IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi della navigazione aerea, pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990; Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992, in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997, concernente le norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1999, concernente "Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Visto il foglio con prot. n. SMA 161/61770/p13-7-15 in data 17 dicembre 1999 dello stato maggiore Aeronautica, nel quale sono indicati la ripartizione quantitativa per categorie/specialita' dei frequentatori da reclutare per il terzo corso di formazione e specializzazione per allievi marescialli dell'Aeronautica militare per un fabbisogno organico complessivo di trecento unita' e i diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado, validi, quale requisito, per partecipare nelle categorie/specialita' medesime; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecento allievi marescialli dell'Aeronautica militare, ripartiti secondo le seguenti categorie/specialita' ed il numero di posti a fianco di ciascuna indicati: categoria assistenti tecnici servizi operativi: specialita': controllo spazio aereo, posti n. 40; categoria assistenti tecnici del genio: specialita': aeronautica, posti n. 100; armamento, posti n. 40; geofisica, posti n. 20; elettronica, posti n. 100. Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di preselezione; accertamenti psico-fisiologici; accertamenti attitudinali; prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive; valutazione dei titoli. 3. L'ammissione ai corsi, nonche' la relativa frequenza, e' subordinata alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2. 4. Resta impregiudicata la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.