IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della regia aeronautica e successive modificazioni;
    Visto   il   regio   decreto-legge   22 febbraio   1937,  n. 220,
concernente  l'ordinamento  dell'Aeronautica  militare  e  successive
modificazioni;
    Visto   il  regio  decreto  25 marzo  1941,  n. 472,  concernente
l'ordinamento della regia Accademia aeronautica;
    Viste  le  leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio  1974,  n. 68,  5 agosto 1981, n. 440 e 24 dicembre 1986,
n. 958,  concernenti  il trattamento economico spettante agli allievi
delle Accademie militari;
    Vista   la   legge   26 gennaio   1963,   n. 52,  concernente  il
riordinamento   del   corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni  che  prevedono  la  precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari dell'accademia aeronautica;
    Vista  la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
    Vista  la  legge  4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della  specialita'  di  navigatore  militare  nel ruolo normale degli
ufficiali   naviganti  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica;
    Vista  la legge 23 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato   sul  giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni.
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 novembre  1994,  concernente
approvazione  del  regolamento  interno  dell'Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi  ordinari  dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per i corsi ordinari del corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo ingegneri
presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  titoli  di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi  per  l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di  svolgimento  dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in   applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della  sopracitata legge occorre consentire che detto personale possa
presentare  domanda  di  partecipazione  al concorso per l'ammissione
alla  prima  classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per
l'anno   accademico  2000-2001  nei  medesimi  termini  previsti  dal
presente  decreto  per  i candidati di sesso maschile, con riserva di
emanazione  dei  decreti  previsti  dall'art. 1, commi 2, 5 e 6 della
succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Considerato,  inoltre,  che  il calendario delle varie fasi della
procedura concorsuale e' fissato per assicurare che il primo anno dei
corsi  regolari dell'Accademia aeronautica abbia inizio, per esigenze
didattiche  ed addestrative, non oltre il mese di settembre 2000, per
cui  l'emanazione dei citati decreti non potra' determinare in nessun
caso un rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi;
    Tenuto  conto  che,  in  applicazione dell'art. 1, comma 5, della
precitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380, dovra' essere emanato il
decreto   ministeriale   che   definira'  i  requisiti  di  idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalia' di accertamento;
    Tenuto  conto  che,  in  applicazione dell'art. 1, comma 6, della
gia'  citata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto  ministeriale  che,  nel  definire,  tra l'altro, le armi e i
corpi dei ruoli normali della aeronautica militare nei quali avverra'
nell'anno  2000  il  reclutamento del personale femminile, indichera'
l'aliquota  massima  di  detto personale che potra' accedere ai corsi
regolari dell'Accademia aeronautica;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre  tutti  i  candidati al
concorso   per   l'ammissione   alla   prima   classe  dell'Accademia
aeronautica;
    Ritenuto,  nell'interesse  della Forza armata, di dover prevedere
che venga ammesso alle successive prove concorsuali un congruo numero
di  concorrenti  risultati  idonei alla prova di preselezione, pari a
quindici  volte  il  numero  dei  posti a concorso per la specialita'
"piloti"   e   dieci   volte   quello   indicato   per   i  rimanenti
armi/specialita' e corpi, a garanzia di adeguata selezione;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da  ammettere  ai  corsi  regolari
dell'Accademia  aeronautica  - che sara' definita per l'anno 2000 nel
decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'art. 1, comma 6,
della  legge 20 ottobre 1999, n. 380 - e' opportuno prevedere che tra
i  concorrenti  da  ammettere  alle  prove  successive  a  quella  di
preselezione  nel  numero sopraindicato quelli di sesso femminile non
superino detta aliquota massima;
    Ravvisata,    pertanto,    l'esigenza   di   emanare   successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto  domanda  di partecipazione al concorso, per gli aspetti che
verranno  disciplinati dai decreti previsti dall'art. 1, commi 2, 5 e
6,  della  succitata  legge  20 ottobre  1999, n. 380, con riserva di
disporre  la  revoca  del  presente  decreto, nella parte relativa al
reclutamento  di  personale  di  sesso  femminile, qualora le date di
emanazione  dei  medesimi  risultassero  incompatibili  con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Vista  la  pianificazione  triennale  scorrevole  2000/2002 delle
assunzioni di personale per l'Aeronautica militare,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
centotrentasei allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia   aeronautica   -  anno  accademico  2000/2001,  cosi'
ripartiti:
      novanta  del  ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di
cui:
        ottanta per la specialita' "piloti";
        dieci per la specialita' "navigatori;
      diciotto del ruolo normale delle armi dell'Arma Aeronautica;
      diciotto del ruolo normale del corpo del genio aeronautico;
      dieci del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico.
