Visto  il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n 1524, istitutivo
dell'Universita' degli studi del Sannio;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686,  concernente  norme  di esecuzione del testo unico sopracitato e
successive modificazioni;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni  e
integrazioni;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 e n. 1079;
  Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto   il  decreto  ministeriale  20  maggio  1983,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
319;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita',  sottoscritti  in
data 21 maggio 1996 e 5 settembre 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 19 luglio
1999  con  la  quale  e'  stata  autorizzata   l'assunzione   di   un
collaboratore  amministrativo-contabile (settima qualifica) dell'area
funzionale amministrativo-contabile per mobilita' di comparto  o,  in
assenza per concorso;
  Visto  che  il posto non e' stato coperto per mobilita' nell'ambito
del  comparto  Universita'  ai  sensi  dell'art.  37  del   contratto
collettivo nazionale di lavoro per mancanza di domande;
  Vista  la  impellente  necessita'  di  ricoprire  il  posto  con un
collaboratore da destinare all'ufficio ragioneria dell'Ateneo;
  Considerato, altresi', che risulta inoperante  la  riserva  di  cui
all'art.  33  del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987
data l'unicita' del posto messo a concorso;
  Considerata l'urgenza di provvedere;
  Visto il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione
per   l'accesso   e   l'avviamento   al    lavoro    del    personale
tecnicoamministrativo  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione
nella seduta del 19 luglio 1999, promulgato con decreto rettorale  n.
560 del 10 agosto 1999; Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, per l'assunzione, a
tempo indeterminato, di  un  posto  di  collaboratore  amministrativo
profilo   collaboratore   contabile   in  prova  (settima  qualifica)
dell'area  funzionale  amministrativo-contabile   per   le   esigenze
dell'ufficio ragioneria dell'Universita' degli studi del Sannio.
  L'Universita'  degli  studi del Sannio garantisce la parita' e pari
opportunita' fra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro.
  Le  riserve  dei  posti  in  favore  di  particolari  categorie  di
cittadini di cui alle leggi n. 482/1968, 958/1986 e  574/1980,  cosi'
come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  487/1994,  risultano inoperanti data l'unicita' del posto messo a
concorso.  Art. 2.  Requisiti generali di ammissione
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei  seguenti
requisiti:
  a)  titolo  di studio richiesto: diploma di laurea in economia o in
economia  e  commercio  o  equiparato  rilasciato  dalle   rispettive
facolta'.  Non  si  prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi
dell'art. 84 della legge n. 312/1980 per il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio  da  almeno  cinque  anni  senza
demerito,  data  la  particolare  tipologia dell'attivita' lavorativa
prevista;
  b) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini  italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
  c) il godimento dei diritti politici;
  d) l'idoneita' fisica all'impiego;
  e) l'aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
  Non possono prendere parte  al  concorso  coloro  che  siano  stati
esclusi  dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una  pubblica  amministrazione  ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
  Ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli  Stati  membri
dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
  godere  dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o
di provenienza;
  essere in possesso, ad eccezione della  cittadinanza  italiana,  di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.
  I candidati sono ammessi al concorso con riserva.  Art. 3.  Domanda
e termine di presentazione
  Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta  semplice  e
firmate  dagli  aspiranti  di  proprio pugno, devono essere trasmesse
esclusivamente a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al
direttore  amministrativo  dell'Universita'  degli studi del Sannio -
Ufficio  personale  non  docente  -  Piazza  Guerrazzi  n.  1   82100
Benevento,  entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le  domande  di  ammissione  al concorso si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite entro il termine suindicato.
  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio   postale
accettante.  Art. 4.  Dichiarazioni da formulare nella domanda
  Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo (allegato A)
che   e'  parte  integrante  del  seguente  bando,  l'aspirante  deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione:
  a) il cognome e il  nome  (le  donne  coniugate  dovranno  indicare
soltanto il cognome da nubile);
  b)il luogo e la data di nascita;
  c)il  possesso  del  titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a)
del  presente  bando  di  concorso,   con   l'indicazione   dell'anno
accademico  in  cui  e'  stato  conseguito  e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
  d)il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  e)il possesso della cittadinanza italiana, o  di  uno  degli  Stati
membri della Comunita' economica europea;
  f)di  non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la
data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha emessa,  anche
se  e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono sempre essere indicati qualsiasi sia  la
natura degli stessi;
  g)la  posizione  nei  riguardi degli obblighi militari; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere  in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
  h)i    servizi    prestati    come   impiegati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
impiego;
  i)il  non  essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  e  di  non  essere  stato  dichiarato
decaduto  da  altro  impiego  statale,  ai sensi dell'art. l27, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  3
del  10 gennaio 1957, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
  l)i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   devono
dichiarare,  altresi',  di  godere  dei diritti civili politici anche
nello Stato di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  i  motivi  del
mancato  godimento  e  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana.
