IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 58; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria. Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di centoquaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di settantasette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di tredici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per mancanza di sottufficiali idonei saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo articolo 3, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.