IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare l'art. 12, che istituisce le Autorita' di bacino di rilievo nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 che costituisce l'Autorita' di bacino nazionale del fiume Adige; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, modificato ed integrato dalla legge di conversione del 4 dicembre 1993, n. 493, ed in particolare l'art. 12, comma 8-quater, che consente la copertura dei posti vacanti nell' organico delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale relativi alla qualifica di dirigente e di ottava e settima qualifica funzionale attraverso il concorso pubblico; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge 21 ottobre 1994, n. 584, che stabilisce che al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, che autorizza le Autorita' di bacino di rilievo nazionale a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche; Vista la deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino nazionale del fiume Adige n. 3/94 del 12 settembre 1994 con la quale e' stata fissata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 253/1990, la pianta organica del personale nel limite di quaranta unita' - di cui cinque relative alla qualifica di dirigente - in via provvisoria ed in attesa di una definitiva soluzione organizzativa con le modalita' individuate al primo comma dello stesso art. 16; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 dicembre 1999 prot. n. DSTN/27442, in corso di registrazione alla Corte dei conti, di approvazione della pianta organica definitiva dell'Autorita' di bacino nazionale del fiume Adige, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 253/1990, nel limite di sessantacinque unita' - di cui cinque relative alla qualifica di dirigente -, decreto che, ad avvenuta registrazione della Corte dei conti sostituira' a tutti gli effetti la deliberazione del comitato istituzionale n. 3/94 del 12 settembre 1994; Vista la deliberazione del comitato istituzionale n. 3/95 del 6 marzo 1995 con la quale e' stato approvato il regolamento organico generale del personale; Vista la deliberazione del comitato istituzionale n. 9/95 del 9 novembre 1995 con la quale e' stato approvato il quadro delle assunzioni del personale per la copertura dei posti in organico ed e' stato altresi' delegato il segretario generale agli adempimenti esecutivi per l'attuazione delle procedure di copertura della pianta organica; Vista la successiva deliberazione del comitato istituzionale n. 9/97 del 24 novembre 1997 con la quale e' stato attivato un concorso pubblico per due posti di dirigente tecnico dando mandato al segretario generale di predisporre il relativo bando di concorso; Vista la deliberazione n. 4/99 del 26 ottobre 1999 con la quale il comitato istituzionale ha deliberato che tutti i posti in pianta organica della qualifica di dirigente siano coperti con la procedura concorsuale di cui al punto a) del comma 2 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993 come novellato dal decreto legislativo n. 387/1998; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante norme in materia assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 28, come novellato dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, concernente il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, "Regolamento organico recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sulle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto "regioni-autonomie locali", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 contenente disposizioni modificative ed integrative alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso In conformita' al disposto dell'art. 28, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di dirigente tecnico nel ruolo unico della dirigenza dell'Autorita' di bacino nazionale del fiume Adige a cui spettera' il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale relativo al comparto "regioni-autonomie locali".