IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
  Vista   la   legge  16  novembre  1962,  n.  1622,  concernente  il
riordinamento  dei  ruoli  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
effettivo dell'Esercito;
  Vista  la  legge  18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge   20   settembre   1980,   n.   574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente il regolamento recante disposizioni di  attuazione  degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
riordino dei ruoli e modifica alle norme di  reclutamento,  stato  ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il   riordino   del   reclutamento,   dello   stato    giuridico    e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.  490;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1,  2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito,
emanato  in  applicazione  dell'articolo  3,  comma 2, del piu' volte
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
  Vista la legge 18 febbraio  1999,  n.  28,  recante,  tra  l'altro,
disposizioni in materia tributaria.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
  1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
  a)  concorso  per  il reclutamento di centoquaranta sottotenenti in
servizio permanente  effettivo  del  ruolo  speciale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con  riserva  di  settantasette  posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
  b) concorso per il reclutamento  di  ventiquattro  sottotenenti  in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di tredici posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
  c) concorso per il reclutamento di venti sottotenenti  in  servizio
permanente  effettivo del ruolo speciale del Corpo di amministrazione
e di commissariato dell'Esercito,  con  riserva  di  undici  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
  2.  In  ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati ai sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
eventualmente  non  ricoperti  per  mancanza  di sottufficiali idonei
saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui
al  successivo  articolo  3,  secondo   l'ordine   della   rispettiva
graduatoria.