IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifi-cazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Vista la determinazione assunta dal Consiglio di presidenza nell'adunanza del 10-11 gennaio 2000; Decreta: Art. 1. E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario, di cui cinque posti sono riservati ai candidati appartenenti alla lettera e) del successivo art. 2, dotati di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, ai sensi del comma 8, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei. I vincitori che conseguiranno la nomina dovranno permanere, inderogabilmente, per almeno tre anni nell'ufficio di prima assegnazione.