IL DIRETTORE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, e le relative
norme  d'esecuzione,  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
  Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 1986;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
  Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992,  concernente  la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 concernente  il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5, comma 26 della legge medesima che prevede la possibilita', per  le
istituzioni e gli enti di ricerca, di procedere ad assunzioni, per il
triennio 1994-96 entro il limite del 15%, per ciascun anno, dei posti
non coperti;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso ai  cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
pubbliche amministrazioni;
  Visto il proprio decreto 5 novembre 1994, registrato alla Corte dei
conti l'8  febbraio  1995  registro  n.  1  Sanita',  foglio  n.  30,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9
marzo 1995, concernente l'individuazione dei profili  e  dei  livelli
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  per  l'accesso  ai  quali  si
richiede il possesso della cittadinanza italiana;
  Visto il proprio decreto in data 10 luglio  1997,  registrato  alla
Corte  dei  conti, il 1 agosto 1997, registro n. 1 Sanita', foglio n.
286, concernente la modifica all'articolo unico del d.d.  5  novembre
1994 sopracitato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, relativo al regolamento concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, comma 4, della legge medesima che, richiamando  l'art.  22,  comma
10, della citata legge n. 724/1994, conferma l'applicabilita' sino al
31  dicembre  1998,  delle disposizioni di cui al menzionato art.  5,
comma 26, della legge n. 537/1993;
  Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996 che
recepisce il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del   personale   delle   istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
concernente il Regolamento di attuazione degli articoli  1,  2  e  3,
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in particolare l'art. 19;
  Accertata la disponibilita' di posti nel profilo  di  collaboratore
tecnico  enti  di ricerca - sesto livello professionale dell'Istituto
superiore di sanita';
  Sentito il consiglio dei direttori di  laboratorio  dell'  Istituto
superiore di sanita' nelle sedute del 17 novembre 1998;
  Vista  la  deliberazione n. 2/b, allegata al verbale n. 201, del 10
dicembre 1998, con il quale il comitato amministrativo  del  predetto
Istituto ha espresso parere favorevole circa l'assunzione di diciotto
unita'  di  personale  per  la  copertura  di  posti che si sono resi
disponibili in quanto sono giunte  a  definizione  alcune  procedure,
gia'  previste  da  precedenti  piani di assunzione, che di fatto non
hanno gravato  sui  relativi  contingenti  ed  in  tale  contesto  ha
espresso  parere  favorevole  all'indizione,  tra  gli  altri,  di un
pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di  collaboratore
tecnico  enti  di  ricerca  in  prova - sesto livello professionale -
laboratorio di ingegneria biomedica,  pronunciandosi,  altresi',  sui
requisiti  per l'ammissione al concorso stesso nonche' sulle relative
modalita' di svolgimento;
  Visto in particolare l'art. 13, terzo comma, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991 che stabilisce che il 25%
dei posti da mettere a concorso, va riservato al personale dipendente
dell'Istituto superiore di sanita', in possesso del titolo di  studio
richiesto  dal  bando  ed  appartenente  a  profilo  per  il quale e'
previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore a quello
richiesto per la partecipazione al concorso;
  Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - circa
l'applicazione   dell'art.   5   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994;
  Considerato che il concorso di cui trattasi viene  bandito  per  un
posto  e  che, pertanto, in relazione al limite stabilito dal comma 1
del suddetto art. 5 e tenuto conto che non vi sono resti da  cumulare
ai sensi del predetto parere da precedenti procedure concorsuali, nel
concorso  medesimo non trovano applicazione le riserve previste dalla
normativa vigente e quella prevista dal sopracitato art. 13, comma 3,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
  Considerato che la specializzazione attinente alla professionalita'
richiesta di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   171/1991,   sara'   accertata   dalla   commissione
esaminatrice a seguito dell'esecuzione da parte dei  candidati  delle
prove  d'esame  e  quindi  il  possesso  della  medesima  si riterra'
acquisito mediante il superamento delle prove stesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' indetto un pubblico concorso, per  titoli  ed  esami,  ad  un
posto  di  collaboratore  tecnico  enti  di  ricerca in prova - sesto
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
  2. Il suddetto posto e' messo a  concorso  per  il  laboratorio  di
ingegneria biomedica.