IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti
i   concorsi   banditi   dall'Amministrazione  degli  affari  esteri,
eccettuati  quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo
degli  operai,  e'  richiesta  la comprovata conoscenza di almeno una
lingua straniera, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  e' tenuto l'informatico della posizione economica
C1,  in  quanto le funzioni proprie del profilo professionale esigono
il  pieno  possesso  del requisito della vista, per prestare servizio
sia  nella  sede  centrale  che  nelle  rappresentanze diplomatiche e
consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  e  in  particolare  l'art. 36,  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, contenente
norme   in   materia   di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso di cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Considerato  che  la riserva del 2% dei posti messi a concorso in
favore  degli  ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
non  consente  di  raggiungere  una  unita'  e  non  risulta pertanto
applicabile al presente bando;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 ottobre  1996,  concernente  la  rideterminazione  delle dotazioni
organiche  del  personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  e  in  particolare
l'art. 39  (subordinazione  delle  determinazioni  relative all'avvio
delle   procedure   selettive  alla  programmazione  trimestrale  del
fabbisogno di personale), e successive modifiche e integrazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80,  e  in
particolare l'art. 45, comma 11;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
concernente  la  programmazione  trimestrale  delle  assunzioni nelle
amministrazioni  pubbliche  con  il  quale  il Ministero degli affari
esteri  e'  stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento
per   la  copertura  di  ventitre  posti  nei  profili  professionali
informatici   della   ex   settima  qualifica  funzionale,  ora  area
funzionale C - posizione economica C1;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001  e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
    Ritenuto   pertanto   di  poter  procedere  all'indizione  di  un
concorso,  per esami, a ventitre posti di informatico nella posizione
economica C1 del Ministero degli affari esteri;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti
nell'area funzionale C, posizione economica C1, negli attuali profili
professionali  corrispondenti a quelli di analista e di programmatore
di sistema del Ministero degli affari esteri.
    2.  Cinque  posti sono riservati agli appartenenti alle categorie
di  cui  alla  legge  2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e
integrazioni,  o  equiparate.  Cinque  posti sono riservati, ai sensi
dell'art. 3,  comma  65,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in
favore  dei  militari  in  ferma  di  leva  prolungata e di volontari
specializzati  delle  tre  Forze  armate, congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale.
    3.  Coloro  che  intendono  avvalersi  delle  suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    4.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate categorie di riservatari, saranno conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.