IL RETTORE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686,  recante  norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento  della  docenza  universitaria,  la
relativa    fascia   di   formazione   nonche'   la   sperimentazione
organizzativa e didattica;
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  le  nuove  norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
  Vista   la  legge  19  novembre  1990,  n.  341  di  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 di istituzione  del  Comitato
nazionale di parita';
  Vista   la   legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
  Visto lo statuto di  questo  Istituto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994;
  Visto  il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1996,
n.  693  che  modifica  ed  integra  il  decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Vista   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni, di tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto
al trattamento dei dati personali;
  Vista   la   legge   15   maggio   1997,  n.  127,  in  materia  di
semplificazione amministrativa;
  Visto il decreto ministeriale del 23  giugno  1997  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto l'art. 1, primo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210  che
trasferisce  alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  1998,
n.  390  recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo  e
dei ricercatori;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e  3
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed  in  particolare  l'art.
19,  contenente  disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
  Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
  Vista  la  richiesta  di  avviare  le  procedure   di   valutazione
comparativa  per la copertura di tredici posti di professori di ruolo
di prima fascia, e di quattro posti di professore di ruolo di seconda
fascia, deliberata dal senato accademico in data 10 marzo 1999;
  Vista la delibera del consiglio di  amministrazione,  nella  seduta
del 10 marzo 1999, con la quale si autorizza la copertura finanziaria
necessaria  per  il  reclutamento  di  tredici posti di professore di
ruolo di prima fascia, e di quattro posti di professore di  ruolo  di
seconda fascia;
  Vista  la  richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di tredici posti di professori di ruolo  di  prima  fascia,
deliberata dal consiglio di facolta' in data 17 marzo 1999;
  Considerato  che  i  posti  richiesti  a  concorso dal consiglio di
facolta' trovano disponibilita'  nei  rispettivi  organici  e  godono
della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa
di  cui  all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449;
Decreta:   Art.  1.    Settori  scientifico-disciplinari  oggetto  di
valutazione comparativa
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
indette procedure di valutazione comparativa per la copertura  presso
la facolta' di architettura dello IUAV di tredici posti di professore
universitario  di  ruolo  di  prima  fascia  per  i  seguenti settori
scientifico-disciplinari:
 
                                             Numero
Settori scientifico-disciplinari             massimo        Numero
                                           pubblicazioni    posti
              --                               --            --
D03B "Petrologia e petrografia"                6             1
H07B "Tecnica delle costruzioni"              10             1
H09A "Tecnologia dell'architettura"            6             1
H10A "Composizione architettonica e urbana"    6             4
H12X "Storia dell'architettura"                6             1
H13X "Restauro"                                6             1
H14A "Tecnica e pianificazione urbanistica"    6             1
H14B "Urbanistica"                             6             1
L25C "Storia dell'arte contemporanea"          6             1
M07D "Estetica"                                6             1
 
  2.  La  tipologia  di impegno didattico e scientifico richiesto per
ciascuno dei posti per i quali sono indette le presenti procedure  di
valutazione  e'  definita  con  decreto  del rettore sulla base delle
determinazioni delle strutture didattiche e  di  ricerca  dello  IUAV
nell'ambito  della programmazione annuale della didattica e secondo i
rispettivi programmi di ricerca scientifica.
  3. E' definita la tipologia di impegno didattico e scientifico  per
i posti relativi ai settori scientifico-disciplinari:
  D03B "Petrologia e petrografia".
  L'impegno  didattico  e  scientifico  e'  riferito  allo  studio  e
all'insegnamento di petrografia applicata. Pertanto  il  candidato/la
candidata  sara'  in  possesso  di  competenze  specifiche  nel campo
dell'applicazione della petrografia allo studio dei materiali lapidei
e litoidi componenti il patrimonio monumentale e, in particolare, per
cio' che attiene:
  1) la caratterizzazione scientifica dei prodotti  naturali  (rocce,
terre  coloranti) e artificiali (laterizi, malte, intonaci, pigmenti)
usati in antico quali materiali da costruzione e/o decorazione, e  le
loro problematiche archeometriche;
  2)  studio e determinazione delle morfologie, cause e meccanismi di
deterioramento dei suddetti materiali, sia in natura che in opera  su
monumenti;
  3)  valutazione e scelta dei prodotti e metodi di intervento per il
restauro dei materiali lapidei e litoidi dell'edilizia monumentale.
