IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge  2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  ed  il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, in particolare I'art. 33;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla  luce  delI'art. 45,  comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto   il   contratto   collettivo   di   lavoro  del  personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto    il    regolamento    sull'accesso   all'impiego   presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo  adottato  con  decreto  rettorale  n. 691 del
26 maggio  1998,  ai  sensi  dell'art. 17,  comma  109,  della  legge
127/1997,   previa   delibera  del  consiglio  d'amministrazione  del
5 maggio  1998,  pubblicato  nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 43
del 15 giugno 1998;
    Viste  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo   del  26 ottobre  1999,  il  decreto  rettorale  n. 2255  del
29 dicembre 1999 e la determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2000
con  i quali, fra l'altro, e' stata autorizzata la copertura di dieci
posti  di assistente amministrativo, sesta qualifica, area funzionale
amministrativo-contabile e si e' autorizzata l'emissione del relativo
bando di concorso;
    Ravvisata    conseguentemente    la    necessita'    di   bandire
complessivamente  dieci  posti  di  sesta qualifica - area funzionale
amministrativo-contabile,   profilo   di   assistente  amministrativo
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
    Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto  delle  universita'  di  cui  all'art. 33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987 n. 567 risulta operante
e che la stessa trova applicazione per cinque dei predetti posti;
    Considerato  che  con  separato  decreto  dirigenziale si procede
all'indizione   di  concorso  riservato,  per  titoli  ed  esami,  in
relazione ai citati posti;
    Considerato che occorre riservare l'8% dei posti in organico agli
appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Considerato  che  la  riserva  prevista  dalla legge n. 958/1986,
cosi'  come  modificata  dal  decreto  legislativo 1995/1996, risulta
operante;
    Considerato, inoltre, che risulta inoperante la riserva dei posti
prevista dalla legge 574/1980;
    Constato  che  ai  sensi  dell'art. 5  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 487/1994  le  riserve  dei  posti  non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997 con il
quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo;
    Accertata la vacanza dei posti da coprire;
    Considerato  che  alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                          Numero dei posti

    E'  indetto  presso  l'Universita'  degli  Studi  di  Bologna  un
concorso  pubblico,  per  esami,  per la copertura di cinque posti di
assistente   amministrativo,   sesta   qualifica,   area   funzionale
amministrativo-contabile.
    Per  uno  dei  predetti  posti  e'  prevista  la  riserva per gli
appartenenti  alle  categorie  di cui alla legge n. 68/1999, iscritti
negli  elenchi  di  cui  all'art. 8  della citata legge che risultino
disoccupati  al momento della scadenza del presente bando e che siano
utilmente collocati nella graduatoria di merito.
    Per  uno  dei  predetti  posti  e' prevista, ai sensi della legge
n. 958/1986,   cosi'   come   modificata   dal   decreto  legislativo
n. 1995/96,  la riserva a favore dei militari delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito  dalla  ferma  triennale  o  quinquennale,
utilmente  collocati nella graduatoria di merito. Nel caso in cui non
risulti  possibile  rispettare  le  suddette  riserva per mancanza di
idonei,  l'amministrazione  provvedera'  ad attingere, ai sensi e nei
limiti della normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
    Indipendentemente  dal  possesso  del  suddetto  titolo di studio
potra' partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della
legge n. 312/1980, il personale delle universita' e degli istituti di
istruzione  universitaria  con la qualifica immediatamente inferiore,
in servizio da almeno cinque anni senza demerito.
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,  n. 1592,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      4)  idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione accertera'
con  visita  medica  di  controllo l'idoneita' fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
      5)  di  essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
      6) godimento dei diritti politici;
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
licenziati   per   motivi   disciplinari,   destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

                               Art. 3.


Domanda  e  termine di presentazione Dichiarazioni da formulare nella
                               domanda

    La  domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in   conformita'  all'allegato  1),  sottoscritta  e  indirizzata  al
magnifico  rettore  dell'Universita' degli studi di Bologna, area del
personale,  via  Zamboni  33,  40126  Bologna, deve essere presentata
direttamente  o  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, o
tramite  posta  celere  con  avviso  di ricevimento, ad esclusione di
qualsiasi  altro  mezzo,  entro il termine perentono di trenta giorni
che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  presentazione  diretta puo' essere effettuata all'Universita'
degli  studi  di  Bologna  -  presso  il  rettorato - via Zamboni 33,
Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
      lunedi', mercoledi' e venerdi': dalle ore 9 alle 12;
      martedi'  e  giovedi':  dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle
18;
      nel giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
    La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata:
      nel  caso  di  presentazione diretta: dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto
al ricevimento;
      nel  caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Nella  domanda  i  candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1)  cognome  e  nome  (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine  il  cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
      2) la data ed il luogo di nascita;
      3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti,  ovvero  i  motivi  della  mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      5)  di  non  aver  mai  riportato condanne penali e di non aver
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate  e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha
irrogato  le  stesse  (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o  non  menzione, ecc.) ed i
procedimenti penali pendenti;
      6)  il  possesso  del  titolo  di studio richiesto dall'art. 2,
comma 2, del presente bando e la votazione riportata;
      7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      8)  di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      9)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      10)  di  non  essere  stato licenziato per motivi disciplinari,
destituito    o   dispensato   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento e di non
essere  stato  dichiarato  decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127,  lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
      11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione,  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487/1994  e  successive  modificazioni ed integrazioni, cosi' come
indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
      12)   la   propria  disponibilita'  in  caso  di  assunzione  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
      13)   il  recapito  eletto  ai  fini  della  partecipazione  al
concorso.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
debbono  dichiarare altresi di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana  e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di  appartenenza  o  di  provenienza  ovvero  i  motivi  del  mancato
godimento.
    In  calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
    I  candidati  portatori  di  handicap, ai sensi dell'art. 3 della
legge  5 febbraio  1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione  al  concorso  i  benefici previsti dall'art. 20 della
medesima  legge,  allegando  -  in originale o in copia autenticata -
certificazione  relativa  allo  specifico  handicap  rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio. Al fine di semplificare
l'azione amministrativa, l'interessato potra' segnalare anche tramite
fax  al  n. 051-2098927,  in  aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda  stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

