomologia Agraria. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare F22A Igiene Generale ed Applicata. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. b) Facolta' di Architettura Un posto per il settore scientifico-disciplinare H09A Tecnologia dell'architettura Numero massimo di pubblicazioni: 5 (cinque). c) Facolta' di Farmacia Un posto per il settore scientifico-disciplinare C05X Chimica organica Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. d) Facolta' di Giurisprudenza Un posto per il settore scientifico-disciplinare N04X Diritto commerciale Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Due posti per il settore scientifico-disciplinare N18X Diritto romano e diritti dell'antichita' Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Due posti per il settore scientifico-disciplinare P01A Economia politica Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. (riserva di destinare i ricercatori vincitori di concorso al nuovo Corso di laurea istituito con decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998) e) Facolta' di Ingegneria Un posto per il settore scientifico-disciplinare H07A Scienza delle costruzioni. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare H07B Tecnica delle costruzioni. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare I14A Scienza e tecnologia dei materiali. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare K02X Campi elettromagnetici. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare K04X Automatica. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. f) Facolta' di lettere e filosofia Un posto per il settore scientifico-disciplinare L02A Storia Greca Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare L02B Storia Romana. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare M01X Storia medioevale Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare M09A Pedagogia generale. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare M11D Psicologia dinamica. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. g) Facolta' di medicina e chirurgia Un posto per il settore scientifico-disciplinare F04A Patologia generale Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti), pubblicazioni originali in extenso. Un posto per il settore scientifico-disciplinare F06A Anatomia Patologica Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti), pubblicazioni originali in extenso. Un posto per il settore scientifico-disciplinare F21X Anestesiologia Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. h) Facolta' di sociologia Un posto per il settore scientifico-disciplinare Q02X Scienza politica Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare M05X Discipline demoetnoantropologiche. Numero massimo di pubblicazioni: non limitato. Un posto per il settore scientifico-disciplinare S01A Statistica Numero massimo di pubblicazioni: non limitato.