  H07B "Tecnica delle costruzioni".
  L'impegno didattico  scientifico  e'  riferito  alle  problematiche
inerenti  i  rapporti tra le caratteristiche reologico-meccaniche dei
materiali,  il  comportamento  delle  strutture  e   i   criteri   di
definizione  del  loro  grado  di  sicurezza. Pertanto il profilo del
candidato/la candidata dovra' evidenziare una consolidata  attitudine
all'attivita'  di  ricerca e didattica, con particolare riferimento a
quella  richiesta  dai  laboratori  propri   di   una   facolta'   di
architettura,   su  argomenti  strettamente  attinenti  la  meccanica
strutturale, la conoscenza dei materiali da costruzione  e  del  loro
ruolo  sul  comportamento  dei  manufatti;  il tutto finalizzato alla
comprensione del rapporto dialettico tra architettura e strutture.
  H12X "Storia dell'architettura".
  L'impegno  didattico  e  scientifico  e'  riferito  allo  studio  e
all'insegnamento    della    Storia   dell'architettura   moderna   e
contemporanea, secondo un  arco  storico  che  va  dall'umanesimo  ai
giorni  nostri.  Pertanto  il  candidato/la  candidata  disporra'  di
formazione architettonica ed avra'  maturato  esperienze  di  ricerca
compiendo studi su argomenti riferiti al periodo storico indicato.
  L25C "Storia dell'arte contemporanea".
  L'impegno  didattico  e  scientifico  e'  riferito  allo  studio  e
all'insegnamento della Storia delle arti  decorative  e  industriali.
Pertanto   il   candidato/la   candidata   disporra'   di  formazione
architettonica e avra' maturato la sua esperienza nei seguenti  campi
di ricerca:
  1) storia dell'architettura moderna con riferimento alle esperienze
artistiche che si sono intrecciate alla ricerca progettuale;
  2)  storia  delle  arti applicate, con particolare riferimento alla
produzione contemporanea nel campo del design;
  3) storia delle arti grafiche,  con  particolare  riferimento  alle
realizzazioni contemporanee.  Art. 2.  Requisiti di ammissione
  1.  La  partecipazione  alle  valutazioni  comparative  di  cui  al
precedente art. 1 e' libera,  senza  limitazioni  in  relazione  alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
  2.  I  candidati,  ai  fini della presente valutazione comparativa,
devono possedere i seguenti requisiti:
  a) godere dei diritti civili e politici;
  b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti  per  i
cittadini della Repubblica italiana.
  3.  Sono  esclusi  dalla  partecipazione alle presenti procedure di
valutazione comparativa i professori universitari di ruolo  di  prima
fascia   inquadrati  nello  stesso  settore  scientifico-disciplinare
relativo al posto per il quale e' indetta la presente procedura.
  4. I requisiti prescritti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  del
presente bando.
  5.  I  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
  6.   Ogni   candidato,  a  pena  di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente ad un  numero  di  valutazioni  comparative  per  il
reclutamento  dei  ricercatori  o di professori universitari di ruolo
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,  nell'arco
di  un  anno  decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la
presentazione delle domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione
comparativa prescelta.
  7.   L'esclusione  dalla  valutazione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti e' disposta in qualsiasi momento con motivato  decreto  da
notificare all'interessato con lettera raccomandata.
  8.  Comporta esclusione la mancanza nella domanda di partecipazione
delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti nei
precedenti commi.  Art. 3.  Domande di ammissione
  1.  La  domanda  di  ammissione  alla  procedura   di   valutazione
comparativa  e'  redatta in lingua italiana secondo il modello di cui
all'allegato A, fornito anche per via  telematica.  La  domanda  puo'
essere  trasmessa allo IUAV per via telematica. Comunque una copia in
carta  semplice  e  debitamente  firmata  per  esteso   deve   essere
consegnata  allo  IUAV  (Ufficio  protocollo) Santa Croce - Campo dei
Tolentini n. 191 - 30135 Venezia,  nei  giorni  lunedi',  martedi'  e
giovedi' dalle ore 15 alle ore 17 e il venerdi' dalle ore 11 alle ore
13,  entro  il  termine  perentorio  del  30  aprile  1999  a pena di
esclusione dalle procedure  di  valutazione  comparativa  di  cui  al
presente bando.
