IL DIRETTORE GENERALE
                 degli affari generali del personale
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante  le  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  citato  e
successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni  e
modificazioni;
  Vista  la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista  la  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  "Unificazione   e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n. 1219;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.  958, "Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo;
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
  Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi di
vista per l'ammissione ai concorsi;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni  positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista   la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi  di
finanza pubblica";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 94, n. 174,  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  ed  il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
aprile  1996,  registrato  alla  Corte  dei conti - Presidenza, il 27
dicembre 1996, registro  n.  3,  foglio  n.  189,  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  n.  23  del  29  gennaio  1997,  con  il  quale  e'  stata
determinata la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista  la  circolare  del  Ministero   del   tesoro,   bilancio   e
programmazione  economica  - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.
- n. 69 del 6 agosto 1998, con la quale e'  stato  disposto  che  gli
atti  relativi  alle  procedure  concorsuali  de'bbono pervenire agli
uffici centrali del bilancio alla fine  del  procedimento,  e  cioe',
unitamente ai contratti individuali di lavoro dei relativi vincitori;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1999
con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad
avviare delle procedure concorsuali, tra cui anche quella relativa al
profilo di che trattasi;
  Vista  la necessita' di ricoprire le vacanze esistenti nell' area C
- profilo professionale funzionario amministrativo;
  Ravvista l'opportunita' di bandire un concorso per l'assunzione  di
complessive undici unita' nel profilo in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, per complessivi 11
posti, nel profilo professionale di funzionario amministrativo,  area
C,   posizione  economica  C2,  in  prova  nei  ruoli  del  personale
dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Il concorso di cui al comma precedente e' indetto  per  gli  uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve:
  il  30%  dei  posti  e'  riservato al personale interno, inquadrato
nell'area C,  posizione  economica  C1  -  profilo  professionale  di
collaboratore    amministrativo    o   collaboratore   amministrativo
contabile, da almeno cinque anni, in possesso  dl  titolo  di  studio
immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni.
  Sui restanti posti, si applicano le seguenti riserve:
  il  20%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3 - comma 65 -
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  dell'art.  39.  del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196, ai militari in ferma di leva
prolungata ed ai volontari  specializzati  delle  tre  Forze  armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale;
  il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale
in  questione  e'  riservato  agli appartenenti alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968,  n.  482,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso la direzione provinciale del  lavoro  ai  sensi  dell'art.  19
della  predetta  legge  e  risultino disoccupati sia al momento della
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
  L'insiene  delle  riserve  dei  posti  eventualmente applicabili ai
sensi dei punti precedenti  non  puo'  complessivamente  superare  la
meta' dei posti messi a concorso.
  Se  in  relazione  a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo  legge,  essa  verra'  attuata  in  misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  Coloro  che  intendano  avvalersi delle suddette riserve ovvero che
abbiano titoli di piecedenza eo preferenza  dovranno  farne  espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non
valutazione del relativo beneficio.