IL DIRETTORE GENERALE
       per gli affari generali amministrativi e del personale

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  "Testo unico degli impiegati civili dello Stato", e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686:  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato", e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa  e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme",
e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende private", e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la   legge   11 luglio   1980,   n. 312:  "Nuovo  assetto
retributivo-funzionale  del personale civile e militare dello Stato",
e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n. 574:  "Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984,   n. 1219:   "Individuazione   dei  profili  professionali  del
personale   dei  Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3  della  legge
11 luglio 1980, n. 312";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958: "Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44:  "Regolamento  per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il
personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68";
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120: "Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva  della  pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il  pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola";
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Interventi correttivi
di finanza pubblica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea ai posti lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693";
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
16 maggio  1995  tra  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni  e  le  confederazioni  e  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  nel  comparto  Ministeri, e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 gennaio  1997:  "Rideterminazione  delle  dotazioni organiche delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali",  con  il  quale  sono  state  rideterminate  le dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio   1997,   n. 127,   in  materia  di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39,  comma  14,  in base al quale il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  "e'  autorizzato,  nei  limiti  delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere seicento unita' di personale anche
in   eccedenza   ai   contingenti  previsti  per  i  singoli  profili
professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna qualifica
funzionale";
    Visto   il   decreto   legislativo   20 ottobre   1998,   n. 368:
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro sottoscritto
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni   e  le  confederazioni  e  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative nel comparto Ministeri ed in vigore dal
17 febbraio 1999;
    Considerato   che  i  posti  messi  a  concorso  rientrano  nella
dotazione della VIII qualifica funzionale e che l'amministrazione, in
sede  di  revisione  periodica  delle piante organiche, procedera' ai
necessari adeguamenti;
    Visto   il   decreto   direttoriale  28 luglio  1998,  registrato
all'ufficio  centrale del bilancio il 4 agosto 1998 al n. 956, con il
quale  e'  stato  indetto un concorso per esami a ventinove posti nel
profilo  professionale  di  funzionario amministrativo in prova della
VIII  qualifica  funzionale  nei  ruoli del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  per  i  contingenti regionali di Emilia Romagna
cinque  posti,  Friuli-Venezia  Giulia  un  posto, Liguria tre posti,
Lombardia  sei posti, Marche un posto, Piemonte cinque posti, Toscana
cinque posti e Veneto tre posti;
    Visto  il decreto 18 maggio 1999, registrato all'ufficio centrale
del  bilancio  il  9 giugno  1999,  al n. 627, modificato dal decreto
direttoriale  30 giugno  1999,  registrato  all'ufficio  centrale del
bilancio  il  5 agosto  1999 al n. 809 con il quale e' stata disposta
l'assunzione  di sei candidati (uno per la regione Lombardia e cinque
per  la  regione  Toscana)  risultati  vincitori  del concorso di cui
trattasi;
    Visto   il   decreto   direttoriale   2 agosto  1999,  registrato
all'ufficio centrale del bilancio il 3 settembre 1999, al n. 938, con
il  quale,  in attuazione dell'art. 8 del bando di concorso, e' stata
disposta  l'assunzione  di  altri  due  candidati (uno per la regione
Marche e uno per la regione Emilia-Romagna);
    Considerato  che  il  candidato  per  la  regione  Marche  non ha
accettato l'assunzione di cui trattasi;
    Visto   il   decreto   direttoriale  20 agosto  1999,  registrato
all'ufficio centrale del bilancio il 6 settembre 1999, al n. 943, con
il  quale,  in  attuazione  del  comma  14  dell'art. 39  della legge
27 dicembre   1997,   n. 449,  e'  stata  disposta  l'assunzione  dei
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  del  concorso  a
trentasette  posti di funzionario amministrativo, indetto con decreto
direttoriale  3  novembre  1992,  per la copertura di posti risultati
deserti  nella  procedura  indetta con decreto direttoriale 28 luglio
1998 citato;
    Considerato  che, dei candidati inseriti nella graduatoria di cui
al citato decreto direttoriale 20 agosto 1999, solamente quattro (due
per la regione Emilia-Romagna, uno per la regione Lombardia e uno per
la regione Piemonte) hanno accettato l'assunzione di cui trattasi;
    Accertato,  quindi,  che dei ventinove posti messi a concorso con
il  piu'  volte  citato  decreto direttoriale 28 luglio 1998, ne sono
stati coperti solamente undici, per cui si rende necessario procedere
all'emanazione  di  un  altro  bando di concorso per la copertura dei
rimanenti diciotto posti;
    Visto  in  particolare  il  comma  18  del  citato art. 39, legge
n. 449/1997,  in  base  al  quale "fermo quanto disposto dall'art. 1,
comma  57,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore  al  10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve
avvenire  con  contratto  di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno";
    Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1998, con il quali il
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  della  funzione  pubblica,  individua  le attivita' tecnico
professionali  non consentite "ai dipendenti del Ministero per i beni
e  le attivita' culturali con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione  lavorativa  non  superiore  al  50 per cento di quella a
tempo pieno";

