IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  l'art. 64  dello  statuto  dell'Universita' degli studi di
Salerno;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  come  modificato  ed  integrato  dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127,  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Visto  il  C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita',
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 132, del 7 giugno 1996;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
    Visto  il  regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale  tecnico  ed amministrativo dell'Universita' degli studi di
Salerno,  emanato  con  decreto  rettorale 18 giugno 1999, n. 3431, e
pubblicato con nota circolare del 22 giugno 1999 - n. 13591;
    Vista  la  deliberazione  del  22 luglio  1999  con  la  quale il
consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Salerno,
ha  autorizzato  l'assunzione  di  26  unita'  di personale dell'area
funzionale amministrativo-contabile e la conseguente variazione della
dotazione organica;
    Visto  il decreto direttoriale 29 settembre 1999, n. 4538, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
    Vista  la  deliberazione  del  14 ottobre  1999  con  la quale il
consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Salerno,
ha  disposto,  a  carico dei partecipanti, l'obbligo di effettuare un
versamento  di  L. 15.000 per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso;
    Attesa la necessita' di avviare, in conformita' a quanto previsto
dal   citato   decreto   direttoriale   n. 4538/1999,   le  procedure
concorsuali  per  la  copertura,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  e  con  regime  di  impegno  orario  a  tempo parziale
(diciotto   ore  settimanali),  di  quattro  posti  di  collaboratore
amministrativo,     settima     qualifica    funzionale,    dell'area
amministrativo-contabile;
    Atteso  che uno dei quattro posti verra'coperto mediante concorso
riservato  al  personale  in  servizio  presso  le  universita' e gli
istituti di istruzione universitaria appartenente alle due qualifiche
immediatamente inferiori della stessa area funzionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre   posti   di   collaboratore  amministrativo,  settima  qualifica
funzionale,  dell'area  amministrativo-contabile presso l'Universita'
degli  studi di Salerno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e  con  regime  di  impegno  orario  a  tempo  parziale (diciotto ore
settimanali).
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  fra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
    Nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 5, terzo comma, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato  dall'art. 5,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, hanno diritto
alla  riserva  di  posti  gli appartenenti alle categorie di cui alla
legge  2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni,
all'art. 3,  sessantacinquesimo  comma, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537,  e all'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980,
n. 574.
    In  ogni caso la riserva dei posti non puo' superare la meta' dei
posti messi a concorso.