IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della pubblica sicurezza

    Vista  la  legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,   n. 1077,   recante  il  riordinamento  delle  carriere  degli
impiegati civili dello Stato;
    Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio
1976,  n. 752,  recante  norme  di  attuazione dello statuto speciale
della  regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto   l'art.   40   della   legge  20 settembre  1980,  n. 574,
concernente  l'unificazione  ed  il  riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
regolamento  che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati per
l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 settembre  1992,  n. 432,  concernente  l'elevazione a m. 1,61 del
limite minimo di statura delle candidate ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato;
    Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;
    Visto  il  decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in
legge 20 novembre 1987, n. 472;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
    Visti  gli  articoli  8  e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, recante l'ordinamento giudiziario;
    Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
che  sostituisce  il  quinto  comma  dell'art.  124 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312, concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 359;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in
attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto   l'art.   5  del  decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito   nella  legge  30 novembre  1990,  n. 359,  recante,  tra
l'altro,   disposizioni   per   lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione;
    Visto   il   decreto   ministeriale   5 dicembre   1991,  n. 402,
concernente  il  regolamento recante le norme sulla prova preliminare
per  test  nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della
Polizia di Stato;
    Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 45, concernente
il regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico
per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 98  del  28 aprile  1999,  con il quale sono stabiliti i limiti di
eta'  per  la  partecipazione  ai  pubblici concorsi per l'accesso ai
ruoli  del  personale  della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
    Visto il piano di programmazione per il reclutamento di personale
della Polizia di Stato per il triennio 1998-2000;
    Ritenuto   di   bandire   un  concorso  per  il  conferimento  di
seicentoquaranta posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato;
    Visto   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
22 settembre   1999,   pubblicato   nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1999,
con   il   quale   viene   autorizzato  l'avvio  delle  procedure  di
reclutamento  di  seicentoquaranta  vice  ispettori  della Polizia di
Stato;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
la prova preliminare e la prova scritta d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di  seicentoquaranta  posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato.
    I  posti  messi  a concorso saranno ripartiti secondo il seguente
piano di distribuzione regionale:
      Abruzzo n. 10 posti;
      Basilicata n. 10 posti;
      Calabria n. 60 posti;
      Campania n. 90 posti;
      Emilia-Romagna n. 10 posti;
      Friuli-Venezia Giulia n. 10 posti;
      Lazio n. 10 posti;
      Liguria n. 10 posti;
      Lombardia n. 110 posti;
      Marche n. 10 posti;
      Molise n. 10 posti;
      Piemonte n. 60 posti;
      Puglia n. 20 posti;
      Sardegna n. 40 posti;
      Sicilia n. 100 posti;
      Toscana n. 40 posti;
      Trentino-Alto Adige n. 15 posti;
      Umbria n. 10 posti;
      Valle d'Aosta n. 5 posti;
      Veneto n. 10 posti.
    Dei suddetti seicentoquaranta posti:
      A) trentadue sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri  requisiti  prescritti,  ai diplomati in possesso del titolo di
studio  richiesto,  ospitati  presso il centro studi della Polizia di
Stato di Fermo;
      B)  centosette  sono  riservati,  subordinatamente  al possesso
degli  altri  requisiti  prescritti, ad eccezione del limite di eta',
agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
      C)  centosette  sono  riservati,  subordinatamente  al possesso
degli  altri  requisiti  prescritti, ad eccezione del limite di eta',
agli  appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno
tre  anni  di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente
bando.  E'  possibile  partecipare a tale riserva per non piu' di due
volte;
      D)  sette  sono  riservati,  subordinatamente al possesso degli
altri   requisiti   prescritti,   a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
      E)  tredici  sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri   requisiti   prescritti,   agli   ufficiali   di   complemento
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza  demerito  la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art.
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
    I  posti  riservati che non venissero ricoperti saranno conferiti
agli altri candidati, secondo l'ordine di graduatoria.