IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri); Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 16; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 36, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli da 23 a 28; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e in particolare l'articolo 39, comma 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 39 (subordinazione delle determinazioni relative all'avvio delle procedure selettive alla programmazione trimestrale del fabbisogno di personale), e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'articolo 45 comma 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1999 concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento per la copertura di ottanta posti nei profili professionali della ex IV qualifica funzionale, ora area funzionale B - posizione economica B1; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999; Ritenuto pertanto di poter procedere all'indizione di un bando di offerta di lavoro per quaranta posti di autista nella posizione economica B1 del Ministero degli affari esteri; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. E' indetto un bando di offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, per l'assunzione, tramite procedure selettive, di quaranta unita' di autista da inquadrare nell'area funzionale B, posizione economica B1, ex quarta qualifica funzionale, con profilo professionale di autista meccanico. 2. Otto dei quaranta posti sono riservati ai militari delle tre Forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.