  Nella  domanda  dovra' risultare, altresi', il preciso recapito cui
indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.
  I candidati portatori di handicap,  ai  sensi  della  legge  del  5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al   proprio   handicap   riguardo   l'ausilio   necessario,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi  per  poter  sostenere  le
prove d'esame specificate nel successivo art. 6 del presente bando.
  La  firma  in  calce  alla domanda non richiede l'autenticazione ai
sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge del 15 maggio  1997,  n.
127.
  La  domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita'
della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
  L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
smarrimento  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione  del cambiamento del recapito indicato nella domanda da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  del  recapito  indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  all'Amministrazione
stessa.      Art.  5.     Commissione  esaminatrice  e  modalita'  di
espletamento
  La commissione giudicatrice del concorso sara' nominata e  composta
ai  sensi  dell'art.  9  lettera  A) del decreto del Presidente della
Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni.  Art. 6.  Prove d'esame
  La  prova  d'esame, riportata nell'allegato B al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consiste in una prova scritta  e  in
una prova orale.
  La  prova orale e' integrata da un colloquio inteso ad accertare la
conoscenza di una delle lingue a scelta del candidato  tra  l'inglese
ed il francese.
  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30  o
equivalente.  La prova orale si intende superata con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
  Il punteggio finale e'  dato  dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti  nella  prova  scritta  e dalla votazione conseguita nella
prova orale.
  I candidati stranieri cittadini di uno  degli  Stati  membri  della
Comunita'  europea, dovranno svolgere la prova scritta e quella orale
in lingua italiana.
  Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
  a) fotografia recente applicata  su  carta  legale,  con  la  firma
dell'aspirante  autenticata  dal sindaco del comune di residenza o da
un notaio;
  b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato   e'
dipendente statale;
  c)  tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita'
o patente.
  L'Universita' degli studi  del  Sannio  comunichera'  ai  candidati
ammessi  al concorso il diario delle prove scritte, con l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime  si  svolgeranno,
almeno  quindici giorni prima della data delle prove stesse. L'avviso
per la presentazione al colloquio sara'  dato  ai  singoli  candidati
almeno  venti giorni prima di quello in cui esso debbono sostenerlo e
sara' data,  contemporaneamente,  comunicazione  del  voto  riportato
nella prova scritta.
  I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione
puo'   disporre  in  qualsiasi  momento,  con  proprio  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.
  Tutte  le  comunicazioni  relative  al  concorso saranno inviate ai
candidati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  con  tassa  a
carico  dei  destinatari.    Art.  7.    Titoli  di  preferenza  e di
precedenza
  Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici   concorsi   hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titolo sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli  di  mutilati  e  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio,  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico;
  19) gli invalidi e i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
  A  parita'  di  merito  e di titoli di preferenza, la precedenza e'
determinata:
  1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche.
  I candidati che  abbiano  superato  la  prova  orale  dovranno  far
pervenire  all'Universita'  degli  studi del Sannio, entro il termine
perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno  successivo  a
quello  in  cui  i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale i
documenti, in originale o  in  copia  autentica  in  carta  semplice,
attestanti  il  possesso  dei  titoli  preferenza  o di precedenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
  Da tali documenti dovra' risultare inoltre  che  il  requisito  era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  I documenti si  considerano  prodotti  in  tempo  utile,  anche  se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale  accettante.    Art.  8.    Approvazione della graduatoria di
merito
  Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  giudicatrice
formera'  la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva dei voti riportati nella prova scritta e  nella
prova orale.
  Per  la  formazione  della  graduatoria finale saranno osservate, a
parita' di  punteggio,  le  disposizioni  sulle  precedenze  e  sulle
preferenze cosi' come previste dall'art. 7 del presente bando.
  Sara'  dichiarato  vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio  nelle  prove
di esame.
  La  graduatoria  del  concorso  sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita', uffici del rettorato primo  piano  siti  in  piazza
Guerrazzi n. 1 Benevento.
  Dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione,  decorrono i
termini per eventuali impugnative.
  Dall'affissione sara' data notizia nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Art. 9.  Presentazione dei documenti per la nomina
  L'amministrazione  stipulera'  un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato con il vincitore di concorso, ai sensi  dell'art.