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a  complessivi
diciotto    posti,   nel   profilo   professionale   di   funzionario
amministrativo  in  prova, dell'area C, nei ruoli del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
    Sui   posti   a   concorso   gravano  le  seguenti  riserve,  ove
numericamente applicabili nei singoli contingenti regionali.
    Il  30%  dei  posti  e' riservato al personale interno inquadrato
nella  qualifica  immediatamente  inferiore da almeno cinque anni, in
possesso  del  titolo  di  studio  immediatamente  inferiore a quello
richiesto ai candidati esterni.
    Sui restanti posti si applicano le seguenti riserve:
      il   15%   dei  posti  della  dotazione  organica  del  profilo
professionale  e'  riservato  agli appartenenti alle categorie di cui
alla  legge  2 aprile  1968,  n. 482,  e  successive  modificazioni e
integrazioni,  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi istituiti
presso  la  direzione  provinciale  del  lavoro ai sensi dell'art. 19
della  predetta  legge  e  risultino disoccupati sia al momento della
scadenza  del termine della presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio;
      a  norma  dell'art. 19  della  legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196,  il  20%  dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva
prolungata  e  ai  volontari  specializzati  della  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma
contratta.
    L'insieme  delle  riserve  di  posti eventualmente applicabile ai
sensi  dei  punti  precedenti  non  puo' complessivamente superare la
meta'  dei  posti messi a concorso, dopo l'accantonamento del 30% dei
posti riservato al personale interno.
    Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito,  ve  ne  siano  alcuni  che appartengono a piu' categorie che
danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine:
      legge 2 aprile 1968, n. 482;
      legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    All'atto  della  formulazione  della  graduatoria si terra' conto
delle preferenze a parita' di merito previste da:
      art. 5,  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni e integrazioni; art. 2, comma 9,
legge 16 giugno 1998, n. 191;
      art. 39, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    Coloro  i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve
o   preferenze   a   parita'  di  punteggio  debbono  farne  espressa
dichiarazione  nella  domanda di partecipazione al concorso. Nel caso
di  mancata  dichiarazione  in  tal  senso non vi sara' ammissione al
beneficio.
    Dei  posti,  tre  sono  destinati  a  contratto di lavoro a tempo
parziale  con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno.
    I posti sono cosi' ripartiti nelle seguenti regioni:
      Emilia-Romagna due (di cui uno a tempo parziale);
      Friuli-Venezia Giulia uno;
      Liguria tre;
      Lombardia quattro (di cui uno a tempo parziale);
      Marche uno;
      Piemonte quattro (di cui uno a tempo parziale);
      Veneto tre;
e saranno conferiti secondo le seguenti modalita':

=====================================================================
                     |  Riservati al personale   |
       Regione       |          interno          |Posti non riservati
=====================================================================
Emilia-Romagna       |             1             |         1
---------------------------------------------------------------------
Friuli-Venezia Giulia|             0             |         1
---------------------------------------------------------------------
Liguria              |             1             |         2
---------------------------------------------------------------------
Lombardia            |             1             |         3
---------------------------------------------------------------------
Marche               |             0             |         1
---------------------------------------------------------------------
Piemonte             |             1             |         3
---------------------------------------------------------------------
Veneto               |             1             |         2
---------------------------------------------------------------------
     Totale          |             5             |        13

    I candidati devono indicare nella domanda la regione per la quale
intendono concorrere.
    E' consentita la partecipazione al concorso per una sola regione.
    Nel  caso  in  cui  il candidato indichi, nella stessa domanda di
partecipazione, piu' regioni, verra' considerato utile solo la prima,
nell'ordine elencata.
    L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni
gia'  rilasciate  nell'istanza  di  partecipazione al concorso dovra'
essere    trasmessa   entro   il   termine   di   scadenza,   purche'
l'amministrazione  sia  messa  in grado di conoscere con sicurezza la
volonta' del candidato.