IL PRESIDENTE del Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici (G.N.D.R.C.I.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche. Vista la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente"; Vista la delibera del Consiglio scientifico in data 6 luglio 1999; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a otto borse di studio per laureati, da svolgersi nell'ambito del programma del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed Ecologici secondo le specifiche indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse identificato nell'allegato A dal numero di codice. La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Organo del Consiglio nazionale delle ricerche presso il quale viene fruita la borsa. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del Consiglio nazionale delle ricerche per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse. Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso Universita' o Istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita' o Istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una Universita' o Istituto superiore italiano o dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.); b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari e del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri pubblici dipendenti. Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa. Art. 4. La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed Ecologici (C.N.R. - G.N.D.R.C.I.E.), via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando stesso. A tal fine fa' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano al C.N.R. - G.N.D.R.C.I.E. durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione); 2) tesi di laurea; 3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del responsabile dell'Organo C.N.R. o altra istituzione scientifica presso cui lo stesso candidato intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato); 4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori; 5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa; 6) curriculum vitae et studiorum; 7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati. I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato, il numero del bando e l'organo di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche o la istituzione scientifica di cui all'allegato A presso cui intende svolgere l'attivita' di studio e di ricerca ed il corrispondente numero di codice. Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa. Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del presente articolo. Art. 5. I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Presidente del G.N.D.R.C.I.E. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli. Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige le graduatorie dei candidati distinte per ogni raggruppamento. Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del segretario. Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto. Art. 7. Il presidente del G.N.D.R.C.I.E. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente documentazione: 1) certificato di laurea; 2) dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione scientifica; 3) programma di ricerca; 4) elenco dei titoli presentati; 5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati; 6) curriculum vitae et studiorum. Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa. Il Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali. Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1 o dal 15 del mese. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore competente del Consiglio nazionale delle ricerche dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato. Art. 9. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata. La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire. Art. 10. Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del Consiglio nazionale delle ricerche. Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento e' il presidente del G.N.D.R.C.I.E. Napoli, 5 ottobre 1999 Il presidente: Russo ---------------------------------------- Schema di domanda per la partecipazione al concorso Al Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico, Industriali ed Ecologici - Via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli Oggetto: Bando n. 114.102.BS.1 Codice n. ................... (se previsto) Il/la sottoscritto/a (Cognome) (Nome) nato a il ..................... (Comune nascita) (Prov.) (data) residente a c.a.p. ................. indirizzo Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza essendo in possesso di (descrizione titolo di studio) conseguito il con voto presso (universita', Politecnico, Istituto) di chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per svolgere studi e ricerche nel campo (titolo della ricerca); dichiara che intende svolgere la ricerca presso (Organo C.N.R.) diretto dal prof. , sotto la direzione del prof. A tal fine dichiara: 1) di essere cittadino ; 2) di non aver riportato condanne penali (*); 3) di conoscere le seguenti lingue, specificando il livello: ; 4) di allegare alla domanda la seguente documentazione: a) certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) tesi di laurea; c) programma di ricerca (in duplice copia); d) curriculum studiorum (in duplice copia); e) n. .......... lavori dattiloscritti; n. ..........lavori a stampa; f) elenco dei lavori di cui al punto e) (in duplice copia); g) dichiarazione di accettazione del Direttore dell'Organo C.N.R. o altra istituzione scientifica presso cui si intende svolgere l'attivita' di ricerca (come da fac-simile allegato al bando); h) altri titoli (il candidato puo' produrre altri titoli che ritiene possano essere valutati dalla commissione) e relativo elenco (in duplice copia). Il dichiarante --------- (*) In caso affermativo indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. Per informazioni rivolgersi al C.N.R. - G.N.D.R.C.I.E. Telefono 0817/622673 - 0815/704105 - Fax 0817/622915. ---------------------------------------- FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, PUNTO 3, DEL BANDO DI CONCORSO DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'ORGANO DI RICERCA C.N.R. O ALTRA ISTITUZIONE SCIENTIFICA. Bando n. 114.102.BS.1 Codice n. ................... (se previsto) Candidato: ..................................... Il sottoscritto, prof. direttore del presa visione del programma di ricerca che il candidato intende presentare in relazione al concorso in oggetto dichiara che, nel caso il candidato medesimo risulti vincitore della selezione, potra' svolgere tale programma di ricerca presso detto sotto la guida del sottoscritto o del prof. (cognome, nome e rapporto di impiego e di servizio con Organo C.N.R. o altra istituzione scientifica). .................., li' .................... ----------------------------------------