IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernente le norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme del matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernerite le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme sulla cittadinanza"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995, concernente "attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427; Vista la lege 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della Difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana"; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente la modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 recante "struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale del Ministero della difesa"; Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante "nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e direttiva applicativa 19 aprile 1999; Vista la circolare n. 1200/162.200 del 29 marzo 1999 dello Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego delle Forze - ufficio dottrina addestramento e regolamenti, concernente il controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito; Visto il foglio n. 5105/3/2.1060/4 del 29 settembre 1999 dell'ispettorato delle scuole dell'Esercito - ufficio regolamenti e studi, concernente l'entita' dei posti da mettere a concorso relativamente al presente bando, nonche' le modalita' ed i criteri, che in esso debbono essere contenuti anche in riferimento all'immissione in servizio permanente nel ruolo dei volontari di truppa dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del concorso; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, per l'anno 2000, un concorso, per titoli, a millecinquecentottantasei posti per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato: 1) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale e quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma triennale e quinquennale in servizio da almeno 24 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 2) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale e quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma triennale e quinquennale collocati in congedo per aver ultimato la ferma contratta in data non antecedente al 1o settembre 1995. Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli posseduti dal candidato previsti al successivo art. 9. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.