Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n 1524, istitutivo dell'Universita' degli studi del Sannio; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopracitato e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto Universita', sottoscritti in data 21 maggio 1996 e 5 settembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio 1999 con la quale e' stata autorizzata l'assunzione di un collaboratore amministrativo-contabile (settima qualifica) dell'area funzionale amministrativo-contabile per mobilita' di comparto o, in assenza per concorso; Visto che il posto non e' stato coperto per mobilita' nell'ambito del comparto Universita' ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per mancanza di domande; Vista la impellente necessita' di ricoprire il posto con un collaboratore da destinare all'ufficio ragioneria dell'Ateneo; Considerato, altresi', che risulta inoperante la riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 data l'unicita' del posto messo a concorso; Considerata l'urgenza di provvedere; Visto il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione per l'accesso e l'avviamento al lavoro del personale tecnicoamministrativo approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19 luglio 1999, promulgato con decreto rettorale n. 560 del 10 agosto 1999; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo profilo collaboratore contabile in prova (settima qualifica) dell'area funzionale amministrativo-contabile per le esigenze dell'ufficio ragioneria dell'Universita' degli studi del Sannio. L'Universita' degli studi del Sannio garantisce la parita' e pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Le riserve dei posti in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle leggi n. 482/1968, 958/1986 e 574/1980, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, risultano inoperanti data l'unicita' del posto messo a concorso. Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia o in economia e commercio o equiparato rilasciato dalle rispettive facolta'. Non si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, data la particolare tipologia dell'attivita' lavorativa prevista; b) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Comunita' economica europea; c) il godimento dei diritti politici; d) l'idoneita' fisica all'impiego; e) l'aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale; Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Art. 3. Domanda e termine di presentazione Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio - Ufficio personale non docente - Piazza Guerrazzi n. 1 82100 Benevento, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo (allegato A) che e' parte integrante del seguente bando, l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione: a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare soltanto il cognome da nubile); b)il luogo e la data di nascita; c)il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando di concorso, con l'indicazione dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato; d)il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e)il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea; f)di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono sempre essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; g)la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; h)i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; i)il non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. l27, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; l)i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Nella domanda dovra' risultare, altresi', il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame specificate nel successivo art. 6 del presente bando. La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge del 15 maggio 1997, n. 127. La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa. Art. 5. Commissione esaminatrice e modalita' di espletamento La commissione giudicatrice del concorso sara' nominata e composta ai sensi dell'art. 9 lettera A) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni. Art. 6. Prove d'esame La prova d'esame, riportata nell'allegato B al presente bando che ne costituisce parte integrante, consiste in una prova scritta e in una prova orale. La prova orale e' integrata da un colloquio inteso ad accertare la conoscenza di una delle lingue a scelta del candidato tra l'inglese ed il francese. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita nella prova orale. I candidati stranieri cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' europea, dovranno svolgere la prova scritta e quella orale in lingua italiana. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' dipendente statale; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. L'Universita' degli studi del Sannio comunichera' ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, almeno quindici giorni prima della data delle prove stesse. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui esso debbono sostenerlo e sara' data, contemporaneamente, comunicazione del voto riportato nella prova scritta. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate ai candidati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico dei destinatari. Art. 7. Titoli di preferenza e di precedenza Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titolo sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli di preferenza, la precedenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Universita' degli studi del Sannio, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale i documenti, in originale o in copia autentica in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli preferenza o di precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda. Da tali documenti dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Art. 8. Approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formera' la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a parita' di punteggio, le disposizioni sulle precedenze e sulle preferenze cosi' come previste dall'art. 7 del presente bando. Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio nelle prove di esame. La graduatoria del concorso sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita', uffici del rettorato primo piano siti in piazza Guerrazzi n. 1 Benevento. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione, decorrono i termini per eventuali impugnative. Dall'affissione sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 9. Presentazione dei documenti per la nomina L'amministrazione stipulera' un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il vincitore di concorso, ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto Universita', il quale sara' inquadrato nella settima qualifica funzionale profilo collaboratore contabile dell'area amministrativo-contabile con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per quanto sopra indicato, il vincitore dovra' presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione, resa sotto la propria responsabilita', salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, i sottoelencati documenti in carta legale: 1) estratto (non e' ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato e' nato nel territorio della Repubblica ovvero se e' nato all'estero sia gia' avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero potra' produrre apposito certificato rilasciato dall'autorita' consolare; 2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) certificato di godimento dei diritti civili e politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero un documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione dell'originale; 6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva, nel caso l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile; Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva; 7) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'doneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837 del 25 luglio 1996. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidita', non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti; 8) fotografia recente del candidato che sara' legalizzata dall'ufficio ricevente; 9) dichiarazione attestante se ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se usufruisca, comunque, di reddito di lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovra' dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti la causa di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche in caso negativo. I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto si attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta dell'Universita' degli studi del Sannio. Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5) e 7), la dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono inoltre indicare che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, senza che la documentazione richiesta non sia stata presentata, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero si provvedera', per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione degli stessi. Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come disposto dall'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Art. 10. Nomina e periodo di prova Il vincitore di concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguira' la nomina a collaboratore amministrativo profilo collaboratore contabile in prova, (settima qualifica) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita', il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non potra' essere ne' rinnovato ne' prorogato alla scadenza. Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio e gli verra' riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore di concorso non potra' ottenere il trasferimento presso altra sede nei primi tre anni di servizio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il sig. Cosimo D'Addona - Universita' degli studi del Sannio - Ufficio del personale - Settore personale tecnico-ammnistrativo, piazza Guerrazzi n. 1 82100 Benevento. Tel. 0824/25439. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, nel regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, ed in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni. Benevento, 11 ottobre 1999 Il direttore ammistrativo: Sartori ----------------------------------------