IL PRESIDENTE
  del  Gruppo  nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali
  ed  ecologici  (G.N.D.R.C.I.E.)  del  Consiglio   nazionale   delle
  ricerche.
  Vista  la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30 aprile
1998, con la quale e' stata emanata la  "direttiva  generale  per  la
predisposizione  dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell'Ente";
  Vista la delibera del Consiglio scientifico in data 6 luglio  1999;
Dispone:  Art. 1.
  E'  indetta  una  pubblica  selezione,  per  titoli,  eventualmente
integrata da colloquio, a otto  borse  di  studio  per  laureati,  da
svolgersi  nell'ambito  del  programma  del  Gruppo  Nazionale per la
Difesa  dai  Rischi  Chimico-Industriali  ed  Ecologici  secondo   le
specifiche  indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante
del presente bando.
  I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento  di  borse
identificato nell'allegato A dal numero di codice.
  La  borsa  di  studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile.  Art. 2.
  La borsa non e' cumulabile con  altre  borse  di  studio,  ne'  con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza  di  corsi  di  dottorato  di  ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
  La borsa non puo'  essere  cumulata  neppure  con  lo  stipendio  o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato tranne i casi  previsti  dal  successivo  art.  3,
ultimo comma.
  A  nessun  titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano  carico  a
contributi od assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
  All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in  missione  per missioni
inerenti  l'attivita'  della  borsa   stessa,   e'   corrisposto   il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
Consiglio nazionale delle ricerche, settimo livello, esclusivamente a
carico dei fondi dell'Organo del Consiglio nazionale  delle  ricerche
presso il quale viene fruita la borsa.
  Gli   assegnatari   delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e  successive  modifiche,  presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.).
  Gli  assegnatari  delle  borse   non   soggetti   all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra  godono  di  assicurazione  a carico del
Consiglio nazionale delle ricerche per gli infortuni in  cui  possono
incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione
delle borse stesse.  Art. 3.
  Possono  partecipare  alla  selezione  i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione  europea  che  alla  data  di  scadenza  del
presente bando:
  a)  abbiano  conseguito  la  laurea  presso  Universita' o Istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita'
o  Istituti  superiori  stranieri  dichiarata  equivalente   da   una
Universita'   o   Istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
(M.U.R.S.T.);
  b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
  E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
  I  cittadini  dell'Unione  europea  devono  stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella  sede  di  fruizione  della
stessa.
  Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di
prima  e  seconda  fascia  e  categorie  equiparate ne' i ricercatori
universitari e  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  ed  altri
pubblici dipendenti.
  Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che
puo'  usufruire  della  borsa  previa  autorizzazione  del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.  Art. 4.
  La domanda di ammissione alla selezione redatta  in  carta  libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e  inviata,  anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per  la  Difesa
dai    Rischi    Chimico-Industriali    ed    Ecologici   (C.N.R.   -
G.N.D.R.C.I.E.), via Diocleziano, 328 - 80124  Napoli,  entro  e  non
oltre  il  quarantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del bando stesso. A tal fine fa' fede il timbro  a
data   dell'ufficio   postale   accettante.  Qualora  il  termine  di
presentazione delle domande venga a scadere  in  un  giorno  festivo,
detto  termine  si  intende  protratto  al  primo  giorno non festivo
immediatamente seguente. Per le domande  di  ammissione  al  concorso
presentate  a  mano  al  C.N.R.  - G.N.D.R.C.I.E. durante l'orario di
lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
  Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate
le votazioni riportate nei singoli esami di  profitto,  la  votazione
dell'esame  di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge
n.  127/1997  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998  il  candidato  puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
  2) tesi di laurea;
  3)  dichiarazione  di  accettazione  del  candidato  da  parte  del
responsabile  dell'Organo  C.N.R.  o  altra  istituzione  scientifica
presso cui lo stesso candidato intende svolgere la ricerca  (come  da
fac-simile allegato);
  4)  i  lavori  che  il  candidato  intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
  5) programma particolareggiato  di  studio  e  di  ricerca  che  il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
  6) curriculum vitae et studiorum;
  7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
  I  documenti  di  cui  ai  punti  5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e  presentati  in
duplice copia.
  Il  plico  contenente  la  domanda  con  gli  allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome,  l'indirizzo
del  candidato,  il  numero  del  bando  e  l'organo  di  ricerca del
Consiglio nazionale delle ricerche o la  istituzione  scientifica  di
cui  all'allegato A presso cui intende svolgere l'attivita' di studio
e di ricerca ed il corrispondente numero di codice.
  Non si terra'  conto  dei  documenti  e  delle  domande  inviate  o
consegnate  dopo  il  termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale,  anche  se  trattasi  di  lavori  stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
  Costituisce  motivo  di  non  ammissione  alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti  1),  2),  3)  e  5)  del
presente articolo.  Art. 5.
  I   candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata  dal
Presidente del G.N.D.R.C.I.E.
  Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di  dieci  punti
per la valutazione di ciascun candidato.
  La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a  ripartire  il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa  ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
  La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via  preliminare,  se i
candidati vadano sottoposti a  colloquio  e,  in  caso  positivo,  il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono  conseguire  nella  valutazione  dei  titoli  per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
  La  commissione  procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
  Nel caso in cui sia  stato,  in  via  preliminare,  previsto  dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati  che  sostengano  il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
  Ai  fini  della  graduatoria  di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli  e   del   risultato   dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine  a  svolgere,  in  genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
  Al termine dei lavori, la commissione  redige  le  graduatorie  dei
candidati distinte per ogni raggruppamento.
  Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto
a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione  non  inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui
la commissione dispone.
