Il  Comitato esecutivo dell'ente nella seduta del 20 gennaio 2000
ha deliberato:

                               Art. 1.

    Sono  indetti  sei  concorsi  pubblici,  per esami, a complessivi
centosei  posti nell'area B, posizione economica B1, ripartiti tra le
regioni  di seguito indicate, per personale da assumere con contratto
a  tempo  parziale  (orizzontale o verticale settimanale) pari al 50%
della prestazione lavorativa a tempo pieno:
=====================================================================
            Regioni            |          Posti a concorso
=====================================================================
Lombardia                      |25
Piemonte                       |11
Lazio                          |50
Sardegna                       | 6
Campania                       | 8
Calabria                       | 6

                               Art. 2.


                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo grado.
      2) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
7 febbraio   1994,   n. 174,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
15 febbraio 1994, n. 61);
      3) godimento dei diritti politici;
      4)  idoneita' fisica all'impiego (l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente);
      5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica   30 ottobre  1996,  n. 693,  non  possono  accedere  agli
impieghi  coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche'  coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
pubblico  per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.

                               Art. 3.


                     Presentazione delle domande

    I  candidati  possono presentare domanda per una sola regione tra
quelle indicate nell'art. 1.
    Le  domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice,
secondo  l'allegato  A,  dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
a.r.  o  presentate  direttamente  alla sede centrale dell'Automobile
Club  d'Italia  -  Direzione  del personale, ufficio gestione risorse
umane  - via Marsala n. 8 - 00185 Roma, (tel.06/49982360) entro e non
oltre   il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.  La  data  di  spedizione  delle  domande  e' stabilita e
comprovata  dal  timbro  a data dell'ufficio postale accettante o dal
timbro apposto dall'ente sulle domande pervenute a mano.
    Il  termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo,  si  intende  prorogato  di  diritto  al giorno seguente non
festivo.
    Non  saranno  comunque  prese  in  considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all'Automobile club d'Italia
oltre il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine
di presentazione delle domande.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica
del   cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
    Ai  fini  della  legge  n. 675/1996  si  informa  che l'A.C.I. si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le  finalita'  connesse  e  strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula  e  gestione  del  contratto  di  lavoro,  nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
    I  candidati  portatori di handicap dovranno specificare con nota
scritta,  distinta,  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
segnalare    l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove.
    L'ammissione   ai   concorsi   viene  disposta  sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.

                               Art. 4.


Possesso  dei  titoli  di  preferenza  e  precedenza e termine per la
                       relativa presentazione

    Ai  sensi  dell'art. 2,  comma  7, e dell'art. 16 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  i  requisiti
prescritti  per  l'ammissione ai concorsi - nonche' i titoli indicati
dai  candidati per fruire dei benefici di "preferenza" e "precedenza"
previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
487/1994  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
693/1996,   dalla   legge  482/1968  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  -  devono  essere  posseduti dai candidati alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.
    I  concorrenti  che  avranno  superato  la  prova orale, potranno
avvalersi  delle  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   n. 403/1998  presentando  in  sede  di  prova  orale  la
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione o di atto di notorieta'
attestante   il   possesso   dei  titoli  di  riserva,  preferenza  e
precedenza, gia' indicati in domanda.
    Non  potranno  essere  prese  in  considerazione le dichiarazioni
attestanti  il  possesso  di titoli che non siano stati dichiarati in
domanda.
    Ai  fini  della  "precedenza"  il  requisito della disoccupazione
dovra'  essere posseduto al momento della scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di concorso e sussistere anche all'atto
della  stipula  del  contratto individuale di lavoro. Detto requisito
non  e'  richiesto  per  i  soggetti  di  cui  all'art. 1 della legge
23 novembre 1998 n. 407.
    I  concorrenti  dichiarati  vincitori  dovranno inviare alla sede
centrale  dell'ente  (direzione  centrale  del  personale  -  ufficio
gestione  risorse  umane, via Marsala n. 8 - 00185 Roma), entro e non
oltre  trenta  giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a
pena   di  decadenza  dai  diritti  derivanti  dall'inclusione  nella
graduatoria   del   concorso,   il   certificato   medico  attestante
l'idoneita'  fisica  all'impiego.  Per  la  rimanente  documentazione
potranno  avvalersi  delle  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 403/1998 recante disposizioni in materia
di  dichiarazioni  sostitutive  utilizzando la modulistica che verra'
appositamente predisposta.

