IL PRESIDENTE

    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale   della  Corte  dei  conti,  approvato  con  regio  decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
    Visto  il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n 3, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
    Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti;
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
    Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 543, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modifi-cazioni ed integrazioni;
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Vista  la  determinazione  assunta  dal  Consiglio  di presidenza
nell'adunanza del 10-11 gennaio 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti
di  referendario,  di  cui  cinque  posti sono riservati ai candidati
appartenenti  alla lettera e) del successivo art. 2, dotati di laurea
in  scienze economiche o statistiche e attuariali, ai sensi del comma
8, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    I  posti  riservati  ai  sensi  del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
    I  vincitori  che  conseguiranno  la  nomina  dovranno permanere,
inderogabilmente,   per   almeno   tre  anni  nell'ufficio  di  prima
assegnazione.