IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico; Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissario aeronautico; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita'; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Vista la pianificazione triennale scorrevole 2000/2002 delle assunzioni di personale dell'Aeronautica militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare: a) concorso per la nomina di cinquantadue sottotenenti del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; b) concorso per la nomina di trentadue sottotenenti del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, suddivisi nelle sottoindicate specialita': 1) quattro posti per la specialita' "aeronautici"; 2) quattro posti per la specialita' "armamento"; 3) quattro posti per la specialita' "elettronici"; 4) sei posti per la specialita' "edili"; 5) quattro posti per la specialita' "geofisici"; 6) quattro posti per la specialita' "motorizzazione"; 7) due posti per la specialita' "assistenti di laboratorio"; 8) due posti per la specialita' "elettricisti"; 9) due posti per la specialita' "fotografi"; c) concorso per la nomina di nove sottotenenti del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. 2. Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 potra' subire modificazioni sino alla data di approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei rispettivi ruoli speciali.