IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche; Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158 di conversione del decreto legge 2 marzo 1987 n. 57; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio. 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari; Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa; Vista la delibera n. 24 del 21 dicembre 1999 con la quale la facolta' di lettere e filosofia ha chiesto il reclutamento di professori ordinari; Vista la delibera in data 16 marzo 1999 con la quale il Senato accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori scientifico-disciplinari; Vista legge 19 ottobre 1999, n. 370; Vista la delibera in data 18 febbraio 2000 con la quale il Senato accademico di questo ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari deliberata dalla competente facolta' e autorizzato le valutazioni comparative; Decreta: Art. 1. Oggetto della valutazione comparativa L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori ordinari presso la facolta' e nei settori scientifico-disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente: BANDO O.00.01 n. Ordine SSD Facoltà n. posti 01 MO3Y Lettere e Filosofia 1 Storia del Cristianesimo e delle Chiese Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.00.01. Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' al massimo tre idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 210/1998. La tipologia di impiego scientifico e didattico richiesta ai professori reclutati e' la seguente: N. 1-SSD M03Y: impegno scientifico e didattico: l'insegnamento messo a concorso, presenta di fatto molteplici connessioni con diverse altre aree tematiche ed impone quindi che ad occupare la cattedra sia chiamato uno studioso, le cui ricerche si sviluppino su un ampio arco cronologico e tematico, cosi' da coniugare l'interesse per il medioevo latino, cui tradizionalmente l'insegnamento e' stato legato nell'ateneo pisano, con l'attenzione all'Oriente Cristiano, considerato non soltanto nelle sue radici patristiche, ma pure nelle sue vicende in eta' post-bizantina. Art. 2. Requisiti per l'ammissione La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo. Non possono partecipare: a) i professori ordinari e straordinari, in servizio presso universita' italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore; b) coloro che hanno presentato domanda di partecipazione a cinque o piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori o ricercatori universitari nell'anno solare antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente bando.