IL DIRETTORE GENERALE
       per gli affari generali amministrativi e del personale

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  "Testo  unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686:  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende private" e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la   legge   11 luglio   1980,   n. 312:  "Nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n. 574:  "Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984,   n. 1219:   "Individuazione   dei  profili  professionali  del
personale   dei  Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3  della  legge
11 luglio 1980, n. 312";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958: "Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990.
n. 44:  "Regolamento  per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il
personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68";
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120: "Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva  della  pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il  pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola";
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Interventi correttivi
di finanza pubblica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea ai posti lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi",   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
16 maggio  1995  tra  l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni  e  le  confederazioni  e  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  nel  comparto Ministeri", e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 gennaio  1997:  "Rideterminazione  delle  dotazioni organiche delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale  del  Ministero  per i beni culturali e
ambientali",  con  il  quale  sono  state  rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   20 ottobre   1998,   n. 368:
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39,  comma  14,  in  base  al  quale  il  Ministero per i beni
culturali  e  ambientali  "e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere seicento unita' di personale anche
in   eccedenza   ai   contingenti  previsti  per  i  singoli  profili
professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna qualifica
funzionale";
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro sottoscritto
tra   l'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni   e  le  confederazioni  e  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative nel comparto Ministeri ed in vigore dal
17 febbraio 1999;
    Considerato   che  i  posti  messi  a  concorso  rientrano  nella
dotazione  della  VI qualifica funzionale e che l'amministrazione, in
sede  di  revisione  periodica  delle piante organiche, procedera' ai
necessari adeguamenti;
    Visto   il   decreto   direttoriale  28 luglio  1998,  registrato
all'ufficio  centrale del bilancio il 4 agosto 1998 al n. 999, con il
quale  e'  stato  bandito un concorso pubblico per esami a diciannove
posti di ragioniere in prova della VI qualifica funzionale;
    Visto   il   decreto   direttoriale   2 giugno  1999,  registrato
dall'ufficio  centrale del bilancio il 21 giugno 1999, al n. 681, con
il  quale  sono  state approvate le graduatorie generali regionali di
merito del concorso di cui sopra;
    Considerato  che  quindici  dei diciannove posti messi a concorso
non  possono  essere  coperti  per  mancanza di candidati che abbiano
ottenuto,  nelle  prove  attitudinali,  il  punteggio minimo di 21/30
previsto per l'ammissione al colloquio;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  a bandire nuovamente il
concorso di cui in premessa per i quindici posti non coperti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico per esami, a quindici posti nel
profilo  professionale  di  ragioniere  in prova dell'area funzionale
"B", nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
    Sui   posti   a   concorso   gravano  le  seguenti  riserve,  ove
numericamente applicabili nei singoli contingenti regionali.
    Il  30%  dei  posti  e' riservato al personale interno inquadrato
nella  qualifica  immediatamente  inferiore da almeno cinque anni, in
possesso  del  titolo  di  studio  immediatamente  inferiore a quello
richiesto ai candidati esterni.
    Sui restanti posti si applicano le seguenti riserve:
      il   15%   dei  posti  della  dotazione  organica  del  profilo
professionale  e'  riservato  agli appartenenti alle categorie di cui
alla  legge  2 aprile  1968,  n. 482,  e  successive  modificazioni e
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso  la  direzione  provinciale  del  lavoro ai sensi dell'art. 19
della  predetta  legge  e  risultino disoccupati sia al momento della
scadenza  del termine della presentazione delle domande di ammissione
al  concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. La condizione
di disoccupato va specificata all'atto della richiesta di riserva;
      a  norma  dell'art. 19  della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196,  il  20%  dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva
prolungata  e  ai  volontari  specializzati  delle  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta.
    L'insieme  delle  riserve  di  posti eventualmente applicabili ai
sensi  dei  punti  precedenti  non  puo' complessivamente superare la
meta'  dei  posti messi a concorso, dopo l'accantonamento del 30% dei
posti riservato al personale interno.
    Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito,  ve  ne  siano  alcuni  che appartengono a piu' categorie che
danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine:
      legge 2 aprile 1968, n. 482;
      legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    I posti riservati che non verranno coperti per mancanza di aventi
titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano superato le
prove, secondo l'ordine di graduatoria.
    All'atto  della  formulazione  delle  graduatorie si terra' conto
delle preferenze a parita' di merito previste da:
      art. 5  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni e integrazioni; art. 2, comma 9,
legge 16 giugno 1998, n. 191;
      art. 3,   comma  4-bis,  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67,
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1957, n. 135;
      art. 39, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    Coloro  i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve
o   preferenze   a   parita'  di  punteggio  debbono  farne  espressa
dichiarazione  nella  domanda di partecipazione al concorso. Nel caso
di  mancata  dichiarazione  in  tal  senso non vi sara' ammissione al
beneficio.
    Dei  posti,  quattro sono destinati a contratto di lavoro a tempo
parziale  con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno.
    I posti sono cosi' ripartiti nelle seguenti regioni:
      Liguria 1;
      Lombardia 3 (di cui 1 a tempo parziale);
      Marche 1;
      Piemonte 5 (di cui 1 a tempo parziale);
      Toscana 1 a tempo parziale;
      Veneto 4 (di cui 1 a tempo parziale);
e saranno conferiti secondo le seguenti modalita':

=====================================================================
   Regione    | Riservati al personale interno | Posti non riservati
=====================================================================
Liguria       |               0                |          1
Lombardia     |               1                |          2
Marche        |               0                |          1
Piemonte      |               2                |          3
Toscana       |               0                |          1
Veneto        |               1                |          3
Totale ...    |               4                |         11

    I candidati devono indicare nella domanda la regione per la quale
intendono concorrere.
    E' consentita la partecipazione al concorso per una sola regione.
    Nel  caso  in  cui  il candidato indichi, nella stessa domanda di
partecipazione,  piu' regioni, verra' considerata utile solo la prima
regione nell'ordine elencata.
    L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni
gia'  rilasciate  nell'istanza  di  partecipazione al concorso dovra'
essere    trasmessa   entro   il   termine   di   scadenza,   purche'
l'amministrazione  sia  messa  in grado di conoscere con sicurezza la
volonta' del candidato.
    I  vincitori dovranno permanere nella sede di destinazione per un
periodo  non  inferiore  a  sette  anni  a  decorrere  dalla  data di
immissione in servizio.