IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche;
    Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382;
    Vista  la legge 22 aprile 1987, n. 158 di conversione del decreto
legge 2 marzo 1987 n. 57;
    Vista   la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  di  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174  concernente  il  regolamento  recante  norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  lo  statuto  dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio. 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio
1999    di    individuazione    e    rideterminazione   dei   settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
    Viste  le  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi'  come  modificate  dalla  legge  16  giugno 1998, n. 191, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
    Vista  la  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  recante  norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per  il  reclutamento  dei  professori  universitari  di  ruolo e dei
ricercatori;
    Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
    Vista  la  delibera  n. 24  del  21 dicembre 1999 con la quale la
facolta'  di  lettere  e  filosofia  ha  chiesto  il  reclutamento di
professori ordinari;
    Vista  la  delibera  in data 16 marzo 1999 con la quale il Senato
accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico-disciplinari;
    Vista legge 19 ottobre 1999, n. 370;
    Vista la delibera in data 18 febbraio 2000 con la quale il Senato
accademico  di  questo  ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori
scientifico-disciplinari   deliberata  dalla  competente  facolta'  e
autorizzato le valutazioni comparative;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Oggetto della valutazione comparativa

    L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice,
ai  sensi  della  legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
19 ottobre  1998, n. 390, procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento  di professori ordinari presso la facolta' e nei settori
scientifico-disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente:


                              BANDO O.00.01
n. Ordine            SSD              Facoltà          n. posti
   01               MO3Y      Lettere e Filosofia          1
          Storia del Cristianesimo
           e delle Chiese

    Per   l'elenco  delle  discipline  afferenti  a  ciascun  settore
scientifico   disciplinare   si   rinvia   al   decreto  ministeriale
26 febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del
15 marzo  1999  come  rettificato  dal  decreto ministeriale 4 maggio
1999.
    Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.00.01.
    Per  ogni  procedura  la  commissione  giudicatrice indichera' al
massimo tre idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
della legge n. 210/1998.
    La  tipologia  di  impiego  scientifico  e didattico richiesta ai
professori reclutati e' la seguente:

N. 1-SSD M03Y:

    impegno scientifico e didattico: l'insegnamento messo a concorso,
presenta  di  fatto  molteplici  connessioni  con  diverse altre aree
tematiche  ed  impone quindi che ad occupare la cattedra sia chiamato
uno  studioso,  le  cui  ricerche  si  sviluppino  su  un  ampio arco
cronologico  e  tematico,  cosi'  da  coniugare  l'interesse  per  il
medioevo  latino, cui tradizionalmente l'insegnamento e' stato legato
nell'ateneo   pisano,   con   l'attenzione   all'Oriente   Cristiano,
considerato  non soltanto nelle sue radici patristiche, ma pure nelle
sue vicende in eta' post-bizantina.

                                 Art. 2.


                     Requisiti per l'ammissione

    La   partecipazione   alle   valutazioni   comparative   di   cui
all'articolo  1  e'  libera,  senza  limitazioni  in  relazione  alla
cittadinanza  ed  al  titolo di studio posseduto dai candidati, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
    Non possono partecipare:
      a) i  professori  ordinari  e  straordinari, in servizio presso
universita'     italiane,    inquadrati    nel    medesimo    settore
scientifico-disciplinare   oggetto   della  valutazione  comparativa,
ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa
area,  come  individuata  dalla medesima lettera iniziale della sigla
del settore;
      b) coloro  che  hanno  presentato  domanda  di partecipazione a
cinque   o   piu'   procedure   di  valutazione  comparativa  per  il
reclutamento  di  professori  o  ricercatori  universitari  nell'anno
solare  antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al presente bando.