IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1992, n. 432, concernente l'elevazione a m. 1,61 del limite minimo di statura delle candidate ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che sostituisce il quinto comma dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1991, n. 402, concernente il regolamento recante le norme sulla prova preliminare per test nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 45, concernente il regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono stabiliti i limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il piano di programmazione per il reclutamento di personale della Polizia di Stato per il triennio 1998-2000; Ritenuto di bandire un concorso per il conferimento di seicentoquaranta posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1999, con il quale viene autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento di seicentoquaranta vice ispettori della Polizia di Stato; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno la prova preliminare e la prova scritta d'esame; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di seicentoquaranta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. I posti messi a concorso saranno ripartiti secondo il seguente piano di distribuzione regionale: Abruzzo n. 10 posti; Basilicata n. 10 posti; Calabria n. 60 posti; Campania n. 90 posti; Emilia-Romagna n. 10 posti; Friuli-Venezia Giulia n. 10 posti; Lazio n. 10 posti; Liguria n. 10 posti; Lombardia n. 110 posti; Marche n. 10 posti; Molise n. 10 posti; Piemonte n. 60 posti; Puglia n. 20 posti; Sardegna n. 40 posti; Sicilia n. 100 posti; Toscana n. 40 posti; Trentino-Alto Adige n. 15 posti; Umbria n. 10 posti; Valle d'Aosta n. 5 posti; Veneto n. 10 posti. Dei suddetti seicentoquaranta posti: A) trentadue sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, ai diplomati in possesso del titolo di studio richiesto, ospitati presso il centro studi della Polizia di Stato di Fermo; B) centosette sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; C) centosette sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando. E' possibile partecipare a tale riserva per non piu' di due volte; D) sette sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; E) tredici sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. I posti riservati che non venissero ricoperti saranno conferiti agli altri candidati, secondo l'ordine di graduatoria.