IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le  norme d'esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Visti  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo regolamento di esecuzione;
    Vista  la  legge  8 agosto  1977, n. 564, concernente la modifica
delle  norme  sul  matrimonio  dei  militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 aprile  1990  e  successive
modificazioni,  concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' ai
servizi  della  navigazione  aerea, pubblicato sul Giornale ufficiale
del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990;
    Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti   amministrativi"   ed  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 giugno  1992,  n. 352, concernente "Regolamento per la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto    il    decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  l'attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992, in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
l'approvazione   della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127, concernente le misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997, concernente le
norme  per  il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme
in materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1998,   n. 403,   concernente  il  Regolamento  di  attuazione  degli
articoli 1,  2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  26 marzo 1999, concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visto  il  foglio  con  prot.  n. SMA  161/61770/p13-7-15 in data
17 dicembre  1999  dello  stato  maggiore Aeronautica, nel quale sono
indicati  la  ripartizione quantitativa per categorie/specialita' dei
frequentatori  da  reclutare  per  il  terzo  corso  di  formazione e
specializzazione  per  allievi  marescialli dell'Aeronautica militare
per un fabbisogno organico complessivo di trecento unita' e i diplomi
d'istruzione  secondaria  di  secondo grado, validi, quale requisito,
per partecipare nelle categorie/specialita' medesime;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento   di   trecento   allievi  marescialli  dell'Aeronautica
militare,  ripartiti  secondo le seguenti categorie/specialita' ed il
numero di posti a fianco di ciascuna indicati:
      categoria assistenti tecnici servizi operativi:
        specialita': controllo spazio aereo, posti n. 40;
      categoria assistenti tecnici del genio:
        specialita': aeronautica,   posti  n. 100;  armamento,  posti
n. 40; geofisica, posti n. 20; elettronica, posti n. 100.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      prova scritta di preselezione;
      accertamenti psico-fisiologici;
      accertamenti attitudinali;
      prova  scritta  per  l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
      valutazione dei titoli.
    3.  L'ammissione  ai  corsi,  nonche'  la  relativa frequenza, e'
subordinata  alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti
indicati al successivo art. 2.
    4.  Resta  impregiudicata la facolta' di sospendere o rinviare il
concorso  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili ne'
prevedibili.