                               Art. 4.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata con
provvedimento  di  questa  amministrazione  ai  sensi dell'art. 5 del
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di  Bologna  da  parte del personale tecnico-amministrativo, adottato
con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da tre
o  cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
    Le   funzioni  di  segretario  saranno  svolte  da  un  impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
    Alla   suddetta   commissione  possono  essere  aggregati  membri
aggiunti  per  materie  speciali  o esperti in possesso di competenze
specifiche relative alla selezione del personale.

                               Art. 5.


      Preselezione - Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati

    Gli  esami  consisteranno  in  una prova scritta, ed in una prova
orale  come  specificato  nel  programma d'esame allegato al presente
bando  (allegato  2). Tali prove sono volte a verificare le capacita'
tecnico-professionali  del  candidato,  la  maturita' di pensiero, le
conoscenze  culturali  e le attitudini teorico-pratiche rilevanti per
lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso.
    Ove  il  numero  dei  candidati  ammessi  al concorso lo rendesse
necessario  l'amministrazione  procedera'  ad  effettuare  una  prova
preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di test
a  risposta multipla. A tale scopo l'amministrazione potra' avvalersi
di  societa',  enti  o  proprie articolazioni organizzative dotate di
adeguata specializzazione.
    Conseguiranno   l'ammissione   alle  prove  scritte  i  candidati
utilmerite  classificati  entro  il  400o  posto della graduatoria di
preselezione compresi i candidati classificatisi a parimerito al 400o
posto.
    L'assenza   dalla   prova  selettiva  comporta  l'esclusione  dal
concorso qualunque ne sia la causa.
    L'avviso   contenente   il   diario   della   prova   d'esame  (o
dell'eventuale  preselezione),  o  un eventuale rinvio determinato da
motivi  organizzativi, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" del 9 maggio 2000 con l'osservanza
del  termine  di  preavviso  previsto  dalla  vigente normativa. Tale
avviso,  e  la  connessa  pubblicazione, avra' valore di notifica per
tutti  i  candidati  partecipanti  alla  selezione,  i  quali saranno
ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno ora e luogo ivi
indicati  senza  necessita'  di  alcuna ulteriore comunicazione. Tale
avviso sara', inoltre disponibile presso il sito WEB dell'Universita'
degli studi di Bologna: http://www.unibo.it
    Per   la  prova  scritta,  cosi'  come  per  la  preselezione,  i
concorrenti  non potranno portare con se' libri, periodici, giornali,
quotidiani  ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare
borse  o  simili,  capaci  di contenere pubblicazioni del genere, che
dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove
al  personale  di  vigilanza,  il  quale provvedera' a restituirle al
termine  delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilita'
circa   il  loro  contenuto.  I  candidati  non  potranno,  altresi',
utilizzare macchine calcolatrici o personal computer di alcun genere,
ne'  potranno accedere alla sede d'esame muniti di telefono cellulare
acceso.
    Solo  per  le  prove  scritte  i  candidati  potranno  consultare
dizionari  e  testi  di  legge  non  commentati  ed autorizzati dalla
commissione.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nella  prova  scritta  una  votazione  di  almeno  21/30 o
equivalente.
    L'avviso  per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo  mediante  raccomandata  a.r..  Tale termine decorre dalla
consegna   delle  raccomandate,  da  parte  dell'amministrazione,  al
servizio  postale.  L'amministrazione  non assume responsabilita' per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto  di  terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara'
data  contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte.
    Il  colloquio  si  svolgera'  in  un'aula  aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone  l'elenco  dei  candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della
sede degli esami.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
    Il  punteggio  finale  sara' dato dalla somma del voto conseguito
nella prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi momento, con proprio
provvedimento  motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove  d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra'
comunicata all'interessato.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  (compresa
l'eventuale fase preselettiva) i candidati dovranno essere muniti, ad
esclusione  di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento
in corso di validita':
      a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
      b) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1967,  n. 851  e successive
modificazioni ed integrazioni;
      c)  tessera  postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.

                               Art. 6.