                               Art. 5.


                       Esclusione dai concorsi

    Ai  sensi  dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  cosi'  come modificato dall'art. 3, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 693/1996, l'esclusione
dai  concorsi  per  difetto dei requisiti prescritti sara' comunicata
con atto motivato.

                               Art. 6.


                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  si  articolano in due prove scritte ed in una
prova orale.
    La  prima  prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema
inteso  ad  accertare  la  conoscenza  di  base  dell'utilizzo  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    La seconda prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema
inteso  ad  accertare  la conoscenza di base del diritto pubblico con
particolare   riferimento   alle  leggi  di  riforma  della  Pubblica
Amministrazione.
    La  prova  orale,  oltre  che  sulle  materie  di  cui alle prove
scritte, vertera' su:
      contabilita' pubblica;
      statuto  A.C.I.  (che  sara'  inviato,  a  cura  dei competenti
uffici, ai candidati annessi alla prova orale);
      conversazione  su argomenti di cultura generale e di attualita'
in lingua inglese o francese.
    Ai  sensi  dell'art. 7,  comma  2-bis  del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, le prove di esame potranno
essere  precedute da forme di preselezione, previa determinazione del
segretario generale.

                               Art. 7.


                   Svolgimento delle prove d'esame

    Nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
- dell'11 aprile 2000 sara' data comunicazione del luogo, della sede,
dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le eventuali preselezioni
o  le  prove  d'esame di cui al precedente art. 6. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i candidati, i quali, fermo rimanendo la condizione di cui all'ultimo
comma dell'art. 3, dovranno presentarsi alle eventuali preselezioni e
alle  prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita'.

                               Art. 8.


                       Valutazione delle prove

    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte la votazione di almeno
21/30.
    La prova orale si intende superata se il candidato avra' ottenuto
la votazione di almeno 21/30.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti  riportati  nelle prove scritte e del voto conseguito nella
prova orale.

                               Art. 9.


                      Commissioni esaminatrici

    La commissione esaminatrice di ciascun concorso sara' costituita,
ai  sensi  dell'art. 9,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 693/1996, con deliberazione del presidente dell'ente.

                              Art. 10.


                             Graduatorie

    Le  commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito,
secondo  l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 8 del presente bando.
    Tali graduatorie saranno sottoposte all'approvazione del Comitato
esecutivo  dell'ente  che, tenute presenti le disposizioni in materia
di  "preferenza"  e "precedenza" formera' le graduatorie definitive e
procedera'  alla  dichiarazione  dei  vincitori, nei limiti dei posti
messi  a  concorso  per le singole regioni, avuto riguardo anche alle
disposizioni relative alla riserva dei posti.
    Dette  graduatorie  saranno  pubblicate nel Bollettino degli atti
ufficiali   dell'ente;  di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

                              Art. 11.


                       Assunzione in servizio

    Il  rapporto  di  impiego  a tempo parziale si costituisce con il
contratto  individuale  di  lavoro  che  verra'  stipulato secondo le
modalita' previste dalla normativa contrattuale di comparto.
    L'impiego  a  tempo  parziale  e'  pari  al 50% della prestazione
lavorativa  a  tempo  pieno;  la  tipologia  e l'articolazione oraria
saranno  regolamentate in sede di stipula del contratto, tenuto conto
delle  esigenze  funzionali  degli  uffici  cui  saranno  assegnati i
vincitori.
    I  concorrenti  dichiarati  vincitori,  risultati in possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione, saranno immessi in servizio
con  decorrenza  fissata nel predetto contratto. Da tale data decorre
l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi.
    Ai  sensi dell'art. 23, comma 4, del secondo CCNL, il trattamento
economico,  anche  accessorio, del personale con rapporto di lavoro a
tempo  parziale  e'  proporzionale  alla  prestazione lavorativa, con
riferimento  a  tutte  le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennita'   integrativa   speciale,  spettanti  al  personale  con
rapporto  a  tempo  pieno  con  la stessa posizione di' inquadramento
professionale.