IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti i concorsi banditi dall'Amministrazione degli affari esteri, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto l'informatico della posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie del profilo professionale esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 36, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, contenente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che la riserva del 2% dei posti messi a concorso in favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale non consente di raggiungere una unita' e non risulta pertanto applicabile al presente bando; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 39 (subordinazione delle determinazioni relative all'avvio delle procedure selettive alla programmazione trimestrale del fabbisogno di personale), e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'art. 45, comma 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998, concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento per la copertura di ventitre posti nei profili professionali informatici della ex settima qualifica funzionale, ora area funzionale C - posizione economica C1; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999; Ritenuto pertanto di poter procedere all'indizione di un concorso, per esami, a ventitre posti di informatico nella posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, negli attuali profili professionali corrispondenti a quelli di analista e di programmatore di sistema del Ministero degli affari esteri. 2. Cinque posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni, o equiparate. Cinque posti sono riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale. 3. Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 4. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, saranno conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.