IL DIRETTORE GENERALE
   del personale e degli affari generali e amministrativi - div. I

    Visto  l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
26 maggio  1999  e  l'art. 38  del contratto integrativo del C.C.N.L.
sottoscritto   il   3l agosto  1999,  che  prevedono  un  trattamento
economico  connesso  allo  sviluppo  della professione docente, per i
docenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato con almeno
dieci anni di anzianita' nel ruolo;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n. 319  del  23 dicembre  1999
concernente l'affidamento al direttore generale del personale e degli
affari   generali  ed  amministrativi  dell'incarico  di  adottare  i
provvedimenti connessi all'attuazione dell'art. 38 del C.C.N.L. sopra
citato;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n. 318  del  23 dicembre  1999
concernente  i  requisiti  del  personale  universitario,  ispettivo,
direttivo,   docente   ed   educativo  aspirante  alla  nomina  nelle
commissioni giudicatrici;
    Considerata la necessita' di fissare i termini e le modalita' per
la  presentazione  delle  domande  per  la  nomina  nelle commissioni
giudicatrici   per  la  procedura  finalizzata  all'assegnazione  del
trattamento  econonico accessorio previsto dall'art. 29 del contratto
collettivo  nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 31
agosto 1999.

                              Decreta:

                               Art. 1.
    I  docenti  universitari,  di  I  e  di  II fascia, gli ispettori
tecnici  e i capi d'istituto, i rettori e i vice rettori che aspirano
a   far   parte   delle  commissioni  giudicatrici,  in  qualita'  di
presidenti,  per  la  procedura  di assegnazione al personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado e degli educatori dei convitti ed
educandati,   del  trattamento  economico  accessorio,  di  cui  alle
premesse,  devono  presentare  apposita  istanza entro il 10 febbraio
2000 al provveditorato agli studi della sede di servizio.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione alle commissioni
giudicatrici  anche  coloro che siano stati collocati a riposo da non
piu' di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva.
    Oltre al personale, di cui ai commi precedenti, possono far parte
delle  commissioni giudicatrici, in qualita' di componenti, i docenti
e gli educatori collocati a riposo da non piu' di 5 anni, che abbiano
svolto  servizio  per almeno 15 anni dopo la nomina in ruolo, ovvero,
12 anni per la scuola materna.