IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo "stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le "disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato"; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la "modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le "norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le "norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente "esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il "regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" ed in particolare gli articoli 10 e 35; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente "approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della Difesa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni; Vista la circolare n. 2660/162.1210 del 25 novembre 1997 dello Stato maggiore dell'Esercito, III reparto - ufficio dottrina addestramento e regolamenti concernente il "controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le "nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente "approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il foglio n. 3935/3/3.114/41 in data 9 agosto 1999 dell'ispettorato delle scuole dell'Esercito recante le disposizioni concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del 5 concorso e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale per il ruolo sergenti in servizio permanente, nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso. Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, per l'anno 2000, un concorso interno, per titoli ed esami, a quattrocentotrentacinque posti per l'ammissione al 5 corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale e di cultura militare basata su un questionario a risposta multipla; b) valutazione dei titoli. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. Ai vincitori sara' assegnata la specializzazione durante la fase basica del corso di aggiornamento e formazione professionale secondo le modalita' ed i criteri previsti dallo Stato maggiore Esercito. I candidati immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito verranno impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze di Forza armata indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione in ruolo.