  2.  La  copia  firmata  della  domanda  puo' essere trasmessa anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento che  comunque  dovra'
pervenire allo IUAV a rischio del mittente entro il 30 aprile 1999.
  3.  La  domanda  del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla  procedura   di   valutazione   comparativa,   il   codice   di
identificazione personale (codice fiscale), le indicazioni necessarie
ad individuare in modo univoco il settore scientifico-disciplinare, e
i  dati  relativi  al  cognome e nome (le donne coniugate possono far
seguire  al  proprio cognome il cognome del coniuge), luogo e data di
nascita, cittadinanza e residenza del candidato. Inoltre i  candidati
devono dichiarare sotto la propria responsabilita':
  a)  di  non  aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate indicando gli estremi delle relative sentenze;
  b) di  non  essere  stati  dispensati,  destituiti  ne'  dichiarati
decaduti  da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
  c) l'attuale posizione nei confronti degli obblighi di  leva  (solo
per i cittadini italiani);
  d)  il comune nelle cui liste e' iscritto ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle medesime;
  e) di non avere presentato,  compresa  la  presente,  non  piu'  di
cinque   domande   di   partecipazione  a  procedure  di  valutazione
comparativa,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 390/1998;
  f)  i  candidati  cittadini  di Stati esteri dovranno dichiarare di
godere dei diritti civili e politici negli Stati  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi.
  4.  Il candidato che intenda partecipare a procedure di valutazione
comparativa  per   piu'   settori   scientifico-disciplinari   dovra'
presentare  per  ognuno di questi distinta domanda, con gli eventuali
allegati. Nel caso in cui il  candidato  presenti  una  sola  istanza
relativa  a  piu'  settori scientifico-disciplinari, l'istanza verra'
ritenuta valida per la partecipazione alla  valutazione  relativa  al
primo dei settori in essa indicati.
  5. Il candidato che ricopre il ruolo di professore universitario di
prima  fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato nello stesso
settore scientifico-disciplinare  del  posto  per  il  quale  intende
partecipare alla valutazione comparativa.
  6.  Nella  domanda  dovra'  essere  indicato  il  domicilio  che il
candidato elegge ai fini  del  concorso.  Ogni  eventuale  variazione
dello  stesso dovra' essere tempestivamente comunicata alla Divisione
risorse  umane  -  Servizio  gestione  amministrativa  del  personale
docente  e  ricercatore  - Unita' operativa valutazioni comparative e
selezioni di questo Istituto.
  7.    L'amministrazione    universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per
la  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'Amministrazione   universitaria,   inoltre,   non   assume   alcuna
responsabilita'  per  l'eventuale  mancato,  oppure  tardivo recapito
delle comunicazioni relative al concorso, per cause non imputabili  a
colpa   dell'amministrazione   stessa   ma   a   disguidi  postali  o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o  a  forza  maggiore.
Art. 4.  Allegati alla domanda
  1. Il candidato dovra' allegare alla domanda:
  a)  curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
  b) elenco delle pubblicazioni che si ritengono utili  ai  fini  del
concorso;
  c) copia fotostatica del documento d'identita';
  d)  elenco  in  duplice  copia  contenente l'indicazione dei titoli
scientifici e  didattici  che  siano  ritenuti  utili  ai  fini'  del
concorso, compilato secondo l'allegato B;
  e)  ogni altro documento o titolo attestanti status o condizioni di
studio, accademiche o professionali.
  2. I documenti, i certificati e i titoli di cui al precedente comma
lettera d) possono essere prodotti in  originale  o  autocertificati.
L'autocertificazione relativamente al possesso dei titoli di studio e
accademici    dovra'   indicare   analiticamente   data,   luogo   di
conseguimento e votazione  riportata.  La  dichiarazione  di  cui  al
presente  comma  puo'  essere  utilizzata da cittadini appartenenti a
Stati membri della Unione  europea  senza  limitazioni.  I  cittadini
extracomunitari  limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare
stati, fatti e qualita'  personali  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
  3. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  4.  Non  e'  consentito  il  riferimento a pubblicazioni presentate
presso questa od altre  amministrazioni,  o  allegate  a  domanda  di
partecipazione ad altro concorso.
