IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle Forze armate e degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il "potenziamento degli organici delle capitanerie di porto"; Visto il decreto legislativo in data 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifi- cazioni. Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate", ed in particolare gli articoli 10 e 35; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente "approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1 difesa, foglio n. 259, recante "Struttura ordinativa e competenza della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Visto il foglio n. UGPI7630742 in data 6 luglio 1999 dello Stato Maggiore marina recante le disposizioni concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del concorso, per titoli ed esami, e successivo 5 corso di aggiornamento e formazione professionale per il ruolo sergenti in servizio permanente; Visto il foglio n 10113954A22 in data 16 agosto 1999 dello Stato Maggiore marina recante l'entita' dei posti a concorso e la relativa ripartizione per categoria/specialita'; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, per l'anno 2000, un concorso interno, per titoli ed esami, a cinquecentoquaranta posti per l'ammissione al 5 corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina e delle Capitanerie di porto, da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della Marina e delle Capitanerie di porto. I posti disponibili sono cosi' suddivisi: _____________________________________________________________________ Categoria/Specialita'/Abilitazione Posti _____________________________________________________________________ Nocchieri N 24 Telecomunicatori TLC 23 Ecogoniometristi ECG 5 Radaristi Rd 16 Fucilieri di marina FCM 48 Elettricisti E 21 Tecnici elettronici ETE 25 Tecnici di macchine TM 97 Furieri Fr 58 Furieri contabili Frc 26 FRL/Gestione scorte Frl/GS 5 FRL/Servizi generali di caserma Frl/SC 4 FRL/Operatori tecnico sanitari Frl/OTS 2 Maestri di cucina e mensa MCM 31 Conduttori di automezzi CNA 21 Incursori/ISMEF In/ISMEF 2 Palombari Pa 1 Meccanici di artiglieria Ma 3 MA Montatori Ma 1 Meccanici di siluri Si 1 Musicanti Mu 1 Ricerca elettronica Rel 5 _______________ Totale C.E.M.M. 420 Nocchieri di porto NP 56 NP/Motoristi NP/MS 31 NP/Radiotelefonisti NP/RF 10 NP/Elaboratori dati NP/OE 12 NP/Elettricisti NP/E 4 NP/Radaristi NP/Rd 3 NP/Tecnici elettronici NP/ETE 3 NP/Meccanici d'armi NP/Ma 1 _______________ Totale NP 120 _______________ Totale posti a concorso 540 Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale e di cultura militare basata su un questionario a risposta multipla; b) valutazione dei titoli. I vincitori potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze della Marina Militare e del corpo delle Capitanerie di porto, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio permanente. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.