  Le  operazioni  compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei  componenti  e  del
segretario.  Art. 6.
  Sono  considerati  vincitori  coloro  che  nella  graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
  A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
  a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
  b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
  Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per  rinuncia  o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi  dalla  data
di approvazione della graduatoria.
  Qualora   il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada  dalla  stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla  valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.  Art. 7.
  Il presidente del G.N.D.R.C.I.E. provvede a  comunicare  a  ciascun
concorrente  l'esito  della  selezione  restituendogli, nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
  1) certificato di laurea;
  2) dichiarazione di accettazione del responsabile  dell'istituzione
scientifica;
  3) programma di ricerca;
  4) elenco dei titoli presentati;
  5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
  6) curriculum vitae et studiorum.
  Coloro  che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro  il  termine  stabilito  dal
Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
  Il   Consiglio   nazionale   delle   ricerche   non  assume  alcuna
responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni
da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara  trascrizione
dei  dati  anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure
da mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.  Art. 8.
  La  data  di  decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1 o dal 15 del mese.
  La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che
il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi  militari   di   leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
  La  fruizione  della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli  obblighi  militari  di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
  I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente
comprovati.
  L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita'  di  ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine  alla  ricerca,  su
proposta  del  responsabile  della  ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato  decaduto  con  motivato  provvedimento  del
direttore   competente   del   Consiglio   nazionale  delle  ricerche
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
  Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene  data  comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
  Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in  una
archiviazione  degli  atti o nel predetto provvedimento di decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.  Art. 9.
  Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
  La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della  ricerca  o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
  Le rate successive sono  erogate  anticipatamente  a  meno  che  il
responsabile  della  ricerca  o  tutore  non  comunichi  che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
  Coloro che una  volta  iniziata  la  ricerca  siano  incorsi  nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
  La richiesta di restituzione della rata, dovra'  essere  effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere  emesso  il decreto di accertamento della somma da restituire.
Art. 10.
  Entro sessanta giorni dalla scadenza  della  borsa,  l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  direttore  competente  una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
  La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in
riviste a cura del Consiglio nazionale delle ricerche.  Art. 11.
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per  le
finalita'  di  gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e  la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
  I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati   unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge.
  Il responsabile del trattamento e' il presidente del G.N.D.R.C.I.E.
  Napoli, 5 ottobre 1999
                                                 Il presidente: Russo
              ----------------------------------------
  Schema di domanda per la partecipazione al concorso
                              Al Consiglio nazionale delle ricerche -
                              Gruppo  Nazionale  per  la  Difesa  dai
                              Rischi    Chimico,    Industriali    ed
                              Ecologici  -  Via  Diocleziano,  328  -
                              80124 Napoli
  Oggetto: Bando n. 114.102.BS.1
  Codice n. ................... (se previsto)
  Il/la sottoscritto/a (Cognome) (Nome)
  nato a il .....................  (Comune nascita) (Prov.) (data)
  residente a c.a.p. .................  indirizzo
  Indirizzo ove inviare la corrispondenza se  diverso  da  quello  di
residenza  essendo  in  possesso  di  (descrizione  titolo di studio)
conseguito il con voto presso (universita', Politecnico, Istituto) di
chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per svolgere studi
e ricerche nel campo (titolo della  ricerca);  dichiara  che  intende
svolgere la ricerca presso (Organo C.N.R.)  diretto dal prof. , sotto
la direzione del prof.
  A tal fine dichiara:
  1) di essere cittadino ;
  2) di non aver riportato condanne penali (*);
  3) di conoscere le seguenti lingue, specificando il livello:  ;
  4) di allegare alla domanda la seguente documentazione:
  a)   certificato   di   laurea   o   dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione;
  b) tesi di laurea;
  c) programma di ricerca (in duplice copia);
  d) curriculum studiorum (in duplice copia);
  e) n.  ..........  lavori  dattiloscritti;  n.  ..........lavori  a
stampa;
  f) elenco dei lavori di cui al punto e) (in duplice copia);
  g) dichiarazione di accettazione del Direttore dell'Organo C.N.R. o
altra   istituzione   scientifica  presso  cui  si  intende  svolgere
l'attivita' di ricerca (come da fac-simile allegato al bando);
  h) altri titoli  (il  candidato  puo'  produrre  altri  titoli  che
ritiene  possano essere valutati dalla commissione) e relativo elenco
(in duplice copia).
    Il dichiarante
  ---------
  (*) In caso  affermativo  indicare  le  eventuali  condanne  penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui
sia  stata  concessa  la  non menzione nei certificati rilasciati dal
casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti
amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed  i
procedimenti penali eventualmente pendenti.
  Per informazioni rivolgersi al C.N.R. - G.N.D.R.C.I.E.
  Telefono 0817/622673 - 0815/704105 - Fax 0817/622915.
              ----------------------------------------
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, PUNTO 3, DEL BANDO
  DI CONCORSO DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'ORGANO DI RICERCA
               C.N.R. O ALTRA ISTITUZIONE SCIENTIFICA.
  Bando n. 114.102.BS.1
  Codice n. ................... (se previsto)
  Candidato: .....................................
  Il  sottoscritto, prof.   direttore del presa visione del programma
di ricerca che  il  candidato  intende  presentare  in  relazione  al
concorso  in  oggetto  dichiara  che,  nel caso il candidato medesimo
risulti vincitore della selezione, potra' svolgere tale programma  di
ricerca  presso  detto  sotto  la  guida del sottoscritto o del prof.
(cognome, nome e rapporto di impiego e di servizio con Organo  C.N.R.
o altra istituzione scientifica).
   .................., li' ....................
              ----------------------------------------