    2. Al  concorso  di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile, anche se alle armi, che di sesso
femminile.
    3. Il  reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata   nel   decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione
dell'art. 1,  comma  6,  della  legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle  premesse.  Il  numero  massimo dei posti disponibili per detto
personale per ciascun ruolo, calcolato in base alla suddetta aliquota
percentuale,   sara'  indicato  nelle  disposizioni  integrative  del
presente  decreto  che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a  serie  speciale,  del 18 febbraio 2000. Detta pubblicazione avra'
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, del 18 febbraio
2000   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.
    Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  ai  corsi  della  prima classe in numero superiore a
quello  sopraindicato,  anche  se  collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito di cui al successivo art. 11.
    4. I  concorrenti  di  sesso  femminile sono ammessi a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto    legislativo   e   dei   decreti   ministeriali   previsti,
rispettivamente,  dall'art. 1, commi 2, 5 e 6, della legge 20 ottobre
1999, n. 380.
    5. I  concorrenti  di entrambi i sessi possono presentare domanda
per  uno  solo  dei  predetti  ruoli  e,  se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
"piloti"  o "navigatori"). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
    6. I  vincitori  del  concorso,  subordinatamente  alla verifica,
anche postuma, del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2
del  presente  decreto,  saranno ammessi quali allievi alla frequenza
dei corsi all'Accademia aeronautica.
    7. Durante la permanenza in Accademia:
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica  e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle armi dell'Arma
aeronautica  seguiranno  un  corso  di laurea in scienze politiche ad
indirizzo  internazionale  o altro specifico corso di laurea definito
dalla  Forza  armata  di concerto con la competente universita' degli
studi;
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo normale del corpo del genio
aeronautico   seguiranno   un   corso   di   laurea   in   ingegneria
(aerospaziale,  elettronica  o  civile).  La  suddivisione tra i vari
corsi   sara'   effettuata  d'autorita'  dal  comando  dell'Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto  conto,  per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati.  Coloro che non accetteranno l'assegnazione del piano di
studi   o  l'indirizzo  assegnato  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione.
    Durante  l'iter accademico eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno  essere proposti dagli interessati al comando dell'Accademia
Aeronautica che li valutera' compatibilmente con le esigenze di Forza
armata;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  corpo di
commissariato   aeronautico   seguiranno   un   corso  di  laurea  in
giurisprudenza ad indirizzo pubblicistico.
    8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
      i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in scienze
politiche  non  possono  presentare  domanda  per l'ammissione ne' al
corso  per  il  ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, ne' al
corso per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
      i   concorrenti   in   possesso   del   diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  non  possono  presentare  domanda per l'ammissione al
corso per il ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico.
    Inoltre:
      i  concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria,
qualora  ammessi  al  corso  per il ruolo normale del corpo del genio
aeronautico,  non  potranno  in ogni caso frequentare il corso per il
conseguimento del diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto.
    Infine:
      i  concorrenti  che  all'atto dell'ammissione ai corsi avessero
sostenuto  esami  del  corso di laurea che sono tenuti a frequentare,
una  volta  ammessi  in  Accademia  aeronautica,  per  conseguire  il
relativo   diploma   di   laurea,   dovranno  rinunciare  agli  esami
universitari sostenuti.
    9. Le  materie  di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi  sono  quelle  previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono  riconosciuti  validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
    10. Gli  ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno,  inoltre,  corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per  il  conseguimento,  rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
    11. Il  numero  dei  posti  di  cui  al precedente comma 1 potra'
subire   modificazioni,   fino   alla   data  di  approvazione  della
graduatoria   di   merito  del  concorso,  qualora  fosse  necessario
soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata.
    12. Qualora  il  decreto  indicato  nel  precedente  comma  3 non
venisse tempestivamente emanato, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale
-  4a  serie  speciale,  del  18 febbraio 2000, ovvero in quella alla
quale  la  stessa avesse rinviato, verra' pubblicato avviso di revoca
del  presente  decreto  limitatamente alla partecipazione al concorso
del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.