IL DIRETTORE

    Vista  la  delibera  n. 225  del  consiglio  di presidenza del 30
aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per
la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell'Ente";
    Vista  la  delibera  del  consiglio scientifico in data 22 luglio
1999;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  pubblica  selezione,  per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a una borsa di studio per laureati, per studi
e  ricerche  nel  campo  delle  scienze  agrarie da usufruirsi presso
l'Istituto  per  la  fisiologia della maturazione e conservazione del
frutto  di  specie  arboree mediterranee - C.N.R., via dei Mille, 48,
07100   Sassari,  nell'ambito  della  seguente  tematica:  "Controllo
biologico  di  funghi  patogeni mediante microrganismi antagonisti in
postraccolta",  titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie
e in scienze biologiche.
    La  borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di 12 mesi ed e' rinnovabile per la stessa durata.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R.,  VII  livello,  esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
C.N.R. presso il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge  29 dicembre 1941 n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.