IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE

    Visto  il  regio  decreto  9 luglio  1936,  n. 1546,  concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
    Vista   la   legge   9 giugno  1950,  n. 449,  concernente  norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto   l'articolo   54   della  legge  10 maggio  1983,  n. 212,
concernente  norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 giugno  1987, concernente il
regolamento  per  l'Accademia  militare e la Scuola di Applicazione e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il
riconoscimento  della  validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in  servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la
Scuola  Ufficiali  Carabinieri, la Scuola di Applicazione e la Scuola
Trasporti  e  Materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione  dei  ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento del predetto concorso e delle prove d'esame,
emanato  in  applicazione  dell'articolo  3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  concernente disposizioni in
materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa
produrre  domanda  di  partecipazione al concorso per l'ammissione al
182o  corso  dell'Accademia  militare per l'anno accademico 2000-2001
nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i candidati di
sesso  maschile,  con  riserva  di  emanazione  dei  decreti previsti
dall'articolo  1,  commi  2,  5  e 6 della succitata legge 20 ottobre
1999, n. 380;
    Considerato,  inoltre,  che  il calendario delle varie fasi della
procedura  concorsuale  indicato  nel presente decreto e' fissato per
assicurare  che  il  primo  anno  dei  corsi  normali  dell'Accademia
militare  abbia  inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, nei
primi  giorni  del  mese  di dicembre  200,  per cui l'emanazione dei
succitati  decreti  non  potra'  determinare in nessun caso il rinvio
delle date di svolgimento delle predette fasi;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della
precitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380, dovra' essere emanato il
decreto   ministeriale   che   definira'  i  requisiti  di  idonieta'
fisio-psicoattitudinali   richiesti   al   personale   femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della
gia'  citata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto  ministeriale  che,  nel  definire, tra l'altro, le Armi ed i
Corpi  dei  ruoli  normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno
2000  il  reclutamento del personale femminile, indichera' l'aliquota
massima  di  detto personale che potra' accedere ai corsi normali del
182o corso dell'Accademia militare;
    Ritenuta  l'opportunita'  di prevedere che alle prove concorsuali
successive  a  quella  di  preselezione  venga  ammesso  per  ciascun
Arma/Corpo  un  numero  di  concorrenti  idonei  via via decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da  ammettere  ai  corsi  regolari
dell'Accademia  militare  che  sara'  definita  per  l'anno  2000 nel
decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione dell'articolo 1,
comma  6,  della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere
che  tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive
a  quella  di  preselezione nel numero di volta in volta indicato nel
presente  decreto  quelli  di  sesso  femminile  non  superino  detta
aliquota massima;
    Ravvisata  pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative,  concernenti  il  personale femminile che abbia prodotto
domanda  di  partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati  dai  decreti  previsti  dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6
della  succitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  con  riserva  di
disporre   la  revoca  del  presente  decreto,  qualora  le  date  di
emanazione  dei  medesimi  risultassero  incompatibili  con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999,concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
duecentonovantaquattro   allievi   al   primo  anno  del  182o  corso
dell'Accademia militare di Modena, cosi' ripartiti:
      centosettanta  al  corso  delle  Armi  di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio, trasmissioni ed al corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali dell'Esercito, di cui:
        centocinquanta a quello delle Armi;
        venti a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      cinquanta  al  corso  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui uno
riservato  ai  candidati  in  possesso,  all'atto della presentazione
della domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni;
      sedici al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      trentacinque al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      ventitre   al   corso   del   Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile, anche se alle armi, che di sesso
femminile.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata   nel   decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle  premesse.  Il  numero  massimo dei posti disponibili per detto
personale  per  ciascuna  Arma/Corpo, calcolato in base alla suddetta
aliquota  percentuale,  sara' indicato nelle disposizioni integrative
del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
-  4a  serie  speciale  - del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    Pertanto,  in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  al  primo  anno del 182o corso in numero superiore a
quello  sopraindicato,  anche  se  collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 16.
    4.  I  concorrenti  di  sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto    legislativo   e   dei   decreti   ministeriali   previsti,
rispettivamente,  dell'articolo  1,  commi  2,  5  e  6,  della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
    5.  I  concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per  uno  solo dei predetti corsi e non e' ammesso presentare domande
per piu' corsi.
    Per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
quello  non  indicato  dal  candidato  si intende scelto come seconda
preferenza.
    I   concorrenti   aspiranti   al   corso   del   Corpo  sanitario
dell'Esercito   dovranno   indicare  la  preferenza  per  l'eventuale
ammissione  al  corso  di laurea in medicina, in chimica e tecnologia
farmaceutiche o in veterinaria.
    Ai  fini  dell'assegnazione  ai corsi si procedera' come indicato
nel successivo articolo 16, comma 7.
    6.  I  corsi avranno inizio dal giorno in cui e' resa pubblica la
graduatoria   di   ammissione  ed  avranno  la  durata  di  due  anni
accademici,  al  termine  dei  quali  gli  allievi  giudicati  idonei
conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente.
    7.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli Allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      gli  ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali   e   del  Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
dell'Esercito  seguiranno  il corso di laurea in Scienze strategiche,
negli  indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo, di
durata quadriennale;
    gli  ammessi  al  corso  dell'Arma  dei carabinieri seguiranno un
corso   di  studi  di  tipo  universitario,  ad  indirizzo  giuridico
amministrativo,  con  piano  di  studi  in  Giurisprudenza, di durata
quadriennale;
    gli  ammessi  al  corso  del  Corpo degli ingegneri dell'Esercito
seguiranno   un  corso  di  laurea  in  Ingegneria,  negli  indirizzi
elettronica,  delle telecomunicazioni, meccanica, informatica, civile
ed  edile,  secondo  la  ripartizione  stabilita dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, di durata quinquennale;
    gli   ammessi   ai   corsi   del  Corpo  sanitario  dell'Esercito
frequenteranno, cosi' ripartiti, i seguenti corsi di laurea:
    30 medicina e chirurgia, di durata sessennale;
     2 chimica e tecnologia farmaceutiche, di durata quinquennale;
     3 medicina veterinaria, di durata quinquennale.
    8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
      i   concorrenti   in   possesso   del   diploma  di  laurea  in
Giurisprudenza  non  possono  presentare  domanda per l'ammissione al
corso dell'Arma dei carabinieri.
    Inoltre:
      i  concorrenti in possesso del diploma di laurea in Ingegneria,
qualora ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, non
potranno  in  ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto;
      i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in Medicina e
chirurgia,   del   diploma   di   laurea   in  Chimica  e  tecnologia
farmaceutiche  e  del  diploma  di  laurea  in  Medicina veterinaria,
qualora  ammessi  al  corso  del  Corpo  sanitario dell'Esercito, non
potranno  in  ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea gia' posseduto.
    Infine:
      i  concorrenti  che  all'atto dell'ammissione ai corsi avessero
sostenuto  esami  del  corso di laurea che sono tenuti a frequentare,
una volta ammessi in Accademia, per conseguire il relativo diploma di
laurea, dovranno rinunciare agli esami universitari sostenuti.