                 Preferenze a parita' di valutazione

    I  candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
al  magnifico  rettore  dell'Universita'  degli studi di Bologna, via
Zamboni,  33  -  40126  Bologna,  i  documenti in carta semplice - in
originale  o in copia autenticata - attestanti il possesso dei titoli
di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
In  alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998, n. 403, per tutti i documenti sotto elencati, sara'
possibile  produrre  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, su
appositi  moduli  redatti  da questa amministrazione. Resta salva, in
quest'ultimo  caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere
ad   idonei   controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Da   tali   documenti,   o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale, di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili:
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica.

                               Art. 7.


            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al   termine   delle   prove  d'esame  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente articolo 6.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace;   ha   la  durata  di  anni  due  dall'approvazione.  Detto
provvedimento    sara'    pubblicato    nel    bollettino   ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario  e  di  bilancio.  Si riserva altresi' la possibilita' di
procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato,  senza  pregiudizio
rispetto   all'esercizio  della  facolta'  precedente,  nel  rispetto
dell'equilibrio   finanziario   e   di  bilancio.  L'esercizio  delle
riservate  facolta'  avviene  senza  pregiudizio  alla  posizione  in
graduatoria,  con  prevalenza  dell'assunzione  a tempo indeterminato
rispetto   a   quella   a   tempo   determinato   e,   in  subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

                               Art. 8.


                       Assunzione in servizio

    Il  candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi  dell'art. 16  del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale spettante alla sesta qualifica, oltre agli assegni spettanti
a norma delle vigenti disposizioni normativa e contrattuali.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    I  vincitori,  fatte  salve  le possibilita' di trasferimento nei
casi  previsti dalla legge e dal "Regolamento di mobilita'" di questo
Ateneo,  pubblicato  nel  bollettino ufficiale dell'Universita' degli
studi  di Bologna n. 28 del 15 Febbraio 1997, devono permanere presso
questa  amministrazione  per  un periodo non inferiore a cinque anni,
fermo  restando  comunque  la  facolta' dell'Ateneo di disporre anche
prima  il  trasferimento  per  qualsiasi  altra  sede ove esigenze di
servizio lo richiedano.

                               Art. 9.


Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto  individuale  di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
      1)  originale,  o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  su appositi
moduli  predisposti  da questa amministrazione (per tutti i documenti
tranne  per  quello  di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica  n. 403/1998,  resta  salva  la  possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
      a) certificato   comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana  o  titolo  che  da'  luogo  all'equiparazione o certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
    I  cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
      c) originale  del  titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti  gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando;
      d) copia  integrale  dello  stato  di  servizio  militare o del
foglio  matricolare  o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
      e) certificato  medico  rilasciato  dall'azienda USL competente
per  territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  fare  menzione  con  la  dichiarazione che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 626/1994  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   il  vincitore  sara'  sottoposto  ad
accertamento  medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che
esprimera'  il  giudizio  sull'idoneita'  psico-fisica  del candidato
all'impiego.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza di altri rapporti di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
    Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e devono essere, altresi,
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I   documenti,   o   le  relative  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    Valendosi  dei  principi di semplificazione contenuti nella legge
4 gennaio  1968,  n. 15  e  15 maggio  1997,  n. 127, ed ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 marzo 1994,
n. 281  e  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
questa amministrazione provvedera' ad effettuare opportuni controlli,
solamente  per  i  cittadini  italiani,  presso la competente procura
della  Repubblica,  sulla  veridicita' delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
    I  candidati  indigenti  hanno  la  facolta' di produrre in carta
libera  i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
    I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta' di fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di  ruolo  e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla
stipula  del  contratto  individuale di lavoro, i seguenti documenti:
titolo  di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del
personale   delle   universita'   e   degli  istituti  di  istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge  n.  312/1980)  e  certificato  medico  ed  e'  esonerato dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
    I  documenti  di  cui alle lettere a), b) ed e) se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
    Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata  risoluzione dei medesimi. Comporta altresi l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    Il  nuovo  assunto  sara'  invitato  a regolarizzare entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'amministrazione,   a   pena   di  decadenza,  la  documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.

                              Art. 10.


                        Norme di salvaguardia

    Per   quanto  non  previsto  dal  presente  bando  e  dal  citato
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di  Bologna  da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato
con  decreto  rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, si fa rimando alle
disposizioni  vigenti  sullo  svolgimento  dei  concorsi,  in  quanto
compatibili.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  la domanda di
partecipazione  al  concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno  trattati  per  le
finalita'  di  gestione  della procedura concorsuale e dell'eventuale
procedimento  di  assunzione  in  servizio.  In qualsiasi momento gli
interessati  potranno  esercitare  i diritti di cui all'art. 13 della
legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento dei dati
personali:  Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126
Bologna.
    Il  presente  bando  sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
    Per   eventuali  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all'ufficio
concorsi  dell'Universita' degli studi di Bologna - via Petroni, 33 -
Tel. 051/2098914 - 2098924, fax 051/2098927.
      Bologna, 7 febbraio 2000
                                          Il dirigente: Bazzocchi