IL DIRETTORE GENERALE del personale e degli affari generali e amministrativi - div. I Visto l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 3l agosto 1999, che prevedono un trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di anzianita' nel ruolo; Visto il decreto ministeriale n. 319 del 23 dicembre 1999 concernente l'affidamento al direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi dell'incarico di adottare i provvedimenti connessi all'attuazione dell'art. 38 del C.C.N.L. sopra citato; Visto il decreto ministeriale n. 318 del 23 dicembre 1999 concernente i requisiti del personale universitario, ispettivo, direttivo, docente ed educativo aspirante alla nomina nelle commissioni giudicatrici; Considerata la necessita' di fissare i termini e le modalita' per la presentazione delle domande per la nomina nelle commissioni giudicatrici per la procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento econonico accessorio previsto dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999. Decreta: Art. 1. I docenti universitari, di I e di II fascia, gli ispettori tecnici e i capi d'istituto, i rettori e i vice rettori che aspirano a far parte delle commissioni giudicatrici, in qualita' di presidenti, per la procedura di assegnazione al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e degli educatori dei convitti ed educandati, del trattamento economico accessorio, di cui alle premesse, devono presentare apposita istanza entro il 10 febbraio 2000 al provveditorato agli studi della sede di servizio. Possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici anche coloro che siano stati collocati a riposo da non piu' di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva. Oltre al personale, di cui ai commi precedenti, possono far parte delle commissioni giudicatrici, in qualita' di componenti, i docenti e gli educatori collocati a riposo da non piu' di 5 anni, che abbiano svolto servizio per almeno 15 anni dopo la nomina in ruolo, ovvero, 12 anni per la scuola materna.