  5.  Lo IUAV si riserva la facolta' di verificare il contenuto delle
dichiarazioni  sostitutive.      Art.   5.      Presentazione   delle
pubblicazioni
  1.  I  candidati  possono  presentare le pubblicazioni scientifiche
secondo il numero indicato per ciascuna valutazione  comparativa  dal
precedente  art.  1  all'atto  della  presentazione  della domanda ed
eccezionalmente entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le pubblicazioni  dovranno  essere  accompagnate  da  un  elenco
sottoscritto  dal candidato e devono pervenire all'ufficio protocollo
dello IUAV in plichi nei quali  deve  essere  riportata  la  dicitura
"Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione  comparativa per posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia". Sui plichi devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla,  il  titolo   del   settore
scientifico-disciplinare   per   il   quale   il   candidato  intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo dello stesso.
  3. Le pubblicazioni che non risultino pervenute in uno alla domanda
o eccezionalmente nel termine previsto dal precedente comma  uno  del
presente  articolo,  non  saranno ritenute utilmente prodotte ai fini
della procedura di valutazione.
  4. I candidati possono produrre le pubblicazioni in originale o  in
copia,  rendendo  in  tal caso dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia e'  conforme
all'originale.
  5.  Per  i  lavori  stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione.
  6. Per i lavori stampati in  Italia  devono  essere  adempiuti  gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31  agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare,
per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari
alla prefettura  della  provincia  nella  quale  ha  sede  l'officina
grafica  ed  un  esemplare  alla  locale  procura  della Repubblica".
L'assolvimento  di  tali  obblighi  deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure   da   autocertificazione   del  candidato  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. l5.
  7. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa  sono
suscettibili  di  essere valutate senza la necessita' di osservare le
formalita' previste per i lavori a stampa.
  8. Gli estratti di stampa di articoli scientifici  o  pubblicazioni
possono  essere  ritenuti  validi ai fini della valutazione, anche se
presentati in semplice  fotocopia,  purche'  rechino  le  indicazioni
relative  all'autore,  titolo  dell'opera,  luogo  di pubblicazione e
numero dell'opera da  cui  sono  ricavati  e  siano  accompagnati  da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
  9.  Le  pubblicazioni  possono  essere  prodotte  nella  lingua  di
origine.
  10. Qualora  il  candidato  presenti  un  numero  di  pubblicazioni
scientifiche  superiore  a  quello  consentito,  il  responsabile del
procedimento ne fa menzione e la commissione  giudicatrice  determina
le pubblicazioni valutabili entro il numero massimo.  Art. 6.  Ritiro
di documenti e pubblicazioni
  1.  I  candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della
documentazione e delle pubblicazioni inviate a questo Istituto, entro
sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta  approvazione  degli  atti
del concorso, salvo eventuale contenzioso in atto.
  2.  Trascorso  tale termine, l'IUAV disporra' del materiale secondo
le  proprie  necessita',  senza  alcuna  responsabilita'.    Art.  7.
Trattamento dei dati personali
  1.  I  dati  forniti  dai  candidati  in  relazione al procedimento
amministrativo disciplinato dal  presente  bando  sono  raccolti  nel
rispetto  dei  principi  posti  in  materia  di  trattamento dei dati
personali dalla vigente legislazione.   Art.  8.    Responsabile  del
procedimento, pubblicita' e disposizioni finali
  1.  Responsabile  del  procedimento  di valutazione comparativa del
presente bando e' il direttore amministrativo dell'Istituto.
  2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  all'albo  ufficiale  dello IUAV e nel sito web
dell'Istituto all'indirizzo: www.iuav.unive.it - sezione news.
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3  luglio  1998,  n.  210,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 (in particolare per tutto cio' che
riguarda: prove di valutazione, commissioni giudicatrici, indicazione
degli  idonei,  accertamento delle regolarita' degli atti a nomina in
ruolo) la vigente normativa universitaria  e  quella  in  materia  di
accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
  Venezia, 17 marzo 1999
                                                    Il rettore: Folin
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