16  del  contratto  collettivo  di  lavoro  del  personale tecnico ed
amministrativo del comparto Universita', il  quale  sara'  inquadrato
nella  settima  qualifica  funzionale profilo collaboratore contabile
dell'area  amministrativo-contabile  con   diritto   al   trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  Per quanto sopra indicato, il vincitore dovra' presentare, entro il
termine  perentorio  di  trenta giorni dalla data di stipulazione del
succitato  contratto   individuale   di   lavoro,   unitamente   alla
dichiarazione,  resa  sotto  la propria responsabilita', salvo quanto
disposto dall'art. 18, comma 8, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Universita',  di  non  avere  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art.  58  del  decreto
legislativo  n.  29 del 3 febbraio 1993, i sottoelencati documenti in
carta legale:
  1)  estratto  (non  e' ammesso il certificato) dell'atto di nascita
rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di  origine,  se
il  candidato  e'  nato  nel territorio della Repubblica ovvero se e'
nato all'estero  sia  gia'  avvenuta  la  trascrizione  dell'atto  di
nascita.  Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il
candidato  nato  all'estero  potra'  produrre  apposito   certificato
rilasciato dall'autorita' consolare;
  2)  certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
  3)  certificato  di  godimento  dei  diritti  civili  e politici; i
cittadini di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
dello Stato di appartenenza o di provenienza;
  4) certificato generale del casellario giudiziale;
  5) originale del titolo di  studio  o  copia  autenticata  di  esso
ovvero  un documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica
in sostituzione dell'originale;
  6) copia integrale dello stato di servizio militare  o  del  foglio
matricolare  o certificato di esito di leva, nel caso l'aspirante sia
stato dichiarato riformato o rivedibile; Coloro che non  siano  stati
ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre
un certificato di iscrizione alle liste di leva;
  7)  certificato  medico  rilasciato  dall'A.S.L.  o  da  un  medico
militare o dall'ufficiale sanitario  attestante  la  sana  e  robusta
costituzione  e  l'doneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve
fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine
al servizio. Nel certificato stesso dovra' essere  precisato  che  e'
stato   eseguito   l'accertamento  sierologico  del  sangue  previsto
dall'art. 7 della legge n. 837 del  25  luglio  1996.    I  candidati
invalidi   di  guerra  ed  assimilati  dovranno  produrre,  ai  sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.  482,  una
dichiarazione  legalizzata  di un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per  la  natura  e  il  grado  della  sua  mutilazione  o
invalidita',  non  puo'  essere  di  pregiudizio  alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;
  8)  fotografia  recente  del  candidato   che   sara'   legalizzata
dall'ufficio ricevente;
  9)  dichiarazione attestante se ricopra altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende  private  o  se
usufruisca,  comunque,  di  reddito  di  lavoro  subordinato; in caso
affermativo, il candidato dovra' dichiarare di optare  per  il  nuovo
impiego.  Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti la causa di eventuale risoluzione di precedente  rapporto
di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche in caso negativo.
  I  documenti  di  rito  devono  essere  conformi alle leggi sia per
quanto  concerne  il  bollo  sia   per   quanto   si   attiene   alla
legalizzazione.  Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 9) dovranno
essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla  data
della richiesta dell'Universita' degli studi del Sannio.
  Gli  appartenenti  al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5) e  7),  la
dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
  I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono inoltre indicare che il
requisito  era  posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  I documenti rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato  di
cui   lo   straniero   e'   cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono  essere  legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli  atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
  Scaduto  inutilmente  il  termine di cui sopra, trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale,  senza  che
la  documentazione richiesta non sia stata presentata, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso  di
comprovato  impedimento,  non  si  dara'  luogo alla stipulazione del
contratto ovvero si provvedera',  per  i  rapporti  gia'  instaurati,
all'immediata risoluzione degli stessi.
  Per  i  portatori  di  handicap  si  procedera' cosi' come disposto
dall'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.  Art. 10.  Nomina
e periodo di prova
  Il vincitore di concorso, che risultera' in  possesso  di  tutti  i
requisiti   prescritti,   conseguira'   la   nomina  a  collaboratore
amministrativo profilo collaboratore  contabile  in  prova,  (settima
qualifica)  con  diritto  al  trattamento economico iniziale previsto
dalle norme in vigore.
  Ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del  comparto  Universita',  il  dipendente  assunto come sopra sara'
soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.
  Ai fini del compimento del predetto  periodo  di  prova  si  terra'
conto  del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova
non potra' essere ne' rinnovato ne' prorogato alla scadenza.
  Decorso il suddetto periodo di  prova  senza  che  il  rapporto  di
lavoro  sia  stato  risolto  da  una  delle  parti,  il dipendente si
intendera'  confermato  in  servizio  e   gli   verra'   riconosciuta
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
  Il  vincitore  di  concorso  non  potra'  ottenere il trasferimento
presso altra sede nei primi tre anni di servizio.
  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, il responsabile del procedimento e' il sig. Cosimo D'Addona -
Universita'  degli studi del Sannio - Ufficio del personale - Settore
personale  tecnico-ammnistrativo,  piazza  Guerrazzi   n.   1   82100
Benevento. Tel. 0824/25439.
  Per  quanto  non  previsto  dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3 del 10 gennaio 1957, nel regolamento di  esecuzione  di  cui  al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, e
nelle  successive  norme  di  integrazione  e  modificazione,  ed  in
particolare  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni.
  Benevento, 11 ottobre 1999
                                   Il direttore ammistrativo: Sartori
              ----------------------------------------