IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto la legge 2 aprile 1968, n. 482;
    Visto   il   decreto  ministeriale  e  della  previdenza  sociale
19 maggio 1973;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni i modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita';
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,  con cui sono state apportate modifiche al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Accertata  la  vacanza  di  un  posto  di  agente tecnico, quarta
qualifica - area funzionale tecnico scientifica-presso la facolta' di
economia,   di   cui  alla  nota  del  direttore  amministrativo  del
20 gennaio 2000;
    Ritenuto, peraltro, che le mansioni previste per l'agente tecnico
- area funzionale tecnico-scientifica del personale non docente delle
universita'  e  degli  istituti  di istruzione universitaria siano da
ricondurre  a  quelle  previste  dal gia' citato decreto ministeriale
19 maggio  1973  e  che, pertanto, alla copertura del citato posto si
debba provvedere mediante la normale procedura concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente
tecnico    in    prova,    quarta    qualifica,    area    funzionale
tecnico-scientifica - presso la facolta' di economia dell'Universita'
degli studi di Bari.