IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
  Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, concernente lo "stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica"  e
successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive  modificazioni,
concernenti  le  "disposizioni  relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
  Vista  la  legge  8  agosto  1977, n. 564, concernente la "modifica
delle norme sul matrimonio dei militari delle Forze  armate  e  degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza";
  Vista  la  legge  11  luglio 1978, n. 382, concernente le "norme di
principio sulla disciplina militare";
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente  le  "norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza";
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 370, concernente "esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le "nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  settembre   1993,   n.   603,
concernente  il "regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il  "regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"attuazione dell'art.  3  della  legge  n.  216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle  Forze  armate"  ed  in
particolare gli articoli 10 e 35;
  Visto   il  decreto  ministeriale  19  febbraio  1997,  concernente
"approvazione  della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni   per   il
personale militare dell'amministrazione della Difesa";
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n. 127, concernente le "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;
  Vista  la  circolare  n.  2660/162.1210  del 25 novembre 1997 dello
Stato  maggiore  dell'Esercito,  III  reparto  -   ufficio   dottrina
addestramento e regolamenti concernente il "controllo dell'efficienza
operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito";
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le
"nuove disposizioni in materia di organizzazione  e  di  rapporti  di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate  in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59";
  Visto   il   decreto   ministeriale   26  marzo  1999,  concernente
"approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
  Visto  il  decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  il  foglio  n.  3935/3/3.114/41  in  data  9   agosto   1999
dell'ispettorato  delle  scuole dell'Esercito recante le disposizioni
concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del 5 concorso
e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale per il
ruolo sergenti in servizio permanente, nonche' l'entita' dei posti da
mettere a concorso.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  E' indetto, per l'anno 2000, un concorso  interno,  per  titoli  ed
esami,  a  quattrocentotrentacinque posti per l'ammissione al 5 corso
di aggiornamento e formazione professionale  riservato  al  personale
appartenente  al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell'Esercito, da  immettere  nel  ruolo  dei  sergenti  in  servizio
permanente dell'Esercito.
  Lo svolgimento del concorso prevede:
  a)  prova  scritta di cultura generale e di cultura militare basata
su un questionario a risposta multipla;
  b) valutazione dei titoli.
  Resta  impregiudicata  per   l'amministrazione   la   facolta'   di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
  Ai vincitori sara' assegnata la specializzazione  durante  la  fase
basica  del corso di aggiornamento e formazione professionale secondo
le modalita' ed i criteri previsti dallo Stato maggiore Esercito.
  I candidati immessi nel ruolo dei sergenti in  servizio  permanente
dell'Esercito  verranno impiegati su tutto il territorio nazionale in
base alle esigenze di Forza armata indipendentemente dalle sedi  dove
risultino effettivi all'atto dell'immissione in ruolo.