IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Visto  l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
26 maggio  1999  e  l'art. 38  del contratto integrativo del C.C.N.L.
sottoscritto   il   31 agosto  1999,  che  prevedono  il  trattamento
economico  connesso  allo  sviluppo  della professione docente, per i
docenti  con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di
effettivo  servizio  di  insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli
educatori  dei  convitti  e degli educandati in possesso del medesimo
requisito di servizio;
    Visto  in  particolare,  il  comma  10  del suddetto art. 38, che
attribuisce  al  Ministro  della  pubblica istruzione la competenza a
definire  i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, per
la  selezione  del  personale  docente  delle scuole di ogni ordine e
grado,  e  degli  educatori  dei  convitti  ed  educandati,  ai  fini
dell'assegnazione della maggiorazione retributiva;
    Ritenuto  di  dover  fissare  per  i componenti delle commissioni
giudicatrici sopracitate specifici requisiti culturali, professionali
e   di   servizio,   coerenti   con   la  specificita'  dell'istituto
contrattuale,  al fine di garantire massimo rigore e trasparenza alla
procedura;
    Sentito   il   parere  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione,  per il cui accoglimento si apportano alcune modifiche al
testo sottoposto al parere medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Gli   aspiranti   alla  nomina  a  presidente  delle  commissioni
giudicatrici   per  la  procedura  di  individuazione  del  personale
docente,  cui  assegnare  un  trattamento  economico  accessorio,  in
relazione  alle  professionalita'  acquisite,  debbono appartenere ai
ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia,
o  ai ruoli degli ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi d'istituto e
appartenere   o   provenire   dal   settore  scolastico  o  dall'area
disciplinare,  come  individuata  nel successivo art. 7, per la quale
svolge la predetta procedura.
    Puo'  aspirare  alla  nomina anche il personale appartenente alle
sopra  distinte  categorie,  collocato a riposo da non piu' di cinque
anni alla data di indizione della procedura selettiva.